CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27700/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 41307/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità Equagttirmanifestamente infondati: - quanto al motivo n. 1, sull'inidoneità del tentativo di furto e sull'insussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di resistenza, si vedano pag. 3-4 della sentenza impugnata; quando al motivo n. 2, in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., si veda pag. 4 della sentenza impugnata, - quanto al medesimo motivo, in relazione all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., il cui rigetto risulta dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, che ha condiviso il giudizio di equivalenza tra attenuati e recidiva, alla luce della intensità della violenza esercitata nei confronti degli agenti e della reiterazione delle condotte delittuose, si veda pag. 4 della sentenza impugnata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri P.Q.M