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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22073/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale, ampiamente motivando sul punto (si veda, in particolare, pag. 3); che, invero, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti della stessa indole, oltre quello preso in esame (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 e in motivazione); che, peraltro, la previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen. costituisce una norma tassativa, di tipizzazione dell'abitualità del comportamento, ovverosia di una presunzione legale che non lascia margini di discrezionalità al giudice del merito, trattandosi di una valutazione discrezionale del legislatore, insindacabile nel merito in quanto non irragionevole né arbitraria; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale, ampiamente motivando sul punto (si veda, in particolare, pag. 3); che, invero, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti della stessa indole, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 e in motivazione); che, peraltro, la previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen. costituisce una norma tassativa, di tipizzazione dell'abitualità del comportamento, ovverosia di una presunzione legale che non lascia margini di discrezionalità al giudice del merito, trattandosi di una valutazione discrezionale del legislatore, insindacabile nel merito in quanto non irragionevole né arbitraria; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 ap
Sentenza Cassazione n. 22073/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris