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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 gennaio 2026

Cassazione n. 01321/2026

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dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: ags.rm@mailcert. - avvocaturastato.it); RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in proprio,e [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] daTorino il 17 giugno 2019, rep. n. 14306 , tutti r appresentat i e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Torino , ove elettivamente domiciliati (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL] ) , giusta procura in allegato al controricorso di costituzione n el presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SENTENZA SOGGETTA A PRENOTAZIONE A DEBITO avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per il Piemonte il 14 ottobre 2021, n. 806/4/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 4 gennaio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per il Piemonte il 14 ottobre 2021, n. 806/4/2021, che, in controversia su impugnazione dell’avviso di liquidazione n. 2016/009/EM/000003272/000/1002003 del 18 gennaio 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’imposta di registro nella misura complessiva di € 48.468,00 su ll’ ordinanz a depositata dal giudice dell’esecuzione mobiliare presso il Tribunale di Torino il 29 agosto 2016, nel procedimento iscritto al n. 3272/2016 R.G.E. per esecuzione mobiliare presso terzi, avente ad oggetto – sulla base della sentenza depositata dal Tribunale di Lecce il 7 marzo 2016, n. 1283/2016, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - l’a ssegnazione a i creditori procedentiDavide Magliano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della somma complessiva di € 9.555.918,73, oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di esecuzione, in danno della debitrice esecutata [OSCURATO:PERSONA] e l’ ordin e alla “[OSCURATO:SOCIETA]”, in qualità di sua datr ic e di lavoro, e l’ordine di versare ai medesimi creditori procedenti le somme accantonate e, successivamente, le somme corrispondenti ad 1/5 delle spettanze retributive della lavoratricesubordinata, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria provinciale di Torino il 20 febbraio 2019, n. 942/8/2019, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricors o originari o de i contribuent i – sul rilievo che l’ « (…) unico motivo di appello è infondato per almeno due ragioni: la prima, già vista sub 6) A) e cioè che la registrazione dell’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione relativa al pignoramento presso terzi (datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA], n.d.r.) non poteva cheessere coerente con essa e rimanere nel solco e sulla scia della precedente registrazione a debito della sentenza del Tribunale di Lecce cit.; la seconda ragione, discende dalla lettura della seconda parte dell’art. 60, comma 2° del TUR, che stabilisce che “L’Ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all’ambito applicativo dell’art. 59, comma 1°, lettera d), può sospenderne la liquidazione…”, ciò, chiaramente, lascia intendere che l’Agenzia delle Entrate non ha un ruolo meramente esecutorio in decisioni prese da altri, qui dalla cancelleria del tribunale, tant’è che esaminando l’atto trasmesso per la registrazione, poteva nel dubbio, che, comunque, non sussisteva, tra registrazione “proporzionale” e registrazione “a debito”, chiedere chiarimenti alla Cancelleria».

Per cui: «Parte resistente in appello, riguardo all’eccezione dell’appellante sul punto della competenza dell’Organo Pubblico che avrebbe dovuto stabilire la registrazione a debito, ha, giustamente, asserito che l’unico atto contro cui poteva far valere le proprie ragioni di soggetto danneggiato era l’atto di liquidazione dell’Ufficio, appunto, impugnato in sede giurisdizionale tributaria».

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ilricorso è affidato a due motivi.

Preliminarmente, va respinta l’eccezione reiterata in questa sede daicontroricorrenti sulla formazione del giudicato interno in ordine alla mancata impugnazione nell’atto di appello da parte dell’amministrazione finanziaria dell’applicabilità dell’art. 59 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dal momento che il gravame conteneva – attraverso l’espresso richiamo ad una nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia presso il Ministero della Giustizia del 3 gennaio 2017, prot. n. 533/U - l’esplicita deduzione dell’inapplicabilità analogica della “disposizione derogatoria” (cioè, l’art. 59 citato) all’assegnazione di somme exart. 533 cod. proc. civ.

2. Con il primo motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 59 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado «diestendere la portata dell’art. 59 del d.P.R. 131/86, lett. d) alla registrazione degli attiesecutivi del provvedimento la cui registrazione avviene a debito».

A dire della ricorrente, «in altri termini, l’imposta è stata liquidata in relazione non alla sentenza di condanna, ma rispetto ad un altro atto giurisdizionale (i.e. l’ordinanza di assegnazione) che non può in alcun modo ricondursi alla previsione dicui all’art. 59, co. 1 lett. d)», giacché «deve (…) trattarsi congiuntamente di un atto giurisdizionale che comporti condanna e abbia ad oggetto il credito risarcitorio derivante da reato». 2.1 Il predetto motivo è fondato. 2.2 A tal proposito, questa Corte ha specificamente affermato –con l’enunciazione di principio a cui il collegio ritiene di dare continuità nel presente procedimento -che, in tema di imposta di registro, la disposizione contenuta nell'art. 59, lett. d), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, riguardante la registrazione a debito delle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, non si applica anche agli atti esecutivi delle medesime sentenze, nella specie l'ordinanza di assegnazione di crediti del debitore esecutato nei confronti dei terzi ex art. 553 cod. proc. civ.; trattasi, infatti, di norma eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 disp. prel. cod. civ., che non trova applicazione con riguardo a provvedimenti aventi forma diversa dalle sentenze (Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2013, n. 21311). 2.3 Per cui, il giudice di appello si è palesemente discostato da tale principio, valutando che: «(…) è evidente che la Cancelleria del Tribunale di Torino ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate di competenza l’ordinanza di cui alla procedura esecutiva (cioè il pignoramento di 1/5 degli stipendi della debitrice, grazia [OSCURATO:PERSONA]) per la registrazione conseguente ad essa (registrazione), coerentemente alla registrazione “a debito” della sentenza del Tribunale di Lecce, non poteva che avere il medesimo significato e valenza ossia di registrazione “a debito” pure l’ordinanza in discorso.

Del resto, si ipotizzi che la debitrice del danno da incidente stradale cambi datore di lavoro e che i creditori e danneggiati azionino un successivo pignoramento del credito presso il nuovo terzo pignorato.

Pure il nuovo provvedimento di assegnazione sarà registrato a debito, diversamente, si avrebbero duplicazioni di imposizioni, esclusi dalla logica e dalla legge».

3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.10, comma 1, lett. c), e 60, comma 2 , del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente dichiarato dal giudice di secondo grado che «nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate non era organo meramente esecutore ma aveva facoltà di sospendere autonomamente la liquidazione disposta dalla Cancelleria del Tribunale di Torino». 3.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio dopo l’esclusione a monte della stessa prenotazione a debito per l’ordinanza di assegnazione exart. 533 cod. proc. civ..

4. Dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo m otiv o e l’assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

5. In particolare, il giudice del rinvio procederà averificare se la base imponibile per la liquidazione dell’imposta di registro sia stata correttamente determinata dall’amministrazione finanziaria, tenendo conto dell’orientamento espresso dai più recenti arresti di questa Corte, secondo cui, in tema di imposta di registro ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’assegnazione in fase esecutiva di crediti del debitore esecutato, avendo effetto traslativo-cessorio, comporta l’applicazione dell’imposta proporzionale ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della allegata tariffa - parte prima, identificandosi la base imponibile nel credito assegnato e non in quello posto in esecuzione; per cui, in presenza di assegnazione di crediti futuri (in particolare, soddisfatti con l’assegnazione del quinto del trattamento pensionistico, ma con estensione all’assegnazione del quinto del trattamento retributivo) il giudice di merito ha il potere-dovere di calcolare la base imponibile anche tenendo in considerazione fatti sopravvenuti rilevanti per la determinazione dell’imposta dovuta (in termini: Cass., Sez. Trib., 12 ottobre 2025, n. 27265; Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2025, n. 30917).

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 1 4 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: ags.rm@mailcert. - avvocaturastato.it); RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in proprio,e [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura a mezzo di rogito redatto dal [OSCURATO:PERSONA] daTorino il 17 giugno 2019, rep. n. 14306 , tutti r appresentat i e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Torino , ove elettivamente domiciliati (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL] ) , giusta procura in allegato al controricorso di costituzione n el presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SENTENZA SOGGETTA A PRENOTAZIONE A DEBITO avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per il Piemonte il 14 ottobre 2021, n. 806/4/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 4 gennaio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per il Piemonte il 14 ottobre 2021, n. 806/4/2021, che, in controversia su impugnazione dell’avviso di liquidazione n. 2016/009/EM/000003272/000/1002003 del 18 gennaio 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’imposta di registro nella misura complessiva di € 48.468,00 su ll’ ordinanz a depositata dal giudice dell’esecuzione mobiliare presso il Tribunale di Torino il 29 agosto 2016, nel procedimento iscritto al n. 3272/2016 R.G.E. per esecuzione mobiliare presso terzi, avente ad oggetto – sulla base della sentenza depositata dal Tribunale di Lecce il 7 marzo 2016, n. 1283/2016, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - l’a ssegnazione a i creditori procedentiDavide Magliano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della somma complessiva di € 9.555.918,73, oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di esecuzione, in danno della debitrice esecutata [OSCURATO:PERSONA] e l’ ordin e alla “[OSCURATO:SOCIETA]”, in qualità di sua datr ic e di lavoro, e l’ordine di versare ai medesimi creditori procedenti le somme accantonate e, successivamente, le somme corrispondenti ad 1/5 delle spettanze retributive della lavoratricesubordinata, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria provinciale di Torino il 20 febbraio 2019, n. 942/8/2019, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricors o originari o de i contribuent i – sul rilievo che l’ « (…) unico motivo di appello è infondato per almeno due ragioni: la prima, già vista sub 6) A) e cioè che la registrazione dell’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione relativa al pignoramento presso terzi (datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA], n.d.r.) non poteva cheessere coerente con essa e rimanere nel solco e sulla scia della precedente registrazione a debito della sentenza del Tribunale di Lecce cit.; la seconda ragione, discende dalla lettura della seconda parte dell’art. 60, comma 2° del TUR, che stabilisce che “L’Ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all’ambito applicativo dell’art. 59, comma 1°, lettera d), può sospenderne la liquidazione…”, ciò, chiaramente, lascia intendere che l’Agenzia delle Entrate non ha un ruolo meramente esecutorio in decisioni prese da altri, qui dalla cancelleria del tribunale, tant’è che esaminando l’atto trasmesso per la registrazione, poteva nel dubbio, che, comunque, non sussisteva, tra registrazione “proporzionale” e registrazione “a debito”, chiedere chiarimenti alla Cancelleria». Per cui: «Parte resistente in appello, riguardo all’eccezione dell’appellante sul punto della competenza dell’Organo Pubblico che avrebbe dovuto stabilire la registrazione a debito, ha, giustamente, asserito che l’unico atto contro cui poteva far valere le proprie ragioni di soggetto danneggiato era l’atto di liquidazione dell’Ufficio, appunto, impugnato in sede giurisdizionale tributaria». 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ilricorso è affidato a due motivi. Preliminarmente, va respinta l’eccezione reiterata in questa sede daicontroricorrenti sulla formazione del giudicato interno in ordine alla mancata impugnazione nell’atto di appello da parte dell’amministrazione finanziaria dell’applicabilità dell’art. 59 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dal momento che il gravame conteneva – attraverso l’espresso richiamo ad una nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia presso il Ministero della Giustizia del 3 gennaio 2017, prot. n. 533/U - l’esplicita deduzione dell’inapplicabilità analogica della “disposizione derogatoria” (cioè, l’art. 59 citato) all’assegnazione di somme exart. 533 cod. proc. civ. 2. Con il primo motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 59 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado «diestendere la portata dell’art. 59 del d.P.R. 131/86, lett. d) alla registrazione degli attiesecutivi del provvedimento la cui registrazione avviene a debito». A dire della ricorrente, «in altri termini, l’imposta è stata liquidata in relazione non alla sentenza di condanna, ma rispetto ad un altro atto giurisdizionale (i.e. l’ordinanza di assegnazione) che non può in alcun modo ricondursi alla previsione dicui all’art. 59, co. 1 lett. d)», giacché «deve (…) trattarsi congiuntamente di un atto giurisdizionale che comporti condanna e abbia ad oggetto il credito risarcitorio derivante da reato». 2.1 Il predetto motivo è fondato. 2.2 A tal proposito, questa Corte ha specificamente affermato –con l’enunciazione di principio a cui il collegio ritiene di dare continuità nel presente procedimento -che, in tema di imposta di registro, la disposizione contenuta nell'art. 59, lett. d), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, riguardante la registrazione a debito delle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, non si applica anche agli atti esecutivi delle medesime sentenze, nella specie l'ordinanza di assegnazione di crediti del debitore esecutato nei confronti dei terzi ex art. 553 cod. proc. civ.; trattasi, infatti, di norma eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 disp. prel. cod. civ., che non trova applicazione con riguardo a provvedimenti aventi forma diversa dalle sentenze (Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2013, n. 21311). 2.3 Per cui, il giudice di appello si è palesemente discostato da tale principio, valutando che: «(…) è evidente che la Cancelleria del Tribunale di Torino ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate di competenza l’ordinanza di cui alla procedura esecutiva (cioè il pignoramento di 1/5 degli stipendi della debitrice, grazia [OSCURATO:PERSONA]) per la registrazione conseguente ad essa (registrazione), coerentemente alla registrazione “a debito” della sentenza del Tribunale di Lecce, non poteva che avere il medesimo significato e valenza ossia di registrazione “a debito” pure l’ordinanza in discorso. Del resto, si ipotizzi che la debitrice del danno da incidente stradale cambi datore di lavoro e che i creditori e danneggiati azionino un successivo pignoramento del credito presso il nuovo terzo pignorato. Pure il nuovo provvedimento di assegnazione sarà registrato a debito, diversamente, si avrebbero duplicazioni di imposizioni, esclusi dalla logica e dalla legge». 3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.10, comma 1, lett. c), e 60, comma 2 , del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente dichiarato dal giudice di secondo grado che «nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate non era organo meramente esecutore ma aveva facoltà di sospendere autonomamente la liquidazione disposta dalla Cancelleria del Tribunale di Torino». 3.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio dopo l’esclusione a monte della stessa prenotazione a debito per l’ordinanza di assegnazione exart. 533 cod. proc. civ.. 4. Dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo m otiv o e l’assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 5. In particolare, il giudice del rinvio procederà averificare se la base imponibile per la liquidazione dell’imposta di registro sia stata correttamente determinata dall’amministrazione finanziaria, tenendo conto dell’orientamento espresso dai più recenti arresti di questa Corte, secondo cui, in tema di imposta di registro ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’assegnazione in fase esecutiva di crediti del debitore esecutato, avendo effetto traslativo-cessorio, comporta l’applicazione dell’imposta proporzionale ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della allegata tariffa - parte prima, identificandosi la base imponibile nel credito assegnato e non in quello posto in esecuzione; per cui, in presenza di assegnazione di crediti futuri (in particolare, soddisfatti con l’assegnazione del quinto del trattamento pensionistico, ma con estensione all’assegnazione del quinto del trattamento retributivo) il giudice di merito ha il potere-dovere di calcolare la base imponibile anche tenendo in considerazione fatti sopravvenuti rilevanti per la determinazione dell’imposta dovuta (in termini: Cass., Sez. Trib., 12 ottobre 2025, n. 27265; Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2025, n. 30917). P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 1 4 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA]
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