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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 settembre 2021

Cassazione n. 23459/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29707/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 129, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].DIST.TARANTO n. 326/2021 depositata i l 27/09/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La vicenda processuale trae origine dalla domanda proposta, innanzi al Tribunale di Taranto, da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia dell’atto di vendita immobiliare con cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA] un terreno avente destinazione industriale in agro di Faggiano al prezzo di 20.000,00 euro.

Tale terreno, in particolare, era stato venduto dalla [OSCURATO:SOCIETA] subito dopo aver ricevuto la notifica del precetto di pagamento conseguente al decreto ingiuntivo del 6 luglio 2017, emesso in favore dell’attore per l’importo di 47.919,40 euro e divenuto esecutivo per mancata opposizione.

Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 1889/2019, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 2901 c.c., accoglieva la domanda di parte attrice e dichiarava inefficace nei suoi confronti l’atto di trasferimento del terreno avente destinazione industriale.

2. La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 326/2021, pubblicata in data 27 settembre 2021, confermando integralmente l’impugnata sentenza, rigettava l’appello e condannava l’appellante alla rifusione delle spese processuali.

In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] riteneva la vendita elusiva delle ragioni del creditore - anche con la piena consapevolezza dell’acquirente - essendo stato il contratto di co mpravendita stipulato immediatamente dopo la notifica del precetto di pagamento ed essendo il prezzo di vendita totalmente sproporzionato rispetto al valore di mercato.

3. Avverso tale sentenza, propone ricorso per Cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di un unico motivo di ricorso illustrato da memoria. 3.1.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Ha depositato memoria.

Considerato che: 4.Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360, I comma, n. 3, c.p.c., degliartt. 2727 e 2729 c.c.

La Corte d’Appello avrebbe erroneamente applicato le regole del ragionamento presuntivo, basando la decisione su un unico indizio senza valutare la sua concordanza con gli altri elementi probatori.

In particolare, da un primo ragionamento presuntivo riguardante l’esiguità del prezzo dell’atto di compravendita, il Giudice di secondo grado avrebbe ricavato l’ulteriore presunzione della consapevolezza del terzo acquirente di ledere le ragioni del creditore.

Tuttavia, secondo la società ricorrente, in tale ragionamento, la Corte avrebbe omesso di considerare ulteriori elementi che, se vagliati, avrebbero escluso la sussistenza del consilium fraudis e della partecipatio fraudis.

5. Il ricorso è inammissibile atteso che con riferimento agli artt.2727 e 2729 c.c., come interpretati da consolidata giurisprudenza di questa Corte, è stato chiarito che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutare la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi, tuttavia, rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere la pretermissione del fatto controverso e decisivo, restando peraltro escluso chela sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di presso esame di un punto decisivo.

É stato ulteriormente puntualizzato che non occorre che tra fatto noto e fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (v., ex multis, Cass., sez.

L, ord. n. 22366/2021).

Nel motivo di ricorso sotto le spoglie di una denuncia per falsa applicazione di norma di diritto, che si assume immune da interferenze con il merito relativo ai presupposti di fatto dell’azione revocatoria, si confuta in realtà il giudizio di fatto, che è profilo come è noto non sindacabile nella presente sede di legittimità. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29707/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 129, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].DIST.TARANTO n. 326/2021 depositata i l 27/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La vicenda processuale trae origine dalla domanda proposta, innanzi al Tribunale di Taranto, da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia dell’atto di vendita immobiliare con cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA] un terreno avente destinazione industriale in agro di Faggiano al prezzo di 20.000,00 euro. Tale terreno, in particolare, era stato venduto dalla [OSCURATO:SOCIETA] subito dopo aver ricevuto la notifica del precetto di pagamento conseguente al decreto ingiuntivo del 6 luglio 2017, emesso in favore dell’attore per l’importo di 47.919,40 euro e divenuto esecutivo per mancata opposizione. Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 1889/2019, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 2901 c.c., accoglieva la domanda di parte attrice e dichiarava inefficace nei suoi confronti l’atto di trasferimento del terreno avente destinazione industriale. 2. La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 326/2021, pubblicata in data 27 settembre 2021, confermando integralmente l’impugnata sentenza, rigettava l’appello e condannava l’appellante alla rifusione delle spese processuali. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] riteneva la vendita elusiva delle ragioni del creditore - anche con la piena consapevolezza dell’acquirente - essendo stato il contratto di co mpravendita stipulato immediatamente dopo la notifica del precetto di pagamento ed essendo il prezzo di vendita totalmente sproporzionato rispetto al valore di mercato. 3. Avverso tale sentenza, propone ricorso per Cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di un unico motivo di ricorso illustrato da memoria. 3.1.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Ha depositato memoria. Considerato che: 4.Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360, I comma, n. 3, c.p.c., degliartt. 2727 e 2729 c.c. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente applicato le regole del ragionamento presuntivo, basando la decisione su un unico indizio senza valutare la sua concordanza con gli altri elementi probatori. In particolare, da un primo ragionamento presuntivo riguardante l’esiguità del prezzo dell’atto di compravendita, il Giudice di secondo grado avrebbe ricavato l’ulteriore presunzione della consapevolezza del terzo acquirente di ledere le ragioni del creditore. Tuttavia, secondo la società ricorrente, in tale ragionamento, la Corte avrebbe omesso di considerare ulteriori elementi che, se vagliati, avrebbero escluso la sussistenza del consilium fraudis e della partecipatio fraudis. 5. Il ricorso è inammissibile atteso che con riferimento agli artt.2727 e 2729 c.c., come interpretati da consolidata giurisprudenza di questa Corte, è stato chiarito che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutare la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi, tuttavia, rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere la pretermissione del fatto controverso e decisivo, restando peraltro escluso chela sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di presso esame di un punto decisivo. É stato ulteriormente puntualizzato che non occorre che tra fatto noto e fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (v., ex multis, Cass., sez. L, ord. n. 22366/2021). Nel motivo di ricorso sotto le spoglie di una denuncia per falsa applicazione di norma di diritto, che si assume immune da interferenze con il merito relativo ai presupposti di fatto dell’azione revocatoria, si confuta in realtà il giudizio di fatto, che è profilo come è noto non sindacabile nella presente sede di legittimità. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso i
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