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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 35299/2022

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a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto del 11/10/2021 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale, sul presupposto della ritenuta pericolosità ai sensi dell'art. 1 lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011 del primo, è stata disposta la confisca di prevenzione di beni immobili o mobili di proprietà del proposto ovvero intestati alla moglie ed ai figli e ritenuti nella sua disponibilità.

2. Avverso l'ordinanza ricorrono con atti autonomi il proposto ed i terzi interessati a mezzo del comune difensore e procuratore speciale. 2.1 Con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene dedotta violazione della legge sostanziale e di quella processuale in merito alla perimetrazione temporale della sua pericolosità operata dai giudici del merito ai fini della valutazione dell'origine illecita della provvista impiegata per l'acquisto dei beni assoggettati alla misura patrimoniale.

In tal senso lamenta come la Corte territoriale abbia apoditticamente ritenuto la neutralità del lungo periodo di detenzione sofferto dal proposto, estendendo la presunzione di illecito accumulo anche ai beni acquisiti dai suoi familiari durante il suddetto intervallo temporale ed a quelli acquistati in ulteriori periodi nel corso dei quali non sarebbe stata accertata la commissione di reati cui sia seguita la condanna in sede penale del [OSCURATO:PERSONA].

In definitiva, senza rispondere ai rilievi svolti in proposito con il gravame di merito, il provvedimento impugnato, che pertanto risulterebbe solo apparentemente motivato, avrebbe provveduto ad una valutazione di illiceità complessiva del patrimonio del proposto e dei suoi familiari, senza invece stabilire se i singoli acquisti siano o meno correlabili con l'attività illecita del primo nonostante la sua pericolosità si sia manifestata ad intermittenza. 2.2 Con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene dedotta violazione della legge sostanziale.

Lamenta anzitutto la ricorrente che il giudice dell'appello non avrebbe tenuto conto del principio di ragionevolezza temporale affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 33 del 2018, aggirato attraverso l'apodittica affermazione dell'ininterrotto protrarsi della pericolosità del proposto per diciassette anni, finendo per considerare comunque l'origine illecita di qualsiasi acquisto effettuato dallo stesso e dai suoi familiari in tale arco di tempo ed omettendo così di accertare l'effettiva correlazione tra pericolosità e singolo acquisto.

In secondo luogo eccepisce che il provvedimento impugnato avrebbe ingiustificatamente svalutato le allegazioni difensive tese a dimostrare l'origine lecita delle risorse utilizzate per l'acquisto del bene immobile intestato alla ricorrente oggetto dell'ablazione a suo carico. 2.3 Analoghi vizi vengono dedotti con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che in larga parte ripropone le stesse censure e gli stessi argomenti articolati nel ricorso della figlia con riguardo all'errato governo dei principi in tema di perinnetrazione della pericolosità e di operatività della presunzione di illecito accumulo.

Con specifico riguardo ai beni confiscati alla ricorrente (un'autovettura ed il saldo attivo di conto di deposito postale) anche in questo caso si lamenta l'ingiustificata svalutazione degli elementi offerti dalla difesa al fine di dimostrare l'origine lecita della provvista impiegata per il loro acquisto e comunque la disponibilità da parte della ricorrente di fonti reddituali lecite. 2.4 Anche con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene dedotta violazione della legge sostanziale e vengono in larga parte proposte le stesse doglianze formulate con i due precedenti ricorsi.

Con particolare riguardo ad alcuni beni immobili ed al titolo fruttifero confiscati al ricorrente viene evidenziato inoltre come questi siano stati acquistati quando il proposto era detenuto, mentre per quanto concerne altro bene immobile immotivatamente la Corte non avrebbe tenuto conto della provvista di origine lecita acquisita dalla madre.

Più in generale il ricorrente lamenta che i giudici del merito non avrebbero dimostrato la correlazione tra l'acquisto dei beni e la pericolosità del proposto, tenuto conto che apoditticamente la Corte assume che quest'ultimo prima di essere recluso, nell'arco di soli tre anni, avrebbe accumulato risorse illecite sufficienti a garantire i menzionati acquisti e il mantenimento del nucleo familiare per tutto il lungo periodo (otto anni) di detenzione sofferto. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Va anzitutto rammentato che per il consolidato orientamento di questa Corte - asseverato anche dal giudice delle leggi con le sent. n. 321/2004, n. 80/2011 e n. 106/2015 - in tema di misure di prevenzione, la riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge non consente di dedurre vizi di motivazione, sicché il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali, imposti per l'applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione apparente (ex multis Sez. 5, n. 19598 dell'8 aprile 2010, Palermo, Rv. 247514).

In tal senso deve dunque ribadirsi che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente, come tale refluente in violazione di legge, la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi in realtà presi in considerazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, 260246).In secondo luogo va ricordato che, per altrettanto costante insegnamento giurisprudenziale, il terzo il quale rivendica l'effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro, può contestare esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, mentre non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, che solo costui può avere interesse a far valere (Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply soc. coop., Rv. 277225; Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icardi, Rv. 280249).

Non è poi in dubbio che la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo, conseguendone che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale (Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605).

Il che significa circoscrivere l'area dei beni confiscabili, limitandoli a quelli acquisiti in un arco temporale ragionevolmente correlato a quello in cui il soggetto risulta essere stato impegnato in attività criminose.

Ne deriva che la presunzione relativa di illecito acquisto dei beni conserva il suo significato in quanto si possa ragionevolmente ipotizzare che i beni o il denaro confiscati costituiscano il frutto delle attività criminose nelle quali il soggetto risultava essere impegnato all'epoca della loro acquisizione, ancorché non sia necessario stabilirne la precisa derivazione causale da uno specifico delitto (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv. 273976).

3. Ciò premesso deve anzitutto ritenersi inammissibile il ricorso proposto nell'interesse del proposto.

Il ricorrente si limita infatti ad eccepire l'immotivata svalutazione del periodo di detenzione subito dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso del periodo in relazione al quale è stata affermata la sua pericolosità, ma non tiene conto del complesso del discorso giustificativo sviluppato dalla Corte, che ha posto a fondamento delle sue conclusioni l'analisi dei flussi reddituali del nucleo familiare del proposto nell'intero arco di tempo considerato, ritenendo pertanto in maniera tutt'altro che irragionevole ed apodittica che egli abbia proceduto ad un accumulo illecito nei periodi di libertà anteriori e posteriori alla reclusione costellati dalla consumazione di numerosi reati lucrogenetici, tale da giustificare la ritenuta correlazione con gli acquisti effettuati anche quando era detenuto.

Non di meno le censure del ricorrente si rivelano anche intrinsecamente generiche nella misura in cui il ricorrente non specifica quali sarebbero i beni acquistati con provvista proveniente da fonti lecite.4.

Parimenti inammissibili sono i ricorsi proposti nell'interesse dei familiari del [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alle comuni doglianze sul difetto di correlazione tra pericolosità e l'acquisto dei beni confiscati alla luce del tempo in cui il proposto era detenuto già si è detto trattando del ricorso di quest'ultimo.

Val la pena precisare soltanto che l'intermittenza della manifestazione estrinseca della pericolosità nel tempo non è di per sé indice idoneo a paralizzare la presunzione sull'origine illecita delle risorse impiegate nell'acquisto dei beni assoggettati alla misura ablativa, a maggior ragione qualora, come nel caso di specie, la stessa pericolosità, una volta cessata la detenzione, si sia nuovamente manifestata.

Ed in definitiva le doglianze dei ricorrenti, attraverso la denuncia del difetto di correlazione, finiscono per mettere in discussione la stessa pericolosità del proposto in un determinato periodo, il che, come già ricordato, non gli è consentito nella loro qualità di terzi interessati.

Nel resto le censure dei ricorrenti si riducono a denunziare vizi relativi alla tenuta logica della motivazione, come detto indeducibili in questa sede nel giudizio di prevenzione, ovvero a lamentare inesistenti difetti di motivazione, posto che la Corte, contrariamente a quanto eccepito, ha puntualmente risposto alle obiezioni svolte con i gravami di merito al fine di sostenere l'origine lecita della provvista impiegata nell'acquisto dei singoli beni.

Sono invece i ricorsi a non essersi confrontati con la confutazione articolata in proposito dai giudici del merito e con l'analisi compiuta dai medesimi in ordine all'insufficienza dei redditi di lecita a provenienza a garantire anche solo il sostentamento del nucleo familiare, escludendo dunque in radice la disponibilità di risorse diverse da quelle accumulate dal proposto attraverso la commissione di reati in grado di garantire le risorse per effettuare gli investimenti immobiliari e mobiliari contestati.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto del 11/10/2021 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale, sul presupposto della ritenuta pericolosità ai sensi dell'art. 1 lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011 del primo, è stata disposta la confisca di prevenzione di beni immobili o mobili di proprietà del proposto ovvero intestati alla moglie ed ai figli e ritenuti nella sua disponibilità. 2. Avverso l'ordinanza ricorrono con atti autonomi il proposto ed i terzi interessati a mezzo del comune difensore e procuratore speciale. 2.1 Con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene dedotta violazione della legge sostanziale e di quella processuale in merito alla perimetrazione temporale della sua pericolosità operata dai giudici del merito ai fini della valutazione dell'origine illecita della provvista impiegata per l'acquisto dei beni assoggettati alla misura patrimoniale. In tal senso lamenta come la Corte territoriale abbia apoditticamente ritenuto la neutralità del lungo periodo di detenzione sofferto dal proposto, estendendo la presunzione di illecito accumulo anche ai beni acquisiti dai suoi familiari durante il suddetto intervallo temporale ed a quelli acquistati in ulteriori periodi nel corso dei quali non sarebbe stata accertata la commissione di reati cui sia seguita la condanna in sede penale del [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, senza rispondere ai rilievi svolti in proposito con il gravame di merito, il provvedimento impugnato, che pertanto risulterebbe solo apparentemente motivato, avrebbe provveduto ad una valutazione di illiceità complessiva del patrimonio del proposto e dei suoi familiari, senza invece stabilire se i singoli acquisti siano o meno correlabili con l'attività illecita del primo nonostante la sua pericolosità si sia manifestata ad intermittenza. 2.2 Con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene dedotta violazione della legge sostanziale. Lamenta anzitutto la ricorrente che il giudice dell'appello non avrebbe tenuto conto del principio di ragionevolezza temporale affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 33 del 2018, aggirato attraverso l'apodittica affermazione dell'ininterrotto protrarsi della pericolosità del proposto per diciassette anni, finendo per considerare comunque l'origine illecita di qualsiasi acquisto effettuato dallo stesso e dai suoi familiari in tale arco di tempo ed omettendo così di accertare l'effettiva correlazione tra pericolosità e singolo acquisto. In secondo luogo eccepisce che il provvedimento impugnato avrebbe ingiustificatamente svalutato le allegazioni difensive tese a dimostrare l'origine lecita delle risorse utilizzate per l'acquisto del bene immobile intestato alla ricorrente oggetto dell'ablazione a suo carico. 2.3 Analoghi vizi vengono dedotti con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che in larga parte ripropone le stesse censure e gli stessi argomenti articolati nel ricorso della figlia con riguardo all'errato governo dei principi in tema di perinnetrazione della pericolosità e di operatività della presunzione di illecito accumulo. Con specifico riguardo ai beni confiscati alla ricorrente (un'autovettura ed il saldo attivo di conto di deposito postale) anche in questo caso si lamenta l'ingiustificata svalutazione degli elementi offerti dalla difesa al fine di dimostrare l'origine lecita della provvista impiegata per il loro acquisto e comunque la disponibilità da parte della ricorrente di fonti reddituali lecite. 2.4 Anche con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene dedotta violazione della legge sostanziale e vengono in larga parte proposte le stesse doglianze formulate con i due precedenti ricorsi. Con particolare riguardo ad alcuni beni immobili ed al titolo fruttifero confiscati al ricorrente viene evidenziato inoltre come questi siano stati acquistati quando il proposto era detenuto, mentre per quanto concerne altro bene immobile immotivatamente la Corte non avrebbe tenuto conto della provvista di origine lecita acquisita dalla madre. Più in generale il ricorrente lamenta che i giudici del merito non avrebbero dimostrato la correlazione tra l'acquisto dei beni e la pericolosità del proposto, tenuto conto che apoditticamente la Corte assume che quest'ultimo prima di essere recluso, nell'arco di soli tre anni, avrebbe accumulato risorse illecite sufficienti a garantire i menzionati acquisti e il mantenimento del nucleo familiare per tutto il lungo periodo (otto anni) di detenzione sofferto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Va anzitutto rammentato che per il consolidato orientamento di questa Corte - asseverato anche dal giudice delle leggi con le sent. n. 321/2004, n. 80/2011 e n. 106/2015 - in tema di misure di prevenzione, la riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge non consente di dedurre vizi di motivazione, sicché il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali, imposti per l'applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione apparente (ex multis Sez. 5, n. 19598 dell'8 aprile 2010, Palermo, Rv. 247514). In tal senso deve dunque ribadirsi che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente, come tale refluente in violazione di legge, la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi in realtà presi in considerazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, 260246).In secondo luogo va ricordato che, per altrettanto costante insegnamento giurisprudenziale, il terzo il quale rivendica l'effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro, può contestare esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, mentre non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, che solo costui può avere interesse a far valere (Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply soc. coop., Rv. 277225; Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icardi, Rv. 280249). Non è poi in dubbio che la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo, conseguendone che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605). Il che significa circoscrivere l'area dei beni confiscabili, limitandoli a quelli acquisiti in un arco temporale ragionevolmente correlato a quello in cui il soggetto risulta essere stato impegnato in attività criminose. Ne deriva che la presunzione relativa di illecito acquisto dei beni conserva il suo significato in quanto si possa ragionevolmente ipotizzare che i beni o il denaro confiscati costituiscano il frutto delle attività criminose nelle quali il soggetto risultava essere impegnato all'epoca della loro acquisizione, ancorché non sia necessario stabilirne la precisa derivazione causale da uno specifico delitto (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv. 273976). 3. Ciò premesso deve anzitutto ritenersi inammissibile il ricorso proposto nell'interesse del proposto. Il ricorrente si limita infatti ad eccepire l'immotivata svalutazione del periodo di detenzione subito dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso del periodo in relazione al quale è stata affermata la sua pericolosità, ma non tiene conto del complesso del discorso giustificativo sviluppato dalla Corte, che ha posto a fondamento delle sue conclusioni l'analisi dei flussi reddituali del nucleo familiare del proposto nell'intero arco di tempo considerato, ritenendo pertanto in maniera tutt'altro che irragionevole ed apodittica che egli abbia proceduto ad un accumulo illecito nei periodi di libertà anteriori e posteriori alla reclusione costellati dalla consumazione di numerosi reati lucrogenetici, tale da giustificare la ritenuta correlazione con gli acquisti effettuati anche quando era detenuto. Non di meno le censure del ricorrente si rivelano anche intrinsecamente generiche nella misura in cui il ricorrente non specifica quali sarebbero i beni acquistati con provvista proveniente da fonti lecite.4. Parimenti inammissibili sono i ricorsi proposti nell'interesse dei familiari del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle comuni doglianze sul difetto di correlazione tra pericolosità e l'acquisto dei beni confiscati alla luce del tempo in cui il proposto era detenuto già si è detto trattando del ricorso di quest'ultimo. Val la pena precisare soltanto che l'intermittenza della manifestazione estrinseca della pericolosità nel tempo non è di per sé indice idoneo a paralizzare la presunzione sull'origine illecita delle risorse impiegate nell'acquisto dei beni assoggettati alla misura ablativa, a maggior ragione qualora, come nel caso di specie, la stessa pericolosità, una volta cessata la detenzione, si sia nuovamente manifestata. Ed in definitiva le doglianze dei ricorrenti, attraverso la denuncia del difetto di correlazione, finiscono per mettere in discussione la stessa pericolosità del proposto in un determinato periodo, il che, come già ricordato, non gli è consentito nella loro qualità di terzi interessati. Nel resto le censure dei ricorrenti si riducono a denunziare vizi relativi alla tenuta logica della motivazione, come detto indeducibili in questa sede nel giudizio di prevenzione, ovvero a lamentare inesistenti difetti di motivazione, posto che la Corte, contrariamente a quanto eccepito, ha puntualmente risposto alle obiezioni svolte con i gravami di merito al fine di sostenere l'origine lecita della provvista impiegata nell'acquisto dei singoli beni. Sono invece i ricorsi a non essersi confrontati con la confutazione articolata in proposito dai giudici del merito e con l'analisi compiuta dai medesimi in ordine all'insufficienza dei redditi di lecita a provenienza a garantire anche solo il sostentamento del nucleo familiare, escludendo dunque in radice la disponibilità di risorse diverse da quelle accumulate dal proposto attraverso la commissione di reati in grado di garantire le risorse per effettuare gli investimenti immobiliari e mobiliari contestati. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagam
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