CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 29834/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo haparzialmente riformato la condanna resa il 5 dicembre 2023 dal Tribunale diMarsala nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena irrogataall’imputato in quella di mesi uno di arresto in relazione al reato di cui all'art. 650cod. pen., come riqualificato il reato originariamente contestato ai sensi dell’art.75, comma 1, d. lgs. n. 159 del 2011, limitatamente alla condotta di non averportato con sé i documenti di riconoscimento.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a due motivi (erronea applicazione dell’art. 650 cod. pen. e vizio dimotivazione con travisamento della prova: l'imputato non aveva compreso ilcontenuto del decreto quanto alle prescrizioni e, comunque, il decreto noncontempla l'obbligo di portare con sé il documento di riconoscimento, né taleobbligo derivava dal verbale di sottoposizione alla misura, del 4 settembre del2019, piuttosto leggendosi nel verbale un mero avviso, non assistito dacopertura penale, né rientrante nella generica area punitiva di cui all'art. 650cod. pen., sicché si tratterebbe di reato impossibile a mente dell'art. 49 cod. pen.– primo motivo; erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e illogicitàdella motivazione – secondo motivo) è inammissibile.Ritenuto che il secondo motivo attiene al trattamento punitivo e deduce unvizio di motivazione che non si riscontra dal provvedimento impugnato (v. p. 4della sentenza di secondo grado).[OSCURATO:PERSONA] quanto al primo motivo, che questo è riproduttivo di profili dicensura già affrontati dalla sentenza di condanna e da quella di appello, conmotivazione ineccepibile (v. p. 2 della sentenza di appello ove si dà atto dellasottoscrizione di pugno dell’imputato del verbale di sottoposizione alla misura diprevenzione, nel quale risulta espressamente indicata la dicitura “è tenuto aportare sempre al seguito il presente verbale di sottoposizione, nonché la cartaprecettiva e il documento di identità”) e che non risulta contestato in sensoammissibile in questa sede il denunciato travisamento della prova, trattandosi dicd. doppia conforme affermazione di responsabilità e, comunque, mancando lapuntuale illustrazione della decisività del dato che si assume travisato.Ritenuto che, come sostenuto dalla Corte territoriale, non si verte né in unaipotesi di errore sul fatto che costituisce reato, né in una fattispecie di errore suuna legge diversa da quella penale: l'errore invocato riguarda l'obbligo dirispettare quando indicato nel verbale di sottoposizione alla misura, cioè dirispettare una disposizione volta a rendere più agevole l'operato delle forze dipolizia nei confronti di soggetti sottoposti a misura di prevenzione e, quindi, aspecifici controlli (v. Sez. U, n. 32923 del 29/05/2014, Sinigaglia, Rv. 260019 –01, in motivazione) e non si verte neanche in un caso di errore su una leggediversa da quella penale in quanto le disposizioni che impongono al sottoposto amisura di prevenzione determinati comportamenti e adempimenti, sonoimplicitamente richiamate dalla norma di carattere penale (art. 650 cod. pen.)che sanziona l’inadempimento (peraltro, la giurisprudenza di questa Corte hareputato che l'errore su legge diversa da quella penale, idoneo ad escludere lapunibilità, è solo quello che riguarda una norma destinata in origine a regolarerapporti giuridici di carattere non penale, non richiamata né esplicitamente néimplicitamente nella norma penale e che l'errore sull'insussistenza dell'obbligo diportare con sé la carta precettiva si configura come ignoranza della legge penalee, come tale, essa è irrilevante ai fini della punibilità dell'agente : Sez. 1, n. 5640del 7/01/2006, Scardamaglia, Rv. 233691 – 01).Ritenuto, infine, quanto alla doglianza relativa alla mancata valutazione dellainesistenza dell'elemento psicologico, poiché la condotta dell'imputato era dovutaad asserita buona fede, che questa è manifestamente infondata, essendocontrastante con quanto dichiarato dallo stesso imputato (v. p. 3 della sentenzadi appello) e, comunque, essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione dellafattispecie penale contestata, la colpa, attesa la natura contravvenzionale delreato.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]