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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15450/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna in data 12/2/2020 ha confermato la condanna al medesimo inflitta dal Tribunale di Ravenna in ordine al delitto di truffa, in esso riqualificati í delitti di cui agli artt.648 e 469 cod. pen. in rubrica contestati e previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla ritenuta recidiva qualificata.

Al riguardo, deduce: a) violazione di legge ed inosservanza di norma processuali sul rilievo sia dell'omessa concessione al difensore di fiducia dell'imputato di un termine a difesa ex art. 108 cod. proc. pen. (nomina conferita dal ricorrente al difensore in data 10/2/2020 ed inviata via pec alla Corte di appello, con contestuale revoca del precedente difensore e richiesta di termine a difesa in relazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ove veniva definito il processo con sentenza alla presenza del difensore di ufficio) sia dell'errata interpretazione dei dettati normativi in punto di mancata esclusione della condizione di procedibilità. b) violazione di legge in ordine all'art. 133 cod. pen.

Si era dato risalto ai precedenti penali, omettendo di considerare le tristi vicissitudini familiari e le difficoltà economiche in cui versava l'imputato, nonché il buon comportamento processuale e l'esiguità del danno patrimoniale arrecato alla società denunciante.

2. il P.G. presso questa Corte, con requisitoria del 10/1/2022, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. Con pec in data odierna, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

4. Tanto premesso, il ricorso è infondato.

4.1. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 108 cod. proc. pen. va richiamato l'orientamento di questa Corte espresso in materia con riguardo alle comunicazioni pervenute dalle partì in periodo antecedente alla disciplina emergenziale da COVID-19, secondo cui la trasmissione della nomina del difensore di fiducia a mezzo posta elettronica certificata, pur individuabile, al pari del telegramma o del telefax, come strumento attraverso il quale detta dichiarazione può essere fatta pervenire alla autorità procedente, comporta l'onere per l'interessato di assicurarsi che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice e sia stato tempestivamente portato all'attenzione di quest'ultimo.

E ciò soprattutto allorché, come nel caso in esame, la comunicazione via pec venne trasmessa in ora tarda del giorno 10 febbraio per un'udienza assai prossima, essendo fissata la mattina del 12 febbraio (Sez. 2, n. 21683 del 15/01/2019, Rv. 277014; Sez. 3, n. 4968 del 19/01/2011, Rv. 249409; Sez. 4, n. 48020 del 22/10/2018, Rv. 274036).

4.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo anche all'istanza di legittimo impedimento per coincidente impegno professionale contenuta nella medesima pec con cui il difensore comunicò l'intervenuta nomina fiduciaria.

Al riguardo, può richiamarsi il seguente principio di diritto, che il Collegio condivide, a mente del quale la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'ufficio di cancelleria del giudice procedente comporta l'onere, per la parte che ìntenda dolersi dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi della regolare ricezione della "e-mail" da parte del predetto ufficio. (Fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore inoltrata in data anteriore alle disposizioni introdotte con l'art. 24, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176- Sez. 1, n. 25366 del 4/06/2021, Rv. 281667).

5. Inammissibile per assoluta genericità è, invece, il motivo dedotto in ordine al difetto di procedibilità, da escludersi a detta del ricorrente per "ovvia mancanza".

La doglianza omette di confrontarsi con la compiuta motivazione resa dalla sentenza impugnata al fine di riconoscere il diritto di querela anche in capo all'addetta all'esercizio commerciale che si sia personalmente occupata della transazione con cui si è consumato il reato.

6. Manifestamente infondato è, infine, il motivo in ordine al trattamento sanzionatorio, essendo inammissibile, nel giudizio di cassazione, la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, essendosi tenuto motivatamente conto dei precedenti penali specifici annoverati dal ricorrente, nonché dell'assenza di concreti segni di resipiscenza, non ravvisabili nel tenore delle dichiarazioni rese e stante l'assenza di condotte risarcitorie, nemmeno parziali.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

7.1. Il riconoscimento da parte del giudice del merito della recidiva reiterata ed infraquinquennale, anche se in misura sub-valente rispetto alle concesse attenuanti generiche, esclude che il reato si sia prescritto nelle more del giudizio di legittimità, in ossequio all'orientamento di questa Corte secondo cui ai fini della prescrizione dei reato deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059).

8. L'affermazione di principi di diritto consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Motivazione semplificata.

Così deciso, il 2/02/2022.

Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna in data 12/2/2020 ha confermato la condanna al medesimo inflitta dal Tribunale di Ravenna in ordine al delitto di truffa, in esso riqualificati í delitti di cui agli artt.648 e 469 cod. pen. in rubrica contestati e previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla ritenuta recidiva qualificata. Al riguardo, deduce: a) violazione di legge ed inosservanza di norma processuali sul rilievo sia dell'omessa concessione al difensore di fiducia dell'imputato di un termine a difesa ex art. 108 cod. proc. pen. (nomina conferita dal ricorrente al difensore in data 10/2/2020 ed inviata via pec alla Corte di appello, con contestuale revoca del precedente difensore e richiesta di termine a difesa in relazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ove veniva definito il processo con sentenza alla presenza del difensore di ufficio) sia dell'errata interpretazione dei dettati normativi in punto di mancata esclusione della condizione di procedibilità. b) violazione di legge in ordine all'art. 133 cod. pen. Si era dato risalto ai precedenti penali, omettendo di considerare le tristi vicissitudini familiari e le difficoltà economiche in cui versava l'imputato, nonché il buon comportamento processuale e l'esiguità del danno patrimoniale arrecato alla società denunciante. 2. il P.G. presso questa Corte, con requisitoria del 10/1/2022, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Con pec in data odierna, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 4. Tanto premesso, il ricorso è infondato. 4.1. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 108 cod. proc. pen. va richiamato l'orientamento di questa Corte espresso in materia con riguardo alle comunicazioni pervenute dalle partì in periodo antecedente alla disciplina emergenziale da COVID-19, secondo cui la trasmissione della nomina del difensore di fiducia a mezzo posta elettronica certificata, pur individuabile, al pari del telegramma o del telefax, come strumento attraverso il quale detta dichiarazione può essere fatta pervenire alla autorità procedente, comporta l'onere per l'interessato di assicurarsi che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice e sia stato tempestivamente portato all'attenzione di quest'ultimo. E ciò soprattutto allorché, come nel caso in esame, la comunicazione via pec venne trasmessa in ora tarda del giorno 10 febbraio per un'udienza assai prossima, essendo fissata la mattina del 12 febbraio (Sez. 2, n. 21683 del 15/01/2019, Rv. 277014; Sez. 3, n. 4968 del 19/01/2011, Rv. 249409; Sez. 4, n. 48020 del 22/10/2018, Rv. 274036). 4.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo anche all'istanza di legittimo impedimento per coincidente impegno professionale contenuta nella medesima pec con cui il difensore comunicò l'intervenuta nomina fiduciaria. Al riguardo, può richiamarsi il seguente principio di diritto, che il Collegio condivide, a mente del quale la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'ufficio di cancelleria del giudice procedente comporta l'onere, per la parte che ìntenda dolersi dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi della regolare ricezione della "e-mail" da parte del predetto ufficio. (Fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore inoltrata in data anteriore alle disposizioni introdotte con l'art. 24, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176- Sez. 1, n. 25366 del 4/06/2021, Rv. 281667). 5. Inammissibile per assoluta genericità è, invece, il motivo dedotto in ordine al difetto di procedibilità, da escludersi a detta del ricorrente per "ovvia mancanza". La doglianza omette di confrontarsi con la compiuta motivazione resa dalla sentenza impugnata al fine di riconoscere il diritto di querela anche in capo all'addetta all'esercizio commerciale che si sia personalmente occupata della transazione con cui si è consumato il reato. 6. Manifestamente infondato è, infine, il motivo in ordine al trattamento sanzionatorio, essendo inammissibile, nel giudizio di cassazione, la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, essendosi tenuto motivatamente conto dei precedenti penali specifici annoverati dal ricorrente, nonché dell'assenza di concreti segni di resipiscenza, non ravvisabili nel tenore delle dichiarazioni rese e stante l'assenza di condotte risarcitorie, nemmeno parziali. 7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7.1. Il riconoscimento da parte del giudice del merito della recidiva reiterata ed infraquinquennale, anche se in misura sub-valente rispetto alle concesse attenuanti generiche, esclude che il reato si sia prescritto nelle more del giudizio di legittimità, in ossequio all'orientamento di questa Corte secondo cui ai fini della prescrizione dei reato deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059). 8. L'affermazione di principi di diritto consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione semplificata. Così deciso, il 2/02/2022. Il Consigliere
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