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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32946/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l' ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona del 28/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 28 dicembre 2021 il Tribunale di Ancona quale giudice del riesame , ha accolto l'appello proposto ex art.310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 1 dicembre 2021 della Corte di assise di Macerata con la quale era stata sostituita la misura cautelare della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari e, per l'effetto, ha ripristinato nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'originaria misura della custodia cautelare in carcere.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] è imputato in relazione ai delitti di omicidio di otto pazienti della residenza per anziani di Offida (capo A della rubrica) e per il tentato omicidio di altri quattro pazienti (capo B della rubrica), commessi dall'indagato in qualità di infermiere in servizio presso detta struttura sanitaria.

1.2. Il p.m. con il proprio gravame aveva lamentai:o la non corretta applicazione dell'art.275, comma 3, cod. proc. tenuto conto delle imputazioni elevate e che non potevano ritenersi attenuate le esigenze cautelari che avevano originariamente portato alla emissione della custodia cautelare in carcere con l'ordinanza genetica del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 9 giugno 2020.

Inoltre, secondo l'appellante, il tempo trascorso dai fatti e quello passato in custodia cautelare non poteva parimenti essere ritenuto significativo a fronte della considerevole gravità delle imputazioni ed in assenza di alcuna resipiscenza da parte del Wick.

1.3. Il Tribunale di Ancona ha osservato che l'originaria misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari era stata confermata in sede di riesame e che la difesa in data 18 novembre 2021 aveva avanzato nuova istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere alla Corte di assise di Macerata presso cui il procedimento si trovava in fase dibattimentale.

Tale istanza era stata accolta mediante la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari avendo la Corte di assise valorizzato il tempo trascorso in carcere e che lo stesso poteva avere spiegato un effetto deterrente e neutralizzante sull'imputato, tenuto anche conto della sua sostanziale incensuratezza.

1.4. Secondo il Tribunale di riesame, invece, il giudizio espresso dalla Corte di assise non è condivisibile poiché - tenuto conto delle gravi imputazioni - il tempo trascorso in custodia cautelare di per sé solo non è sufficiente a far ritenere diminuite le esigenze cautelari vista anche la mancanza di alcun segno di 2 Mi resipiscenza da parte dell'imputato e la ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari rispetto alla gravità delle imputazioni e la inaffidabilità del Wick.

Per tali ragioni quindi il Tribunale di Ancona ha accolto l'impugnazione della pubblica accusa ed ha ripristinato la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] , propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo.

2.1. In particolare censura l'ordinanza del Tribunale di Arcona per violazione di legge nonché per manifesta illogicità della motivazione; il ricorrente evidenzia che - essendosi sempre proclamato innocente - non è dato comprendere quale resipiscenza dovrebbe dimostrare.

Inoltre egli rileva che nell'ordinanza impugnata si è valorizzata unicamente la gravità dei fatti oggetto di imputazione, senza una reale motivazione circa le ragioni per le quali il non breve periodo trascorso in custodia cautelare non avrebbe prodotto alcun effetto di risocializzazione.

Infine il ricorrente evidenzia l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla inadeguatezza degli arresti dorniciliari anche per la sua inaffidabilità senza l'indicazione di alcun concreto elemento a sostegno di tale negativo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Anzitutto si osserva che il Wick, con il presente ricorso, non contesta il grave quadro indiziario ritenuto sussistente con l'ordinanza genetica del 9 giugno 2020 emessa dal Giudice per le indagini preliminari avendo piuttosto censurato la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura di contenimento emessa nei suoi confronti.

3. Con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelali e alla scelta della misura le considerazioni svolte dal Tribunale di Ancona risultano adeguate e prive di vizi logici, richiamando i principi giurisprudenziali riguardanti i criteri di inferenza che presiedono all'apprezzamento di dette esigenze e al giudizio di idoneità della sola custodia in carcere a fronteggiarle in misura adeguata; così che l'ordinanza resiste alle censure difensive, con le quali, in buona sostarza, si richiede una rivalutazione ed una rilettura alternativa dei dati procedimentali con particolare riferimento al tempo trascorso in regime di custodia cautelare in carcere e l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in considerazione della personalità dell'indagato. 3 51)1

3.1. L'ordinanza impugnata si pone quindi in continuità rispetto al principio giurisprudenziale secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quani:o speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.

Pertanto, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (Sez. 2 - , Sentenza n. 6592 del 25/1/2022, Rv. 282766).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniara che pare congruo determinare in euro tremila.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l' ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona del 28/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 28 dicembre 2021 il Tribunale di Ancona quale giudice del riesame , ha accolto l'appello proposto ex art.310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 1 dicembre 2021 della Corte di assise di Macerata con la quale era stata sostituita la misura cautelare della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari e, per l'effetto, ha ripristinato nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'originaria misura della custodia cautelare in carcere. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] è imputato in relazione ai delitti di omicidio di otto pazienti della residenza per anziani di Offida (capo A della rubrica) e per il tentato omicidio di altri quattro pazienti (capo B della rubrica), commessi dall'indagato in qualità di infermiere in servizio presso detta struttura sanitaria. 1.2. Il p.m. con il proprio gravame aveva lamentai:o la non corretta applicazione dell'art.275, comma 3, cod. proc. tenuto conto delle imputazioni elevate e che non potevano ritenersi attenuate le esigenze cautelari che avevano originariamente portato alla emissione della custodia cautelare in carcere con l'ordinanza genetica del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 9 giugno 2020. Inoltre, secondo l'appellante, il tempo trascorso dai fatti e quello passato in custodia cautelare non poteva parimenti essere ritenuto significativo a fronte della considerevole gravità delle imputazioni ed in assenza di alcuna resipiscenza da parte del Wick. 1.3. Il Tribunale di Ancona ha osservato che l'originaria misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari era stata confermata in sede di riesame e che la difesa in data 18 novembre 2021 aveva avanzato nuova istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere alla Corte di assise di Macerata presso cui il procedimento si trovava in fase dibattimentale. Tale istanza era stata accolta mediante la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari avendo la Corte di assise valorizzato il tempo trascorso in carcere e che lo stesso poteva avere spiegato un effetto deterrente e neutralizzante sull'imputato, tenuto anche conto della sua sostanziale incensuratezza. 1.4. Secondo il Tribunale di riesame, invece, il giudizio espresso dalla Corte di assise non è condivisibile poiché - tenuto conto delle gravi imputazioni - il tempo trascorso in custodia cautelare di per sé solo non è sufficiente a far ritenere diminuite le esigenze cautelari vista anche la mancanza di alcun segno di 2 Mi resipiscenza da parte dell'imputato e la ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari rispetto alla gravità delle imputazioni e la inaffidabilità del Wick. Per tali ragioni quindi il Tribunale di Ancona ha accolto l'impugnazione della pubblica accusa ed ha ripristinato la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] , propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo. 2.1. In particolare censura l'ordinanza del Tribunale di Arcona per violazione di legge nonché per manifesta illogicità della motivazione; il ricorrente evidenzia che - essendosi sempre proclamato innocente - non è dato comprendere quale resipiscenza dovrebbe dimostrare. Inoltre egli rileva che nell'ordinanza impugnata si è valorizzata unicamente la gravità dei fatti oggetto di imputazione, senza una reale motivazione circa le ragioni per le quali il non breve periodo trascorso in custodia cautelare non avrebbe prodotto alcun effetto di risocializzazione. Infine il ricorrente evidenzia l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla inadeguatezza degli arresti dorniciliari anche per la sua inaffidabilità senza l'indicazione di alcun concreto elemento a sostegno di tale negativo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto si osserva che il Wick, con il presente ricorso, non contesta il grave quadro indiziario ritenuto sussistente con l'ordinanza genetica del 9 giugno 2020 emessa dal Giudice per le indagini preliminari avendo piuttosto censurato la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura di contenimento emessa nei suoi confronti. 3. Con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelali e alla scelta della misura le considerazioni svolte dal Tribunale di Ancona risultano adeguate e prive di vizi logici, richiamando i principi giurisprudenziali riguardanti i criteri di inferenza che presiedono all'apprezzamento di dette esigenze e al giudizio di idoneità della sola custodia in carcere a fronteggiarle in misura adeguata; così che l'ordinanza resiste alle censure difensive, con le quali, in buona sostarza, si richiede una rivalutazione ed una rilettura alternativa dei dati procedimentali con particolare riferimento al tempo trascorso in regime di custodia cautelare in carcere e l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in considerazione della personalità dell'indagato. 3 51)1 3.1. L'ordinanza impugnata si pone quindi in continuità rispetto al principio giurisprudenziale secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quani:o speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. Pertanto, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (Sez. 2 - , Sentenza n. 6592 del 25/1/2022, Rv. 282766). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniara che pare congruo determinare in euro tremila. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. e
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