CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 aprile 2021
Cassazione n. 32499/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 22997-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - e v contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 2021 persona del Presidente e legale rappresentante pro 1451 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 417/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/03/2015 R.G.N. 333/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 22997/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n.417 del 2015, la Corte di Appello di Bologna ha riformato la sentenza di primo grado e rigettato la domanda principale svolta dall'attuale't°72em-Q per la ricostituzione della pensione indiretta, in ItAr> godimento dal gennaio 2003, previo trasferimento della contribuzione accreditata presso l'INPDAI prima della sua soppressione (per il periodo ottobre 1979-dicembre 1986), sul rapporto previdenziale del coniuge defunto, [OSCURATO:PERSONA]; 2. la Corte di merito, premesso che la materia del contendere atteneva a domanda di ricongiunzione, escludeva il diritto alla ricongiunzione per essere stata presentata la relativa domanda (in data 8 settembre 2008) dopo il provvedimento di concessione del trattamento pensionistico (liquidato, in via provvisoria, con decorrenza 1/1/2003 «in attesa del trasferimento di contribuzione INDPAI che dovrà essere richiesto dalla S.V. » e, in via definitiva, il 23 agosto 2006) e, pertanto, oltre il termine ultimo utile per ottenere la reclamata ricongiunzione alla stregua dell'articolo 1 della legge n.29 del 1979, richiamando giurisprudenza di legittimità che colloca l'esercizio del diritto alla ricongiunzione anche dopo la cessazione del rapporto lavorativo purché non sia concluso il procedimento amministrativo di erogazione della pensione; 3. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a un motivo, al quale ha opposto difese l'INPS, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] 4. con il motivo di ricorso, deducendo violazione dell'art. 1 legge n.29 del 1979, art. 22 legge n. 903 del 1965 e art. 1, comma 41, legge n.335 del 1995, la parte ricorrente, pur dando atto di avere concorso a generare gli equivoci che hanno costellato il contenzioso, in sede amministrativa e giudiziale, definisce l'effettiva materia del contendere enunciando che, alla stregua delle produzioni documentali (copia modelli 01) la contribuzione mancante (ottobre 1978-dicembre 1986) e non registrata nell'estratto conto intestato a [OSCURATO:PERSONA], era stata versata, fin dall'origine, dal coniuge deceduto all'INPS che, erroneamente, la inseriva nella posizione contributiva di un inesistente [OSCURATO:PERSONA] (con medesimo codice fiscale di [OSCURATO:PERSONA], coniuge della ricorrente) e che l'ente previdenziale, in autotutela, avrebbe potuto rimuovere l'errore, inserire la contribuzione, relativa al detto periodo, nella posizione contributiva intestata a [OSCURATO:PERSONA] e, infine, dar corso alla riliquidazione della pensione, risultando meno grave l'errore della pensionata la quale, ignorando che l'INDPAI tutelava i soli dirigenti industriali e non anche quelli commerciali (come il defunto coniuge), aveva indicato l'INDPAI come detentore della contribuzione che non appariva sull'estratto contributivo INPS; 5. tanto premesso in fatto, la ricorrente assume l'errore della Corte nella valutazione della domanda alla stregua dell'art. 1, primo comma, legge n.29 del 1979, per essere nata la pensione ai superstiti della quale si controverte come pensione INPS, quale gestore in proprio della posizione contributiva del dante causa, di talche' correttamente era stata richiesta la ricostituzione della pensione con il computo della contribuzione relativa agli anni 1978-1986 sfuggiti all'atto della prima liquidazione perché non figuranti sulla posizione assicurativa dell'assicurato ma imputati ad un inesistente [OSCURATO:PERSONA] e solo successivamente rintracciati; non si verteva, dunque, in tema di trasferimento da una ad altra posizione contributiva ma di dare rilievo a contribuzione già presente sulla stessa posizione contributiva AGO e precedentemente non considerata perché attribuita erroneamente ad altro nominativo; 6. il ricorso è da rigettare; 7. la valutazione della domanda proposta, come ricostituzione o ricongiunzione, è compito del giudice di merito, insindacabile in questa sede di legittimità, e la Corte territoriale ha chiaramente definito la domanda come di ricongiunzione e, muovendo da tale premessa, ha dipanato la motivazione facendo applicazione della regula juris; 8. in sede di giudizio di legittimità (fra tante, Cass. n. 19982 del 2020) va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenta l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censura l'interpretazione data alla domanda stessa, ritenendosi in essa compresi o esclusi alcuni aspetti della controversia in base ad una valutazione non condivisa dalla parte;9. nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. e si pone un problema di natura tipicamente processuale, per risolvere il quale la Corte di cassazione ha il potere - dovere di procedere al diretto esame degli atti e di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla richiesta pronunzia; 10. nel secondo caso, poiche' l'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico accertamento di fatto, come tale attribuito dalla legge al giudice del merito, alla Corte di legittimità è solo riservato, nei limiti in cui lo consente la formulazione attuale dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ. il controllo della motivazione che sorregge sul punto la pronunzia impugnata; 11. inoltre, l'esposizione in ricorso, fondata essenzialmente su una pretesa omonimia, non trova alcun riscontro nella sentenza impugnata, ne' la doglianza è stata veicolata attraverso un adeguato mezzo di censura volto a dare ingresso, nel giudizio di legittimità, alla decisiva questione del versamento di provvista contributiva refluita, erroneamente, in altra gestione; 12. neanche risulta pertinente il richiamo all'art. 22 legge n. 903 del 1965, che ha sostituito l'art. 13 legge n. 218 del 1952 che disciplina l'indennità economica in favore del coniuge o dei figli nel caso in cui il lavoratore morto non abbia maturato il diritto a pensione; 13. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo; 14. quanto alle spese, la Corte di appello ha dato atto della sussistenza delle condizioni per l'esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le quali - in difetto di comunicazioni riguardanti variazioni reddituali nelle more intervenute - devono presumersi sussistenti anche per il presente giudizio; nulla, pertanto, deve statuirsi al riguardo; 15. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoi Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Cosi deciso in Roma nella camera di co