CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 45570/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di riqualificare il ricorso come opposizione, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza; in subordine ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava l'esito non positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale al quale era stato ammesso [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio con provvedimento del 25 marzo 2020. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, a mezzo del proprio difensore, lamentando: 1) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 47, comma 11, Ord. pen., per essere stati valutati, ai fini del giudizio negativo espresso, fatti successivi al termine del periodo di prova; 2) inosservanza di norme processuali sanzionata a pena di nullità, per essere stata assunta la decisione senza la dovuta instaurazione del contraddittorio; 3) vizi della motivazione, non avendo il provvedimento impugnato illustrato le ragioni per cui i fatti ivi richiamati sarebbero idonei alla formulazione di un giudizio negativo sulla prova. [OSCURATO:PERSONA] 1. Secondo quanto disposto dall'art. 678, comma 1-bis, cod. pro. pen., il Tribunale di sorveglianza, nella materia della valutazione dell'esito dell'affidamento in prova, provvede ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'esperibilità della sola opposizione avverso la decisione resa. 2. Nella specie, pertanto, il ricorso diretto per cassazione risulta erroneamente proposto. Esso, però, non va dichiarato inammissibile, ma va qualificato come opposizione per i principi generali della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, (Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282487 - 01), con trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza competente. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così