CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 40812/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30660-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie, 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2473/2020 della Corte d'appello di Bologna, depositata il 23/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dalla relatrice [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che: -la società [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA]. per l'importo di euro 226.000,00 dovuto a titolo di penale contrattuale per il ritardo nella stipula del contratto definitivo di permuta di immobili siti in Rubiera ed oggetto del contratto preliminare concluso fra le parti il 10/6/2009; -a fondamento dell'opposizione [OSCURATO:SOCIETA] deduceva il giudicato contenuto in una precedente sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a definizione di altre cause di opposizione a decreti ingiuntivi aventi ad oggetto la medesima penale contrattuale per diversi periodi di ritardo; l'opponente deduceva, inoltre, l'inesistenza di alcun danno a carico della [OSCURATO:SOCIETA] a giustificazione del riconoscimento della penale, nonchè l'inesistenza dell'allegato ritardo per avere [OSCURATO:SOCIETA] prestato sostanziale acquiescenza alla mancata stipula del definitivo, oltre alla contrarietà a buona fede della richiesta di decreto ingiuntivo; -l'adito Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'opposizione ritenendo, per un verso, la richiesta di penale fondata sugli accordi integrativi intervenuti fra le parti e non divenuti inefficaci, e per l'altro la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA] per la mancata consegna al notaio della documentazione necessaria per il rogito; -proposto gravame avverso la sentenza di prime cure da parte dell'opponente, la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello ai sesni dell'art. 342 cod. proc. civ. per avere l'appellante fondato l'impugnazione sul mero rinvio per relationem alle difese svolte in primo grado , senza Ric. 2020 n. 30660 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -2- indicare le parti del provvedimento appellate e delle circostanze da cui deriva la censura proposta; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dalla società [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; -la relatrice ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 342, comma 2, cod. proc.civ. per avere la corte d'appello dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli articoli 1382 e 1453 cod. civ. per non avere la corte d'appello fatto corretta interpretazione delle norme invocate, diversamente da quanto avvenuto con la sentenza n. 2034/2016 con cui la corte felsinea aveva accolto il gravame proposto nei confronti di altre opposizioni a decreti ingiuntivi richiesti da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per altri periodi di ritardo; -ritiene il collegio che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5) cod. proc. civ. e, pertanto, dispone il rinvio alla pubblica udienza. P.Q.M. La Corte dispone rinvio del ricorso alla pubblica udienza. Si comunichi. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 22