Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2777/2009
ECLI:EU:C:2009:394
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑430/07
Exportslachterij J. [OSCURATO:PERSONA] & Zoon BV
contro
[OSCURATO:PERSONA] van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van [OSCURATO:PERSONA])
«Decisione 2000/764/CE — Diagnosi e sorveglianza epidemiologica dell’encefalopatia spongiforme bovina — Regolamento (CE) n. 2777/2000 — Misure di sostegno del mercato — Misure veterinarie — Contributo comunitario al finanziamento di una parte del costo dei test — Direttiva 85/73/CEE — Possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di finanziare la parte del costo non presa in carico dalla [OSCURATO:PERSONA] mediante la riscossione
di contributi nazionali di ispezione di carni o di contributi per la lotta contro le epizoozie»
Massime della sentenza
1.
Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria — Controlli veterinari e zootecnici negli
scambi intracomunitari di animali vivi e di prodotti di origine animale — Misure di protezione contro l’encefalopatia spongiforme
bovina
(Regolamento della Commissione n. 2777/2000, come modificato dal regolamento n. 111/2001, artt. 2, n. 1, e 3, n. 4; decisione
della Commissione n. 2000/764, art. 1, n. 3)
2.
Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria — Controlli veterinari e zootecnici negli
scambi intracomunitari di animali vivi e di prodotti di origine animale — Misure di protezione contro l’encefalopatia spongiforme
bovina
(Regolamento del Consiglio n. 1258/1999, artt. 1, n. 2, lett. d), e 3, n. 2; regolamento della Commissione n. 2777/2000, come
modificato dal regolamento n. 111/2001, art. 2, n. 1)
3.
Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria — Finanziamento delle ispezioni e dei controlli
sanitari sulle carni fresche — Direttiva 85/73
(Regolamento della Commissione n. 2777/2000, come modificato dal regolamento n. 111/2001, art. 2, n. 2; direttiva del Consiglio
85/73, come modificata e codificata dalla direttiva 96/43, artt. 4 e 5, n. 4, secondo comma)
1.
L’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2777/2000, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine,
come modificato dal regolamento n. 111/2001, deve essere interpretato nel senso che rientrano in tale disposizione i test
per il rilevamento dell’encefalopatia spongiforme bovina praticati obbligatoriamente in uno Stato membro, nei mesi di maggio
e di giugno 2001, su tutta la carne ottenuta da bovini di età superiore a 30 mesi macellati a fini di consumo umano.
A tale riguardo, al fine di determinare se simili test costituiscano test ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2777/2000,
è indifferente che l’obbligo di praticarli sia imposto da un legislatore nazionale che ha deciso di anticipare al 1° gennaio
2001 l’applicazione dell’art. 1, n. 3, della decisione 2000/764, sui test bovini per accertare la presenza di encefalopatia
spongiforme bovina e che aggiorna l’allegato IV della decisione 98/272, poiché lo Stato membro interessato era stato autorizzato
a cessare l’applicazione del regime speciale di acquisto a norma dell’art. 3, n. 4, del regolamento n. 2777/2000, o che tale
obbligo discenda dall’art. 2, n. 1, di quest’ultimo regolamento, applicato in uno Stato membro che, non disponendo della capacità
sufficiente per sottoporre tutti gli animali ad un test, abbia parimenti applicato il suddetto regime di acquisto, poiché
soltanto la carne risultata negativa ad uno dei tre test approvati poteva essere autorizzata al consumo e poiché questi tre
test erano tecnicamente gli stessi.
(v. punti 42-43, dispositivo 1)
2.
L’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2777/2000, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine,
come modificato dal regolamento n. 111/2001, deve essere interpretato nel senso che il divieto di immettere sul mercato carni
di bovini di età superiore a 30 mesi che non siano risultate negative al test per il rilevamento dell’encefalopatia spongiforme
bovina, imposto a partire dal 1° gennaio 2001, costituisce una misura di natura veterinaria, ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. d),
del regolamento n. 1258/1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, che si inserisce nei programmi di
sradicamento e di monitoraggio dell’encefalopatia spongiforme bovina.
Poiché si tratta di una misura di natura veterinaria, il finanziamento comunitario è concesso, a norma dell’art. 3, n. 2,
del regolamento n. 1258/1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, in forza dell’art. 1, n. 2, lett. d),
di quest’ultimo.
(v. punti 60, 62, dispositivo 2)
3.
L’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2777/2000, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine,
come modificato dal regolamento n. 111/2001, nonché gli artt. 4 e 5, n. 4, secondo comma, della direttiva 85/73, relativa
al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari di cui alle direttive 89/662, 90/425, 90/675 e 91/496, come modificata
e codificata dalla direttiva 96/43, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri riscuotano
contributi nazionali destinati a finanziare il costo dei test per il rilevamento dell’encefalopatia spongiforme bovina. L’importo
totale dei contributi connessi alle operazioni di macellazione di bovini destinati al consumo umano deve essere fissato nel
rispetto dei principi previsti per i contributi comunitari, secondo i quali, da un lato, tale importo non deve superare le
spese sostenute, che coprono gli oneri salariali e sociali nonché le spese amministrative connesse all’esecuzione di siffatti
test e, dall’altro, è vietata qualsiasi restituzione diretta o indiretta di tale contributo.
(v. punto 81, dispositivo 3)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
25 giugno 2009 (
*
)
«Decisione 2000/764/CE – Diagnosi e sorveglianza epidemiologica dell’encefalopatia spongiforme bovina – Regolamento (CE) n. 2777/2000 – Misure di sostegno del mercato – Misure veterinarie – Contributo comunitario al finanziamento di una parte del costo dei test – Direttiva 85/73/CEE – Possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di finanziare la parte del costo non presa in carico dalla [OSCURATO:PERSONA] mediante la riscossione
di contributi nazionali di ispezione di carni o di contributi per la lotta contro le epizoozie»
Nel procedimento C‑430/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Raad van [OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]) con decisione 12 settembre 2007, pervenuta in cancelleria il 17 settembre 2007, nella causa
Exportslachterij J. [OSCURATO:PERSONA] & Zoon BV
contro
[OSCURATO:PERSONA] van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.N. [OSCURATO:PERSONA], J. Klučka, U. Lõhmus (relatore) e A. Arabadjiev,
giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza dell’11 settembre 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Exportslachterij J. [OSCURATO:PERSONA] & Zoon BV, dagli avv.ti K. Defares e S. M. Goossens, advocaten;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra C. M. Wissels, dal sig. D. J. M. de Grave e dalla sig.ra M. de Mol, in qualità
di agenti;
– per la Commissione delle [OSCURATO:PERSONA] europee, dal sig. F. Erlbacher e dalla sig.ra M. van Heezik, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 novembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre
2000, n. 2777, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine (GU L 321, pag. 47), come modificato
dal regolamento (CE) della Commissione 19 gennaio 2001, n. 111 (GU L 19, pag. 11; in prosieguo: il «regolamento n. 2777/2000»),
in ordine alla validità del citato art. 2, n. 2, nonché sull’interpretazione dell’art. 5, n. 4, secondo comma, della direttiva
del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari di cui alle
direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE (GU L 32, pag. 14), come modificata e codificata dalla direttiva
del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE (GU L 162, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 85/73»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Exportslachterij J. [OSCURATO:PERSONA] & Zoon BV (in prosieguo:
la «[OSCURATO:PERSONA]») e il [OSCURATO:PERSONA] van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministro dell’Agricoltura, del Patrimonio naturale
e della Qualità degli alimenti), in merito al finanziamento di test per la diagnosi dell’encefalopatia spongiforme bovina
(in prosieguo: l’«ESB»), effettuati tra maggio e dicembre 2001 su bovini di età superiore a 30 mesi presenti nell’azienda
della [OSCURATO:PERSONA].
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3
L’allegato I, capitolo VI, della direttiva del Consiglio 64/433/CEE relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e
l’immissione sul mercato di carni fresche (GU 1964, n. 121, pag. 2012), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 giugno
1995, 95/23/CE (GU L 243, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva 64/433»), così dispone per quanto attiene alla visita «ante
mortem»:
«(...)
27. La visita deve permettere di accertare:
a) se gli animali sono affetti da malattia trasmissibile all’uomo o agli animali, o se presentano sintomi o un quadro clinico
che possa far sospettare l’insorgenza di tale malattia;
(...)».
4
L’art. 1 della direttiva 85/73 stabilisce quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono – secondo le modalità previste nell’allegato A – a riscuotere un contributo comunitario per le
spese relative alle ispezioni ed ai controlli dei prodotti contemplati in tale allegato, ivi compresi quelli intesi ad assicurare
la protezione animale nei mattatoi, secondo i requisiti della direttiva 93/119/CEE».
5
L’art. 4 della direttiva 85/73 così recita:
«1. In attesa dell’adozione delle disposizioni che disciplinano i contributi comunitari, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono ad assicurare
il finanziamento delle ispezioni e dei controlli che non rientrano negli articoli 1, 2 e 3.
2. Ai fini previsti dal paragrafo 1, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono riscuotere contributi nazionali, rispettando i principi previsti
per i contributi comunitari».
6
L’art. 5 della direttiva in parola prevede quanto segue:
«1. I contributi comunitari sono stabiliti in modo tale da coprire i costi sostenuti dall’autorità competente per:
– gli oneri salariali e sociali relativi al servizio di ispezione,
– le spese amministrative connesse con l’esecuzione dei controlli e delle ispezioni, cui possono essere imputate le spese necessarie
alla formazione permanente degli ispettori,
per quanto attiene all’esecuzione dei controlli e delle ispezioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.
2. È vietata qualsiasi restituzione diretta o indiretta dei contributi previsti dalla presente direttiva. Tuttavia, nella valutazione
di casi specifici, l’eventuale applicazione da parte di uno Stato membro della media forfettaria prevista negli allegati A,
B e C non è considerata una restituzione indiretta.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri sono autorizzati a riscuotere un importo superiore ai livelli dei contributi comunitari, purché il contributo
totale riscosso da ciascuno Stato membro non superi il costo effettivo delle spese d’ispezione.
4. (...)
La presente direttiva non preclude la possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di riscuotere un contributo per la lotta contro le
epizoozie e le malattie enzootiche».
7
Ai sensi dell’allegato A, capitolo 1, della direttiva 85/73, relativo ai contributi applicabili alle carni oggetto delle direttive
64/433/CEE, 71/118/CEE, 91/495/CEE e 92/45/CEE:
«Il contributo di cui all’articolo 1 è stabilito come segue, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1:
1. Fatti salvi i punti 4 e 5, gli [OSCURATO:PERSONA] membri riscuotono per le spese di ispezione connesse con le operazioni di macellazione
i seguenti importi forfettari:
a) carni bovine:
– bovini adulti: 4,5 [EUR]/capo,
– giovani bovini: 2,5 [EUR]/capo;
(...)».
8
La decisione della Commissione 23 aprile 1998, 98/272/CE, relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi
trasmissibili e recante modifica della decisione 94/474/CE (GU L 122, pag. 59), ha segnatamente imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri
di attuare un programma annuale di sorveglianza, conformemente alle condizioni stabilite nel suo allegato, volto a segnalare
nuovi casi di animali malati.
9
La decisione 98/272, come modificata dalla decisione della Commissione 5 giugno 2000, 2000/374/CE (GU L 135, pag. 27), al
suo allegato IV A, riporta i tre migliori test, quanto a sensibilità e specificità, per la diagnosi delle encefalopatie spongiformi
trasmissibili negli animali durante la fase clinica della malattia.
10
Ai sensi di detto allegato, i metodi riconosciuti al fine di detta diagnosi sono i seguenti:
«1. Test d’immunocolorazione secondo il metodo “western blotting” per l’individuazione del frammento resistente alle proteasi
PrP
Res
(test
[OSCURATO:PERSONA]
).
2. ELISA chimilluminescente, consistente in un procedimento di estrazione associato alla tecnica ELISA, con l’uso di un reagente
chimilluminescente potenziato (test Enfer).
3. Immunodosaggio a sandwich per la rivelazione di PrPRes effettuato dopo una fase di denaturazione ed una di concentrazione
(test CEA)».
11
In forza della decisione della Commissione 29 dicembre 2000, 2001/8/CE, che modifica la decisione 2000/764/CE sui test bovini
per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina e che aggiorna l’allegato IV della decisione 98/272 (GU 2001,
L 2, pag. 28 e – rettifica – 2001, GU L 31, pag. 32), applicabile a partire dal 1° gennaio 2001, il test CEA di cui all’allegato IV A,
punto 3, della decisione 98/272 viene denominato test «[OSCURATO:PERSONA]» e nella versione linguistica francese detto allegato IV A
è divenuto l’allegato IV bis di quest’ultima.
12
L’art. 38 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore
delle carni bovine (GU L 160, pag. 21), dispone quanto segue:
«1. Quando si constati sul mercato della [OSCURATO:PERSONA] un aumento o una diminuzione notevole dei prezzi, se tale situazione rischia
di persistere e, pertanto, il mercato della [OSCURATO:PERSONA] subisce o potrebbe subire perturbazioni, possono essere adottate le misure
necessarie.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 43».
13
L’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune
(GU L 160, pag. 103), prevede quanto segue:
«(…)
2. La sezione garanzia [del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia] finanzia:
(…)
b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli;
(…)
d) il contributo finanziario della [OSCURATO:PERSONA] destinato a misure veterinarie specifiche, misure ispettive nel settore veterinario
e programmi per l’eradicazione e il monitoraggio delle malattie animali (misure veterinarie), nonché quello destinato a misure
fitosanitarie;
(…)».
14
Ai termini dell’art. 3 del regolamento n. 1258/1999:
«(...)
2. Sono finanziate a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d) le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le
norme comunitarie.
(...)».
15
La decisione della Commissione 29 novembre 2000, 2000/764/CE, sui test bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme
bovina e recante modifica della decisione 98/272 (GU L 305, pag. 35), come modificata dalla decisione 2001/8, al suo art. 1
così dispone:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri si adoperano affinché tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi:
– soggetti a “speciale macellazione di emergenza” quale definita all’articolo 2, lettera n), della direttiva 64/433 (...), oppure
– macellati conformemente all’allegato I, capitolo VI, punto 28, lettera c), della direttiva 64/433
siano sottoposti ad uno dei test rapidi approvati elencati nell’allegato IV A della decisione 98/272 (...) a decorrere dal
1° gennaio 2001.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano inoltre agli animali, quali definiti nel primo comma, che vengono acquistati
per essere distrutti in ottemperanza al regolamento (...) n. 2777/2000.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri si adopereranno affinché tutti i bovini di età superiore ai [30] mesi morti in allevamento o durante il trasporto,
ma che non siano stati macellati per il consumo umano, vengano esaminati in ottemperanza all’allegato I, parte A, della decisione
98/272 (...) a decorrere dal 1° gennaio 2001.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri si adopereranno affinché tutti i bovini di età superiore ai [30] mesi soggetti alla normale macellazione
per il consumo umano siano sottoposti ad uno dei test rapidi approvati elencati nell’allegato IV [bis] alla decisione 98/272
(...) a decorrere, al più tardi, dal 1° luglio 2001.
(...)».
16
La decisione 2000/764 è stata abrogata, con effetto dal 1° luglio 2001, dal regolamento (CE) della Commissione 22 giugno 2001,
n. 1248, che modifica gli allegati III, X e XI del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 999/2001 in
materia di sorveglianza epidemiologica e test per l’individuazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 173,
pag. 12).
17
L’art. 12 della decisione della Commissione 30 novembre 2000, 2000/773/CE, che approva i programmi di sorveglianza della BSE
presentati per il 2001 dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e che fissa il livello del contributo finanziario della [OSCURATO:PERSONA] (GU L 308, pag. 35),
ha approvato il programma presentato dal Regno dei [OSCURATO:PERSONA] e ha fissato il contributo finanziario della [OSCURATO:PERSONA] ad un
importo massimo di EUR 1 260 000 per tale Stato membro.
18
L’art. 17 della decisione 2000/773 dispone quanto segue:
«Oltre alle misure previste dai programmi approvati a norma degli articoli 2-16, il contributo finanziario della [OSCURATO:PERSONA]
è concesso anche per i test eseguiti a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione 2000/764 (...), a condizione che
gli [OSCURATO:PERSONA] membri richiedenti presentino alla Commissione entro e non oltre il 15 giugno 2001 un programma modificato».
19
L’art. 18 della decisione 2000/773 stabilisce:
«Il contributo finanziario della [OSCURATO:PERSONA] a favore dei programmi approvati a norma degli articoli 2-16 copre il 100% [al netto
dell’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’“IVA”)] delle spese di acquisto dei
kit
di analisi e dei reagenti, fino a un importo massimo di 30 EUR per test per i test eseguiti dal 1° gennaio al 31 dicembre
2001 sui capi di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione 2000/764 (...)».
20
I ‘considerando’ primo-terzo del regolamento n. 2777/2000 recitano:
«(1) Il mercato comunitario delle carni bovine sta attraversando una profonda crisi, dovuta alla sfiducia dei consumatori suscitata
dalla comparsa di nuovi casi di [BSE]. Sia il consumo che la produzione sono scesi a livelli inauditi, provocando un tracollo
dei prezzi alla produzione. (...) In simili circostanze, l’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (...) n. 1254/1999 prevede
la possibilità di istituire misure eccezionali a sostegno del mercato, nell’intento di riequilibrare la situazione. Una di
queste misure potrebbe essere il ritiro dalla produzione, attraverso un regime di acquisti, e la successiva distruzione di
quegli animali che altrimenti costituirebbe[ro] cospicue eccedenze sul mercato.
(2) La decisione 2000/764 (...) reca disposizioni specifiche sui test volti ad accertare la presenza di encefalopatia spongiforme
nei bovini di più di [30] mesi e designa i metodi di prova riconosciuti a tale scopo. Conformemente a questa decisione, al
più tardi dal 1° luglio 2001 tutti i bovini di età superiore a [30] mesi destinati alla macellazione a fini di consumo umano
devono essere sottoposti al test della BSE. Nel frattempo, è opportuno che la suddetta misura di ritiro dal mercato si applichi
prevalentemente agli animali di più di 30 mesi non sottoposti al test della BSE al momento della macellazione e che siano
autorizzate a fini di consumo umano nella [OSCURATO:PERSONA] e nei paesi terzi soltanto le carni ottenute da animali sottoposti a test
con esito negativo.
(3) Al fine di ottenere un rapido miglioramento della situazione del mercato, si dovrebbe incoraggiare sin d’ora l’esecuzione
volontaria dei test su bovini di più di [30] mesi. Occorre pertanto adottare disposizioni che legittimino il cofinanziamento
comunitario dei test richiesti ed impediscano, nel contempo, un doppio esborso a carico del bilancio comunitario».
21
A norma dell’art. 2 del regolamento n. 2777/2000:
«1. Le carni di bovini di età superiore a [30] macellati nella [OSCURATO:PERSONA] posteriormente al 1° gennaio 2001 possono esseri dichiarate
idonee al consumo umano nella [OSCURATO:PERSONA] o all’esportazione verso paesi terzi soltanto se previamente sottoposte, con esito
negativo, ad un test per il rilevamento dell[a BSE] eseguito secondo uno dei metodi riconosciuti di cui all’allegato [IV bis]
della decisione 98/272 (...).
2. [OSCURATO:PERSONA] cofinanzia i test di cui al paragrafo 1. La partecipazione finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] è pari al 100% del costo
(al netto dell’IVA) di acquisto del materiale occorrente, compresi i reagenti, fino ad un [importo] massimo di 15 EUR per
test, relativamente ai test praticati su bovini abbattuti prima dell’entrata in vigore del programma di analisi obbligatorio
previsto all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione 2000/764 (...), e comunque anteriormente al 1° luglio 2001.
Sono esclusi dal cofinanziamento i test praticati su:
– animali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2000/764 (...),
– animali che rientrano nel regime di acquisto di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.
[OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie per evitare doppi esborsi a carico del bilancio comunitario».
22
L’art. 3 del regolamento n. 2777/2000 dispone quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri acquistano, senza procedere all’esecuzione di un test ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, qualsiasi animale
di età superiore a [30] mesi conferito da un produttore o da un suo rappresentante, ai fini dell’abbattimento e della distruzione
completa della carcassa.
(…)
4. [OSCURATO:PERSONA] membri che siano in grado di dimostrare, in maniera giudicata probante dalla Commissione, di poter disporre di una
capacità sufficiente per esaminare, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, la normale quantità di bovini di più di [30]
mesi avviati alla macellazione, possono essere autorizzati dalla Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 43
del regolamento (...) n. 1254/1999 a cessare l’applicazione del regime di acquisto di cui al paragrafo 1, salvo qualora venga
presa una decisione ai sensi del paragrafo 3.
(…)».
23
Conformemente al suo art. 11, il regolamento n. 2777/2000 era applicabile dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001.
24
In base all’art. 3, n. 4, del regolamento n. 2777/2000, la Commissione ha adottato la decisione 3 gennaio 2001, 2001/3/CE,
recante misure specifiche per la Danimarca e i [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle carni bovine a norma del regolamento (CE) n. 2777/2000
(GU L 1, pag. 23), ai sensi della quale:
«(…) i [OSCURATO:PERSONA] sono autorizzati a cessare l’applicazione del regime di acquisto previsto dal regolamento (...) n. 2777/2000».
La normativa nazionale
25
Dall’ordinanza di rinvio emerge che, in forza dell’art. 68, n. 1, della legge 26 marzo 1920, relativa al controllo veterinario
svolto dallo Stato [Wet van 26 maart 1920, houdende bepalingen tot regeling van het [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo:
la «legge sul controllo veterinario»)], nella sua versione applicabile alla data dei fatti su cui verte la causa principale,
è vietato esportare o tentare di esportare carni fresche ovvero presentarle al trasporto al fine della loro esportazione,
tranne nel caso in cui la merce, conformemente alle disposizioni stabilite dal ministro, sia provvista di uno o più contrassegni
o documenti, applicati o rilasciati in esito ad un esame effettuato su decisione delle autorità e che attesti che sono stati
rispettati i requisiti stabiliti dal ministro per l’esportazione.
26
Ai sensi dell’art. 73 della predetta legge, in caso di esame effettuato su decisione delle autorità ai sensi degli artt. 68
e 69 della legge in parola, viene applicato un onere per le spese afferenti all’esame conformemente ad una tariffa stabilita
dal ministro.
27
I requisiti di cui all’art. 68, n. 1, della legge relativa al controllo veterinario sono formulati nel regolamento del 1985
relativo all’esportazione di carni fresche e di preparazioni a base di carne (Regeling uitvoer vers vlees en vleesbereidingen
1985). Quest’ultimo è stato modificato il 21 dicembre 2000 per dare attuazione alla decisione 2000/764.
28
L’art. 2, n. 1, lett. y), del citato regolamento dispone che la carne non può provenire da bovini di più di 30 mesi che non
siano stati sottoposti ad un test approvato per il rilevamento dell’ESB o per cui il risultato del test sia stato positivo.
29
La motivazione della modifica menzionata al punto 27 della presente sentenza indica quanto segue in merito al regolamento
n. 2777/2000:
«Poiché i [OSCURATO:PERSONA] dispongono della capacità sufficiente per effettuare i test, essi si sottraggono all’applicazione del
regolamento della Commissione europea che istituisce misure di sostegno eccezionali del mercato delle carni bovine. Tale regolamento
prevede l’acquisto, in linea di principio obbligatorio, di tutti i bovini di età superiore a 30 mesi che non siano stati sottoposti
al test per la diagnosi dell’ESB. Atteso che i [OSCURATO:PERSONA] hanno concretamente la capacità di sottoporre tutti i bovini di
età superiore a 30 mesi al suddetto test, non sussiste alcuna ragione per l’acquisto di tutti i bovini non esaminati».
30
Le tariffe dell’onere di cui all’art. 73 della legge relativa al controllo veterinario sono contenute nel regolamento del
1993 che fissa le tariffe per le ispezioni sulla carne e sui prodotti a base di carne (Regeling tarieven keuring vlees en
vleesprodukten 1993).
31
Dalle osservazioni presentate dal governo dei [OSCURATO:PERSONA] emerge che, in applicazione della predetta normativa, durante il
periodo dal 1° gennaio al 1° aprile 2001, il costo dei test per la diagnosi dell’ESB è stato interamente sostenuto dalle autorità
nazionali fatta salva la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al finanziamento dei kit di analisi e dei reagenti, fino ad un importo
massimo di EUR 15 per test. Dal 1° aprile 2001, per tali test di diagnosi è stato riscosso un contributo, secondo una tariffa
fissata a NLG 70 (EUR 31,76) per animale, in forza dell’art. 3 b del regolamento che fissa le tariffe per le ispezioni sulla
carne e sui prodotti a base di carne. A partire dal 1° gennaio 2002, il costo dei test prescritti è stato interamente trasferito
sugli operatori economici. Il costo complessivo di un test rapido per la diagnosi dell’ESB è mediamente di NLG 198,35 (EUR
90) per animale. Tale importo copre i costi del materiale, il prelievo e il trasporto dei campioni, nonché la realizzazione
dei test.
Causa principale e questioni pregiudiziali
32
Tra i mesi di maggio e di dicembre 2001, il Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (Servizio nazionale di Ispezione
del Bestiame e della Carne) ha eseguito, nell’ambito dell’ispezione di carni destinate all’esportazione, una serie di test
rapidi per il rilevamento dell’ESB sui bovini di età superiore a 30 mesi presenti nell’azienda della [OSCURATO:PERSONA].
33
Con fatture inviate alla [OSCURATO:PERSONA] tra i mesi di febbraio e di aprile 2002, le autorità olandesi hanno reclamato nei confronti
di quest’ultima il versamento di un contributo di EUR 31,76 per ogni test di rilevamento dell’ESB, per un importo globale
di EUR 1 681 279,12, di cui EUR 92 675,68 in relazione a test eseguiti nei mesi di maggio e di giugno 2001.
34
[OSCURATO:PERSONA] ha proposto infruttuosamente ricorsi avverso tali fatture. Nell’ambito del ricorso successivamente intentato
dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] questi ricorsi sono stati dichiarati irricevibili in quanto tale giudice ha considerato che
le suddette fatture non costituivano decisioni amministrative impugnabili.
35
Nel maggio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Raad van [OSCURATO:PERSONA] il quale, con decisione
3 novembre 2004, ha dichiarato il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa dinanzi alla
[OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima, statuendo con decisione 17 novembre 2005, ha dichiarato infondato il ricorso della [OSCURATO:PERSONA]
e ha respinto la sua domanda di indennizzo.
36
[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato quest’ultima decisione dinanzi al Raad van [OSCURATO:PERSONA], il quale ha deciso di sospendere il procedimento
e di sottoporre alla Corte, per quanto riguarda i test per il rilevamento dell’ESB effettuati nei mesi di maggio e giugno
2001, le questioni pregiudiziali 1-4 e, per quanto attiene ai test eseguiti nel periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2001,
la quinta questione, così redatte:
«1) Se i test BSE eseguiti, che erano obbligatori a decorrere dal 1° gennaio 2001 in forza del regolamento del 1985 per l’esportazione
di carne fresca e prodotti a base di carne (…), con cui veniva data attuazione all’art. 1, n. 3, della decisione 2000/764
(…), debbano essere considerati test ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2777/2000 (...).
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2777/2000 debba essere considerato
come un intervento destinato a regolarizzare il mercato della carne bovina (sostegno del mercato), ai sensi dell’art. 1, n. 2,
lett. b), del regolamento n. 1258/1999 (…) oppure come una misura specifica di natura veterinaria, ai sensi della lett. d)
di tale disposizione, oppure entrambi.
3) Ove nella fattispecie si configuri (anche) una misura di sostegno del mercato, se ciò significhi che, avendo riguardo alla
sentenza della Corte 30 settembre 2003, causa C‑239/01, Germania/Commissione (Racc. pag. I‑10333), i test eseguiti devono
essere finanziati esclusivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e che pertanto l’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2777/2000 è invalido per
contrasto con il regolamento n. 1254/1999, nella parte in cui stabilisce che la [OSCURATO:PERSONA] contribuisce solo parzialmente ai
costi dei test BSE.
4) Ammesso che l’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2777/2000 sia valido, se il regolamento stesso osti a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri
addebitino ai singoli operatori le spese per l’esecuzione dei test BSE.
5) Se l’art. 5, n. 4, ultima frase, della direttiva 85/73 (…) debba essere interpretato nel senso che questa direttiva non osta
a che lo Stato membro addebiti i costi sostenuti per i test BSE da esso eseguiti. Ove questa questione debba essere risolta
in senso affermativo, si chiede quali requisiti debba soddisfare un onere imposto per i test BSE eseguiti».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
37
Con la prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2777/2000 debba
essere interpretato nel senso che rientrano in tale disposizione i test per il rilevamento dell’ESB praticati obbligatoriamente
nei [OSCURATO:PERSONA] in forza della normativa nazionale di attuazione dell’art. 1, n. 3, della decisione 2000/764, su tutti i bovini
di età superiore a 30 mesi destinati alla normale macellazione a fini di consumo umano nei mesi di maggio e di giugno 2001.
38
Al riguardo va constatato che tanto l’art. 1 della decisione 2000/764 quanto l’art. 2 del regolamento n. 2777/2000 individuano
i test rapidi approvati ai fini del rilevamento dell’ESB come quelli menzionati all’allegato IV A della decisione 98/272,
ossia i test «[OSCURATO:PERSONA]», «Enfer» e «[OSCURATO:PERSONA]». Pertanto, tecnicamente si tratta dei medesimi test.
39
Per quanto attiene alla portata dell’obbligo di praticare tali test, va rilevato, da un lato, che dall’art. 1, n. 3, della
decisione 2000/764, adottata il 29 novembre 2000 e applicabile a partire dal 1° gennaio 2001, emerge che gli [OSCURATO:PERSONA] membri
dovevano adoperarsi affinché tutti i bovini di età superiore a 30 mesi destinati al consumo umano fossero sottoposti a uno
di suddetti test a partire, al più tardi, dal 1° luglio 2001.
40
D’altro lato, il regolamento n. 2777/2000, adottato il 18 dicembre 2000 e altresì applicabile a partire dal 1° gennaio 2001,
concedeva agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di sottoporre al test per il rilevamento dell’ESB la quantità normale di bovini
avviati alla macellazione che soddisfacevano il requisito di età se disponevano della capacità e dei mezzi tecnici necessari,
o di porre in essere un sistema misto che univa il regime speciale di acquisto diretto alla distruzione degli animali e, nei
limiti delle loro possibilità, la diagnosi che consentiva di immettere sul mercato la carne se il risultato dei test era negativo.
41
Dalle disposizioni di detto regolamento emerge che, sebbene, al fine di contribuire a riequilibrare il mercato della carne
bovina e di aumentare la fiducia dei consumatori, agli [OSCURATO:PERSONA] membri sia stata lasciata la scelta del regime da applicare durante
il periodo corrispondente ai mesi di maggio e di giugno 2001, è pur vero che, indipendentemente dal sistema prescelto, tutti
gli animali la cui carne era destinata al consumo umano hanno dovuto obbligatoriamente essere sottoposti ad un test di rilevamento
dell’ESB.
42
Pertanto, al fine di determinare se i test praticati in via obbligatoria nei [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo suddetto costituiscano
test ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2777/2000, è indifferente che l’obbligo di praticare test sia imposto
da un legislatore nazionale che ha deciso di anticipare al 1° gennaio 2001 l’applicazione dell’art. 1, n. 3, della decisione
2000/764, poiché lo Stato membro interessato era stato autorizzato a cessare l’applicazione del regime speciale di acquisto
a norma dell’art. 3, n. 4, del regolamento n. 2777/2000, o che tale obbligo discenda dall’art. 2, n. 1, di quest’ultimo regolamento,
applicato in uno Stato membro che, non disponendo della capacità sufficiente per sottoporre tutti gli animali ad un test,
abbia parimenti applicato il suddetto regime di acquisto, poiché soltanto la carne risultata negativa ad uno dei tre test
approvati poteva essere autorizzata al consumo e poiché questi tre test erano tecnicamente gli stessi.
43
Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2777/2000 deve essere
interpretato nel senso che rientrano in tale disposizione i test per il rilevamento dell’ESB praticati obbligatoriamente nei
[OSCURATO:PERSONA], nei mesi di maggio e di giugno 2001, su tutta la carne ottenuta da bovini di età superiore a 30 mesi macellati
a fini di consumo umano.
Sulle questioni seconda e terza
44
Con la seconda e la terza questione, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, al fine
di determinare a chi spetti il finanziamento dei test per il rilevamento dell’ESB, se l’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2777/2000
debba essere interpretato nel senso che il divieto di immettere sul mercato carni di bovini di età superiore a 30 mesi che
non siano risultati negativi al test per il rilevamento dell’ESB, imposto a decorrere dal 1° gennaio 2001, costituisce una
misura di intervento destinata a regolarizzare il mercato della carne bovina, ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento
n. 1258/1999, o piuttosto come una misura specifica di natura veterinaria ai sensi del predetto art. 1, n. 2, lett. d), oppure
entrambe. Per il caso in cui detta disposizione introducesse una misura d’intervento, il giudice del rinvio si interroga altresì
sulla validità dell’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2777/2000 laddove prevede che la [OSCURATO:PERSONA] finanzia soltanto parzialmente
il costo dei test.
45
Dalla decisione di rinvio emerge che tali questioni sono poste con riguardo alla citata sentenza Germania/Commissione, in
cui la Corte ha statuito che tutte le misure comunitarie di sostegno destinate a regolarizzare il mercato della carne bovina
devono essere finanziate esclusivamente dalla [OSCURATO:PERSONA].
46
Occorre anzitutto constatare che il regolamento n. 2777/2000 è stato adottato dalla Commissione in base all’art. 38 del regolamento
n. 1254/1999, il cui n. 2 autorizza quest’ultima a definire le modalità di applicazione necessarie per la regolarizzazione
del mercato della carne bovina secondo la procedura di comitato di cui all’art. 43 del medesimo regolamento.
47
Il regolamento n. 2777/2000 prevedeva varie misure dirette ad ottenere un miglioramento rapido della situazione sul mercato
della carne bovina che, alla fine dell’anno 2000, attraversava una crisi profonda dovuta ad una perdita di fiducia dei consumatori.
48
In primo luogo, dal suo primo ‘considerando’ emerge che, per prevenire cospicue eccedenze sul mercato, il regolamento n. 2777/2000
aveva istituito una misura eccezionale di sostegno del mercato della carne bovina, in base all’art. 38, n. 1, del regolamento
n. 1254/1999, al fine di riequilibrare il mercato di cui trattasi.
49
Infatti, in forza dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2777/2000, in presenza di determinate condizioni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri
erano tenuti ad acquistare ai fini del suo abbattimento e della sua distruzione completa, senza procedere ad un test per la
diagnosi dell’ESB, qualsiasi animale conferito da un produttore, ad eccezione degli animali di cui all’art. 1, n. 1, primo
trattino, della decisione 2000/764, sottoposti comunque ad un tale test. Dall’art. 1, n. 1, secondo comma, della decisione
2000/764 emerge tuttavia che, ove soddisfacevano il requisito di età, gli animali acquistati al fine della loro distruzione
dovevano parimenti essere sottoposti ad un test.
50
In secondo luogo, dalla formulazione dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2777/2000 emerge che è stata anticipata al 1° gennaio
2001 la data a partire dalla quale le carni, ottenute da bovini di età superiore a 30 mesi e abbattuti nella [OSCURATO:PERSONA], dovevano
risultare negative al test rapido approvato dell’ESB per poter essere autorizzate a fini di consumo umano nella [OSCURATO:PERSONA] o
per l’esportazione in paesi terzi.
51
In terzo luogo, dal terzo ‘considerando’ del regolamento n. 2777/2000 emerge che, al fine di incentivare, nel periodo considerato,
ossia dal 1° gennaio al 30 giugno 2001, l’esecuzione volontaria dei test come alternativa al regime di acquisto da parte dello
Stato membro, l’art. 2, n. 2, del regolamento in parola ha previsto il cofinanziamento comunitario dei test per il rilevamento
dell’ESB e la partecipazione finanziaria è stata fissata al 100% dei costi, al netto dell’IVA, di acquisto dei kit di analisi
e dei reagenti fino a concorrenza di EUR 15 per test.
52
In quarto luogo, l’art. 3, n. 4, del regolamento n. 2777/2000, alla luce di una delle finalità di quest’ultimo, ossia che
a partire dal 1° gennaio 2001 possono essere autorizzate a fini di consumo umano soltanto le carni ottenute da bovini di età
superiore a 30 mesi risultati negativi al test per rilevamento dell’ESB, ha previsto la possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri che
dispongono della capacità sufficiente per esaminare la normale quantità di bovini di più di 30 mesi avviati alla macellazione
di cessare l’applicazione del regime di acquisto speciale previsto dal detto art. 3, n. 1.
53
Va aggiunto, tuttavia, che il fatto che il regolamento n. 2777/2000 sia stato adottato sul fondamento dell’art. 38, n. 1,
del regolamento n. 1254/1999 non significa che tutte le misure ivi contemplate costituiscano interventi destinati a regolarizzare
uno dei mercati agricoli ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1258/1999, nella specie quello della carne
bovina.
54
Infatti, da un lato, il primo ‘considerando’ del regolamento n. 2777/2000 si riferisce all’art. 38, n. 1, del regolamento
n. 1254/1999 unicamente per quanto riguarda l’istituzione del regime d’acquisto speciale seguito dalla distruzione degli animali.
55
Dall’altro, dal secondo ‘considerando’ del regolamento n. 2777/2000 nonché dall’art. 2 di quest’ultimo emerge che il ritiro
degli animali dal mercato, contemplato dal suddetto regime di acquisto speciale, doveva essere applicato unitamente a norme
specifiche relative alla diagnosi dell’ESB, stabilite dalla decisione 2000/764, nonché ai metodi riconosciuti al fine della
diagnosi previsti dalla decisione 98/272.
56
Va inoltre rammentato che, ai fini del monitoraggio e dello sradicamento dell’ESB nella [OSCURATO:PERSONA], la decisione 2000/764, adottata,
come emerge dai suoi ‘visto’, in particolare in base alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai
controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395,
pag. 13), ha previsto di sottoporre, nel 2001, i bovini di età superiore a 30 mesi a uno dei test rapidi approvati menzionati
nell’allegato IV A della decisione 98/272, in due fasi scaglionate nel tempo.
57
Pertanto, in forza dell’art. 1, nn. 1 e 2, della decisione 2000/764, la prima fase, iniziata il 1° gennaio 2001, ha riguardato
tutti i bovini che, avendo superato l’età di 30 mesi, sono stati sottoposti alla macellazione speciale d’emergenza, compresi
quelli acquistati al fine della loro distruzione in ottemperanza al regolamento n. 2777/2000, o che presentavano sintomi clinici
durante la macellazione, nonché un campione aleatorio di bovini morti in allevamento.
58
La seconda fase, che in linea di principio doveva essere attuata al più tardi il 1° luglio 2001, in forza dell’art. 1, n. 3,
della decisione 2000/764, riguardava tutti i bovini che, soddisfacendo altresì il requisito di età, erano soggetti alla macellazione
normale a fini di consumo umano.
59
Pertanto, l’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2777/2000 ha soltanto anticipato al 1° gennaio 2001 la data che la decisione
2000/764 aveva fissato al 1° luglio 2001 e a partire dalla quale tutti i bovini di età superiore a 30 mesi e macellati nella
[OSCURATO:PERSONA] a fini di consumo umano dovevano essere sottoposti a uno dei test per il rilevamento dell’ESB di cui all’allegato
IV A della decisione 98/272, potendo essere autorizzata unicamente la commercializzazione delle carni risultate negative a
detti test.
60
Ne consegue che l’obbligo di sottoporre i bovini a test per il rilevamento dell’ESB costituisce una misura di natura veterinaria
che si inserisce nei programmi di sradicamento e di monitoraggio di tale malattia. Poiché si tratta di una misura di tal genere,
il finanziamento comunitario è concesso, a norma dell’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1258/1999, in forza dell’art. 1, n. 2,
lett. d), di quest’ultimo.
61
Ciò premesso, non è necessario esaminare se l’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2777/2000 sia invalido in quanto contrario
al regolamento n. 1254/1999 laddove prevede che la [OSCURATO:PERSONA] finanzia soltanto parzialmente i costi dei test per il rilevamento
dell’ESB.
62
Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la seconda e terza questione dichiarando che l’art. 2, n. 1, del regolamento
n. 2777/2000 deve essere interpretato nel senso che il divieto di immettere sul mercato carni di bovini di età superiore a
30 mesi che non siano risultate negative al test per il rilevamento dell’ESB, imposto a partire dal 1° gennaio 2001, costituisce
una misura di natura veterinaria ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1258/1999, che si inserisce nei
programmi di sradicamento e di monitoraggio dell’ESB.
Sulle questioni quarta e quinta
63
Con la quarta e la quinta questione, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’art. 2,
n. 2, del regolamento n. 2777/2000 nonché gli artt. 4 e 5, n. 4, secondo comma, della direttiva 85/73 debbano essere interpretati
nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono trasferire sugli operatori economici il costo dei test per il rilevamento dell’ESB
mediante l’imposizione di un contributo a loro carico e, in caso affermativo, secondo quali criteri.
64
A tal proposito va precisato che la decisione 2000/773, per l’anno 2001, ha fissato la partecipazione finanziaria della [OSCURATO:PERSONA]
ai programmi di sorveglianza dell’ESB da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Da un lato, per quanto riguarda gli animali menzionati
all’art. 1, nn. 1 et 2, della decisione 2000/764, ossia quelli soggetti alla speciale macellazione d’emergenza, quelli acquistati
al fine della loro distruzione conformemente al regolamento n. 2777/2000, quelli che presentavano sintomi clinici durante
la macellazione, nonché quelli morti in allevamento e compresi in un campione aleatorio, l’art. 18 della decisione 2000/773
ha fissato l’importo del contributo per test al 100% del prezzo di acquisto, al netto dell’IVA, dei kit di analisi e dei reagenti,
fino ad un importo massimo di EUR 30.
65
D’altro lato, l’art. 17 della decisione 2000/773 sancisce il principio della partecipazione comunitaria al finanziamento dei
test effettuati conformemente all’art. 1, n. 3, della decisione 2000/764, vale a dire sui bovini di più di 30 mesi soggetti
alla normale macellazione per il consumo umano, senza tuttavia fissarne l’importo.
66
Inoltre, dall’art. 2 del regolamento n. 2777/2000 emerge che la [OSCURATO:PERSONA] doveva versare, fino all’entrata in vigore del programma
di analisi obbligatorio previsto dall’art. 1, n. 3, della decisione 2000/764 e comunque anteriormente al 1° luglio 2001, un
contributo pari al 100% dei costi, al netto dell’IVA, di acquisto dei kit di analisi e dei reagenti, fino ad un importo massimo
di EUR 15 per test, per i test eseguiti su animali destinati al consumo umano.
67
Dalla formulazione degli artt. 17 e 18 della decisione 2000/773 nonché da quella dell’art. 2 del regolamento n. 2777/2000
emerge quindi che tali articoli si limitano a sancire il principio del cofinanziamento comunitario delle spese relative a
detti test, ove gli ultimi due di questi articoli menzionano inoltre i prodotti coperti dal finanziamento con indicazione
dell’importo massimo da versare in funzione degli animali che devono essere esaminati. Per contro, nulla in questi testi indica
in che modo devono essere finanziate le spese non coperte né designa il responsabile ultimo per il pagamento delle medesime.
68
Va rilevato, a tal proposito, che la direttiva 85/73 ha stabilito norme armonizzate di finanziamento delle ispezioni e dei
controlli sanitari di animali e di prodotti di origine animale effettuati da veterinari nell’intento di garantire tanto la
salute pubblica quanto la salute animale. In forza dell’art. 1 di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono, secondo le
modalità previste nell’allegato A di quest’ultima, a riscuotere un contributo comunitario per le spese relative alle ispezioni
ed ai controlli dei prodotti destinati al consumo umano contemplati in tale allegato.
69
Al capitolo 1 dell’allegato A della direttiva 85/73 figurano i contributi applicabili alle carni fresche rientranti, in particolare,
nell’ambito di applicazione della direttiva 64/433. Per quanto riguarda la carne bovina, per le spese di ispezione connesse
alle operazioni di macellazione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri riscuotono un contributo forfettario di EUR 4,5 per animale, se si tratta
di bovini adulti, e di EUR 2,5 per animale, se si tratta di bovini giovani.
70
Tuttavia, è giocoforza constatare che, sebbene l’allegato I, capitolo VI, punto 27, lett. a), della direttiva 64/433 preveda
che l’ispezione sanitaria «ante mortem» debba permettere di precisare se gli animali siano affetti da una malattia trasmissibile
all’uomo e agli animali o se presentino sintomi o un quadro clinico che possa fare sospettare l’insorgenza di una tale malattia,
è pur vero che l’ESB non figura tra le malattie, elencate dall’art. 5 di suddetta direttiva, che le ispezioni e i controlli
veterinari effettuati sui bovini mirano a rilevare.
71
Ne consegue che le spese connesse ai test per il rilevamento dell’ESB non ricadono nell’allegato A della direttiva 85/73,
riguardante i contributi comunitari relativi alle spese di ispezione connesse alle operazioni di macellazione. Di conseguenza,
non essendo stato oggetto di un’armonizzazione, l’importo da pagare per tali test poteva essere determinato in ciascuno Stato
membro in funzione del costo delle operazioni connesse alla realizzazione dei medesimi.
72
Infatti, da un lato, l’art. 4, n. 1, della direttiva 85/73 prevede che, in attesa dell’adozione delle disposizioni che disciplinano
i contributi comunitari, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono ad assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli che non
rientrino, in particolare, nell’art. 1 di questa direttiva.
73
Dall’altro, in forza del suo art. 5, n. 4, secondo comma, la direttiva 85/73 non preclude la possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri
di riscuotere un contributo per la lotta contro le epizoozie e le malattie enzootiche.
74
Tanto dalla formulazione quanto dal sistema generale delle disposizioni della direttiva 85/73 emerge che rientrano nell’art. 4
di quest’ultima, in quanto contributi nazionali, quelli fissati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri per le ispezioni e i controlli sanitari
che, pur essendo connessi alle operazioni di macellazione di animali destinati al consumo umano, nella specie dei bovini,
corrispondono a esami, ovvero a test quali il test per il rilevamento dell’ESB, non previsti dalla direttiva 64/433, mentre
i contributi rientranti nell’art. 5, n. 4, secondo comma, della direttiva 85/73 sono quelli riscossi dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito
della lotta contro le epizoozie e le malattie enzootiche al di fuori delle operazioni di macellazione.
75
Nella controversia principale, per quanto riguarda i test per il rilevamento dell’ESB, la cui realizzazione è obbligatoria
in applicazione dell’art. 1, nn. 1 e 2, della decisione 2000/764, va constatato che, seppure praticati in occasione della
macellazione, questi test mirano a confermare che i bovini appartenenti a taluni gruppi a rischio sono contaminati da tale
malattia e che la loro carne non è destinata al consumo umano. Inserendosi quindi nella lotta contro un’epizoozia, i contributi
che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono fissare per finanziare siffatti test rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 5, n. 4,
secondo comma, della direttiva 85/73.
76
Per contro, i test per il rilevamento dell’ESB previsti tanto dall’art. 1, n. 3, della decisione 2000/764 quanto dall’art. 2,
n. 1, del regolamento n. 2777/2000 sono connessi alle operazioni di macellazione di bovini destinati al consumo umano e possono
conseguentemente essere finanziati mediante la riscossione di contributi nazionali ai sensi dell’art. 4 della direttiva 85/73.
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Per quanto riguarda i criteri da prendere in considerazione in sede di fissazione di tali contributi, ossia, nella causa principale,
quelli destinati a finanziare i test per il rilevamento dell’ESB, dall’art. 4 della direttiva 85/73 emerge che, in mancanza
di contributi comunitari, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono riscuotere contributi nazionali, rispettando i principi previsti per i
contributi comunitari.
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A tal riguardo, dall’art. 5, nn. 1‑3, della direttiva 85/73 emerge che, per quanto riguarda il loro importo, i contributi
comunitari sono fissati in modo da coprire i costi sostenuti dall’autorità competente per gli oneri salariali e sociali, nonché
le spese amministrative connesse all’esecuzione dei controlli e delle ispezioni, che il contributo totale riscosso non può
essere superiore al costo effettivo delle spese d’ispezione e che è vietata qualsiasi restituzione diretta e indiretta di
tale contributo.
79
Occorre considerare che questi stessi principi sono applicabili per analogia laddove, come nella causa principale, gli [OSCURATO:PERSONA]
membri riscuotono contributi nazionali ai sensi dell’art. 4 della direttiva 85/73, come quelli destinati a coprire le spese
di esecuzione di test per il rilevamento dell’ESB praticati sui bovini avviati alla macellazione a fini di consumo umano.
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Va aggiunto che l’art. 5, n. 4, secondo comma, della direttiva 85/73 non impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di rispettare i principi
previsti per i contributi comunitari, allorquando riscuotono un contributo per la lotta contro le epizoozie e le malattie
enzootiche, come quello destinato a coprire le spese di esecuzione di test per il rilevamento dell’ESB praticati su bovini
di cui all’art. 1, nn. 1 e 2, della decisione 2000/764.
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Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la quarta e la quinta questione dichiarando che l’art. 2,
n. 2, del regolamento n. 2777/2000 nonché gli artt. 4 e 5, n. 4, secondo comma, della direttiva 85/73 devono essere interpretati
nel senso che non ostano a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri riscuotano contributi nazionali destinati a finanziare il costo dei test per
il rilevamento dell’ESB. L’importo totale dei contributi connessi alle operazioni di macellazione di bovini destinati al consumo
umano deve essere fissato nel rispetto dei principi previsti per i contributi comunitari, secondo i quali, da un lato, tale
importo non deve superare le spese sostenute, che coprono gli oneri salariali e sociali nonché le spese amministrative connesse
all’esecuzione di siffatti test, e, dall’altro, è vietata qualsiasi restituzione diretta o indiretta di un contributo.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1)
L’art. 2, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2000, n. 2777, che istituisce misure eccezionali di sostegno
del mercato delle carni bovine, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 19 gennaio 2001, n. 111, deve essere
interpretato nel senso che rientrano in tale disposizione i test per il rilevamento dell’encefalopatia spongiforme bovina
praticati obbligatoriamente nei [OSCURATO:PERSONA], nei mesi di maggio e di giugno 2001, su tutta la carne ottenuta da bovini di
età superiore a 30 mesi macellati a fini di consumo umano.
2)
L’art. 2, n. 1, del regolamento n. 2777/2000, come modificato dal regolamento n. 111/2001, deve essere interpretato nel senso
che il divieto di immettere sul mercato carni di bovini di età superiore a 30 mesi che non siano risultate negative al test
per il rilevamento dell’encefalopatia spongiforme bovina, imposto a partire dal 1° gennaio 2001, costituisce una misura di
natura veterinaria, ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo
al finanziamento della politica agricola comune, che si inserisce nei programmi di sradicamento e di monitoraggio dell’encefalopatia
spongiforme bovina.
3)
L’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2777/2000, come modificato dal regolamento n. 111/2001, nonché gli artt. 4 e 5, n. 4, secondo
comma, della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli
veterinari di cui alle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE, come modificata e codificata dalla direttiva
del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri riscuotano
contributi nazionali destinati a finanziare il costo dei test per il rilevamento dell’encefalopatia spongiforme bovina. L’importo
totale dei contributi connessi alle operazioni di macellazione di bovini destinati al consumo umano deve essere fissato nel
rispetto dei principi previsti per i contributi comunitari, secondo i quali, da un lato, tale importo non deve superare le
spese sostenute, che coprono gli oneri salariali e sociali nonché le spese amministrative connesse all’esecuzione di siffatti
test, e, dall’altro, è vietata qualsiasi restituzione diretta o indiretta di tale contributo.
Firme
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Lingua processuale: l’olandese.