CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 00860/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.30897/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMBROGIO(c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , costituitasi in persona della procuratrice Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]); -resistente- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] n.999/2018 depositata i l 08/03/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’intimazione di pagamento n. 0682016900509754300 e le tre cartelle di pagamento su cui la stessa si fondava, deducendo l’omessa notifica di queste ultime e la conseguente prescrizione delle obbligazioni tributarie. La CTP rigettava il ricorso. Il contribuente proponeva appello al quale resistevano l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione. Con sentenza n. 999/2018, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello, dichiarando la prescrizione del solo credito relativo a TARSU per l’anno 2005. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate –Riscossione. Non ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che si è limitata a depositare, oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c., una memoria «al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 comma 1° c.p.c.». In data 17/11/2025 il ricorrente ha depositato un’istanza di differimento dell’adunanza camerale fissata per il 13/1/2026, dichiarando di voler aderire alla definizione agevolata prevista dalla «legge di bilancio in itinere». [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va osservato che la legge 30 dicembre 2025, n. 199, all’art. 1, commi 82 e ss., prevede la definizione agevolata dei «debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36 - ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54 - ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento». La stessa dispone altresì che il debitore può presentare, entro il 30/4/2026 – con le modalità che l’Agenzia delle Entrate –Riscossione deve stabilire entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge - dichiarazione di voler procedere alla definizione con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, che restano sospesi a seguito della produzione di copia della dichiarazione e si estinguono poi per effetto del pagamento della prima o unica rata. Alla luce di quanto premesso, appare pertanto opportuno chiedere alle parti chiarimenti in ordine all’istanza di definizione agevolata (avendo il ricorrente manifestato la volontà di aderirvi), assegnando a tal fine terminedi sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alle parti il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per fornire i chi