CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 ottobre 2022
Cassazione n. 37108/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10049/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.191, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 227/2019 depositata il21/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Nola, con sentenza depositata il 14.12.2013, - nella causa proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione contro la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di ottenere il pagamento della somma di € 229.014,81, a titolo di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, di applicazione di commissioni di massimo scoperto, di spese e commissioni non dovute in relazione al conto corrente n. 111040 (acceso nel lontano 1987), con l’intervento in causa, ex art. 111 cod. proc. civ., di [OSCURATO:PERSONA], preteso cessionario del credito litigioso oggetto di causa – ha condannato la banca convenuta al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 160.844,82 oltre accessori di legge, e dichiarato estinto il giudizio tra la società attrice (che aveva nel frattempo modificato la propria ragione sociale in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 227/2019, pubblicata il 21.1.2019, ha rigettato l’appello principale proposto dall’istituto di credito, e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale del [OSCURATO:SOCIETA], ha posto a carico dell’appellante principale il pagamento delle spese di C.T.U., come liquidate dal giudice di primo grado. Per quanto ancora di interesse, il giudice di secondo grado, previa qualificazione quale cessione di credito futuro (vedi pagg. 8 e 10 sentenza impugnata) dell’atto di cessione stipulato in data 20.12.2010 tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed il [OSCURATO:SOCIETA], ha rigettato il primo motivo d’appello con cui la banca (sul rilievo che si trattasse di cessione di contratto) ha contestato la legittimazione a stare in giudizio del cessionario della res litigiosa. Il giudice d’appello ha, inoltre, condiviso l’impostazione del giudice di primo grado di condannare l’istituto di credito al pagamento del dovuto in favore del cessionario, anche indipendentemente dall’estromissione del cedente, avendo il cessionario formulato una domanda in tal senso con l’adesione del cedente e non essendovi state, in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, contestazioni del debitore ceduto. Infine, il giudice di secondo grado ha rigettato l’eccezione di prescrizione dell’azione di restituzione dell’indebito sollevata dalla banca sul rilievo che, essendo il conto corrente di cui è causa assistito da apertura di credito, i versamenti effettuati dal correntista costituiscono pagamento solo al momento della chiusura del conto, con la conseguenza che la prescrizione decennale decorre dalla chiusura del rapporto. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], affidandolo a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito in giudizio controricorso. Entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod.proc.civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 e 1406 cod. civ. nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.. Lamenta la banca ricorrente che la Corte d’Appello è incorsa in un errore evidente nell’interpretare il documento contrattuale datato 20.12.2020, dovendo tale scrittura essere qualificata come atto di cessione del contratto, e non del credito, essendo stato previsto il subingresso del cessionario non solo nei diritti ma anche negli oneri e spese. Oggetto del contratto è stata la trasmissione di un complesso unitario di situazione giuridiche attive e passive, con la conseguenza che costituendo la cessione del contratto un negozio plurilaterale, per il perfezionamento di tale atto sarebbe stato necessaria la partecipazione di tutti i soggetti interessati e quindi il consenso del debitore ceduto. 2. Il motivo è inammissibile. Va preliminarmente osservato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. n. 3590/2021; vedi anche Cass. n. 11254/2018; Cass. 10891/2016, Cass. 2465/2016; Cass.2465/2015) che, “ai fini della ricostruzione dell'accordo negoziale, l'attività del giudice del merito si articola in due fasi; la prima diretta ad interpretare la volontà delle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avuti di mira, che consiste in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo della motivazione, la seconda volta a qualificare il negozio mediante l'attribuzione di un "nomen iuris", riconducendo quell'accordo negoziale ad un tipo legale o assumendo che sia atipico, fase sindacabile in cassazione per violazione di legge, e segnatamente dei criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c.”. Nel caso di specie - posto che il giudice di secondo grado ha valutato (pag. 9 della sentenza impugnata) “che, nel caso di specie, l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non possa considerarsi un negozio di cessione del contratto, in quanto dal suo complessivo tenore, si evince che l’oggetto della cessione non sia la complessiva posizione contrattuale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con l’istituto di credito, bensì il credito (seppur litigioso) vantato dalla stessa società nei confronti della Banca relativamente ad un rapporto da considerare ormai, di fatto, non più in essere…” - l’istituto ricorrente non ha dedotto né la violazione da parte della Corte d’Appello dei criteri di interpretazione contrattuale, né il vizio di motivazione, limitandosi a prospettare inammissibilmente un’interpretazione alternativa del testo contrattuale (asserita stipula di una cessione di contratto in luogo della cessione di credito), attività non consentita in sede di legittimità. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1260 nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.. Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello, nel qualificare il testo contrattuale come cessione di credito futuro, è incorsa in un evidente errore di diritto. Infatti, posto che la cessione di cose future ha soltanto effetti obbligatori tra le parti e non ha una immediata efficacia traslativa del diritto, l’intervento del [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio di primo grado si configura come inammissibile, non essendo il credito dallo stesso vantato dallo stesso ex art. 111 cod. proc. civ. ancora venuto ad esistenza. 4. Il motivo è infondato anche se deve correggersi la motivazione in diritto della Corte d’Appello, ai sensi dell’art 384 ult. comma cod. proc. civ.. In proposito, non vi è dubbio che la Corte d’Appello abbia errato nel qualificare come “futuro” il credito oggetto della lite, il quale è invece un credito attuale, sia puresub judice. Si tratta, infatti, di un normale credito da saldo attivo di conto corrente (quale ricalcolato depurando il conto da addebiti illegittimi: v. sentenza impugnata, all’inizio di pag. 3), credito che è dunque sorto al momento della maturazione del saldo di c/c, o più esattamente alla chiusura del rapporto (che l’attrice assumeva essersi già verificata alla data della domanda: v. sempre sentenza impugnata, all’inizio di pag. 3), e che deve soltanto essere accertato in giudizio. Trattandosi di credito litigioso, ma non futuro, il cessionario del medesimo ben poteva intervenire nel giudizio pendente per il suo accertamento. 5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ. nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.. Espone la ricorrente che la Corte d’Appello, nel respingere la propria eccezione di prescrizione dell’azione di restituzione dell’indebito, sarebbe incorsa in vari errori di diritto. In primo luogo, l’accertamento da parte del giudice di secondo grado dell’esistenza di un contratto apertura di credito sulla base della mera non contestazione da parte della banca delle allegazioni della parte attrice si pone in contrasto con l’art. 117 T.U.B., che prescrive la forma scritta per i contratti bancari a pena di nullità. In ogni caso, la prova dell’esistenza del contratto di affidamento va fornita con la produzione in giudizio del relativo documento contrattuale, prova che non è stata fornita nel caso di specie, avendo la Corte d’Appello ritenuto la conclusione del contratto di apertura di credito sulla base di “facta concludentia”. Infine, ad avviso dell’istituto ricorrente, non essendo stata provata l’esistenza di un contratto di apertura di credito, le rimesse affluite sul conto hanno tutte carattere solutorio, per cui la prescrizione decorre dal momento del singolo versamento. 6. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Va preliminarmente osservato che la deduzione della violazione dell’art. 117 TUB è stata svolta dall’istituto ricorrente per la prima volta in sede di legittimità, non essendovi traccia di tale questione nella sentenza impugnata e non avendo la ricorrente neppure dedotto di averla sottoposta all’esame del giudice di merito nei giudizi precedenti. Tuttavia, trattandosi di nuova questione di diritto (afferente alla nullità del contratto di apertura di credito) rilevabile d’ufficio e che non comporta ulteriori accertamenti in fatto (vedi Cass. n. 2088/2000), venendo ad essere esaminato un nuovo profilo di diritto fondato sugli stessi fatti dedotti in causa - intervenuta stipulazione del contratto di apertura di credito per facta concludentia - la nuova questione di diritto può essere esaminata, anchese è infondata. In proposito, l'obbligo della forma scritta per i contratti relativi alle operazioni servizi bancari è stato imposta per la prima volta dalla L. n. 154 del 1992, art. 3 (recante norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), e poi è stato ribadito nell’art. 117 T.U.B. del 1993. Prima dell'entrata in vigore del citato art. 3 L. n. 154 del 1992, il contratto di apertura di credito veniva considerato un contratto a forma libera, con la conseguenza che era ammesso la costituzione del rapporto di apertura di credito per facta concludentia alla luce del comportamento rilevante della banca (vedi Cass. n. 17090/2008; vedi anche Cass. n. 2915 del 1992; Cass. n. 3842 del 1996). Ne consegue che, per i rapporti di affidamento costituiti anteriormente alla entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria del 1992, non occorre la produzione in giudizio del documento contrattuale né per dimostrare la validità del contratto e neppure ai fini di prova, potendo tale prova essere fornita con qualsiasi mezzo da sottoporre al prudente apprezzamento del giudice. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha accertato l’esistenza del rapporto di apertura di credito in conto corrente, risalente al lontano 1987 - e come tale non ric hiedente la forma scritta a pena di nullità - in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 comma 1° cod. proc. civ., essendo stato evidenziato che la banca, nel costituirsi in giudizio in primo grado, non aveva contestato in comparsa le allegazioni del correntista, che aveva affermato di essere titolare sin dal 1987 del conto corrente n. 1110.40, presso la filiale MPS all’interno del C.I.S. di Nola, assistito da apertura di credito regolarmente utilizzata (vedi pag. 2 e 14 sentenza impugnata). Tale valutazione in fatto, essendo di pertinenza esclusiva del giudice di merito, è incensurabile in cassazione se non per vizio di motivazione (neppure dedotto dall’istituto ricorrente), nei ristretti limiti consentiti dall’attuale formulazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., con la conseguenza che le censure svolte dalla banca, in punto di prova del contratto di apertura di credito, si configurano come di merito in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed una diversa valutazione degli elementi probatori rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello. Infine, parimenti inammissibile è la censura con cui il ricorrente ha dedotto che il difetto di prova degli affidamenti comporterebbe la natura solutoria di tutti i versamenti effettuati sul conto corrente. Tale doglianza presuppone, infatti, la mancanza di prova dell’affidamento, che, tuttavia, è stata esclusa dalla Corte d’Appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la banca ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 7.200, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della s