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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 34516/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e le conclusioni del difensore del ricorrente, nel senso, in via principale, dell'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata in data 01/07/2021, la Corte di appello di L'Aquila dichiarava inammissibile - in quanto irritualnnente trasmesso in via v telematica - l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 05/02/2016 con la quale il Tribunale di Chieti lo aveva dichiarato responsabile dei reati di lesioni aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di porto ingiustificato di un coltello, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo lamenta erronea applicazione degli artt. 585, 582, 583 e 175 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in relazione all'impossibilità di deposito dell'atto di appello nelle forme rituali per cause di forza maggiore.

All'epoca della presentazione dell'appello, era inammissibile la presentazione stessa a mezzo PEC, ma si deve tenere conto dell'impossibilità di provvedere ritualmente al deposito, come specificato nella nota di accompagnamento alla medesima PEC.

2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 599 e 601 cod. proc. pen., 23 d.l. 149 del 2020, 24 dl. n. 137 del 2020, eccependo l'illegittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, di quest'ultime norme nella parte in cui non prevedono che la cancelleria inoltri anche le conclusioni di una parte privata alle altre parti.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore del ricorrente, ha concluso, in via principale, per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni.

Secondo l'orientamento del tutto consolidato della giurisprudenza di legittimità (in relazione — è opportuno precisare — alla disciplina codicistica e non a quella introdotta a seguito dell'emergenza da Covid-19), è inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, ( i disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen., sono tassative e inderogabili (Sez. 4, n. 52092 del 27/11/2019, Vlad, Rv. 277906).

Il ricorrente non contesta questo principio, ma allega - peraltro in termini del tutto generici - l'impossibilità di depositare ritualmente l'atto di impugnazione: impossibilità che poteva essere fatta valere attraverso l'istituto della restituzione nel termine, laddove, come rilevato dal P.G. presso questa Corte, il ricorso tende a considerare il ricorso stesso come una sorta di impropria rimessione in termini.

Prospettiva, questa, all'evidenza priva di qualsiasi fondamento.

3. L'inammissibilità dell'appello ha precluso lo stesso accesso giuridicamente valido al processo di secondo grado (accesso rispetto al quale non può certo invocarsi in questa sede la restituzione nel termine), il che priva di qualsiasi rilevanza il secondo motivo, dal cui esame, pertanto, questa Corte può esimersi, tanto più che - nel dolersi del fatto che l'inammissibilità dell'appello sia stata eccepita dalla parte civile - il ricorso oblitera in toto che l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, che preclude la rilevabilità della prescrizione dei reati (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e le conclusioni del difensore del ricorrente, nel senso, in via principale, dell'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 01/07/2021, la Corte di appello di L'Aquila dichiarava inammissibile - in quanto irritualnnente trasmesso in via v telematica - l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 05/02/2016 con la quale il Tribunale di Chieti lo aveva dichiarato responsabile dei reati di lesioni aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di porto ingiustificato di un coltello, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo lamenta erronea applicazione degli artt. 585, 582, 583 e 175 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in relazione all'impossibilità di deposito dell'atto di appello nelle forme rituali per cause di forza maggiore. All'epoca della presentazione dell'appello, era inammissibile la presentazione stessa a mezzo PEC, ma si deve tenere conto dell'impossibilità di provvedere ritualmente al deposito, come specificato nella nota di accompagnamento alla medesima PEC. 2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 599 e 601 cod. proc. pen., 23 d.l. 149 del 2020, 24 dl. n. 137 del 2020, eccependo l'illegittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, di quest'ultime norme nella parte in cui non prevedono che la cancelleria inoltri anche le conclusioni di una parte privata alle altre parti. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente, ha concluso, in via principale, per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. Secondo l'orientamento del tutto consolidato della giurisprudenza di legittimità (in relazione — è opportuno precisare — alla disciplina codicistica e non a quella introdotta a seguito dell'emergenza da Covid-19), è inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, ( i disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen., sono tassative e inderogabili (Sez. 4, n. 52092 del 27/11/2019, Vlad, Rv. 277906). Il ricorrente non contesta questo principio, ma allega - peraltro in termini del tutto generici - l'impossibilità di depositare ritualmente l'atto di impugnazione: impossibilità che poteva essere fatta valere attraverso l'istituto della restituzione nel termine, laddove, come rilevato dal P.G. presso questa Corte, il ricorso tende a considerare il ricorso stesso come una sorta di impropria rimessione in termini. Prospettiva, questa, all'evidenza priva di qualsiasi fondamento. 3. L'inammissibilità dell'appello ha precluso lo stesso accesso giuridicamente valido al processo di secondo grado (accesso rispetto al quale non può certo invocarsi in questa sede la restituzione nel termine), il che priva di qualsiasi rilevanza il secondo motivo, dal cui esame, pertanto, questa Corte può esimersi, tanto più che - nel dolersi del fatto che l'inammissibilità dell'appello sia stata eccepita dalla parte civile - il ricorso oblitera in toto che l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, che preclude la rilevabilità della prescrizione dei reati (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
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