CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 47970/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il ricorrente denuncia, in un unico motivo, la carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha compiutamente disatteso il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per l'insussistenza di elementi da valorizzare in tal senso, e il diniego dei benefici in ragione di elementi ritenuti ostativi alla formulazione di una prognosi favorevole (p. 2), secondo un percorso argomentativo non manifestamente illogico e come tale insindacabile in Cassazione. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore esi