CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 dicembre 2025
Cassazione n. 18575/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l GUP presso il Tribunale di Lucca nonchéavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dello stesso Ufficio.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per ladichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il GUP presso il Tribunale di Luccaha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss.cod.proc.pen. e in riferimento al reato previsto dall’art. 589-bis cod.pen., la penadi mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con il beneficio della sospensionecondizionale, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria dellarevoca della patente di guida.Con successiva ordinanza del 20/02/2026, il medesimo GUP ha rigettatol’istanza di correzione di errore materiale, congiuntamente presentata dal pubblicoministero e dalla difesa dell’imputata; fondata sul dato della dedotta difformità trail dispositivo letto in udienza – in cui la sanzione amministrativa suddetta sarebbestata determinata nella misura di otto mesi – rispetto a quello depositatounitamente alla motivazione.2. Avverso i predetti provvedimenti ha proposto ricorso per cassazioneMargherita [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando tre motivi diimpugnazione avverso la sentenza e due ulteriori motivi di impugnazione avversola predetta ordinanza.Ha premesso che, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e a seguito dellapresentazione dell’istanza di patteggiamento, il GUP aveva letto un dispositivocontenente l’applicazione della pena richiesta e determinato la sanzioneamministrativa accessoria nella durata di mesi otto; che, il 30/12/2025, ildifensore dell’imputata aveva ritirato in forma cartacea copia della sentenza,constatando che – in luogo della sospensione – era stata disposta la sanzioneamministrativa accessoria della revoca della patente di guida; che era quindi statapresentata la predetta istanza di correzione di errore materiale, rigettata dal GUPsenza celebrazione di udienza camerale.Con il primo motivo di ricorso proposto avverso la sentenza ha dedotto laviolazione degli artt. 544, 545 e 548 cod.proc.pen.Ha argomentato che i termini di impugnazione della sentenza non eranoancora decorsi; ciò in quanto il dispositivo della sentenza era stato letto alle ore11,20 del 02/12/2025 senza darsi luogo a contestuale lettura delle motivazioni,neanche in forma riassuntiva; che al verbale, aperto alle ore 11,09, non era statoallegato alcun dispositivo contestuale e che la sentenza, completa di motivazione,risultava depositata alle 14,57 dello stesso giorno, mentre la firma dell’assistentegiudiziario era stata apposta alle 16,08, quindi successivamente rispetto allachiusura dell’udienza, avvenuta alle 11,20.Deduceva, pertanto, l’inosservanza dell’art.544, comma 1, cod.proc.pen.,per omessa sottoscrizione del dispositivo prima della lettura; degli artt. 544,comma 1 e 545, comma 2, cod.proc.pen., per mancata lettura della motivazione,anche in forma riassuntiva; dell’art.545, commi 1 e 3, per lettura in udienza di undispositivo diverso rispetto a quello depositato, in tema di irrogazione dellasanzione amministrativa; ritenendo, pertanto, che tali violazioni avrebberoimpedito la decorrenza del termine di impugnazione, con conseguente nonirrevocabilità della sentenza.Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b),cod.proc.pen. – l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 589-bis cod.pen.e 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, alla luce della sentenza n. 89/2019della Corte Costituzionale.Ha esposto che, nella motivazione, il giudice aveva ritenuto sussistentel’automatismo in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoriadella revoca della patente di guida, non più sussistente alla luce della citatasentenza del giudice delle leggi e non vertendosi nelle ipotesi di sussistenza dellecircostanze aggravanti previste dall’art.589-bis cod.pen..Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e),cod.proc.pen. – la mancanza della motivazione relativamente all’applicazione dellastessa sanzione accessoria.Ha dedotto che la statuizione in punto di revoca della patente di guida erapriva di qualsiasi esposizione dei criteri di scelta della sanzione, in riferimento aicriteri dettati dall’art.218 C.d.s., i quali avrebbero invece dovuto deporre perl’applicazione della meno afflittiva sanzione della sospensione temporanea.Ha altresì formulato due motivi di impugnazione avverso l’ordinanza dirigetto della richiesta di correzione dell’errore materiale.Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c),cod.proc.pen. – la nullità dell’ordinanza ai sensi degli artt. 130, comma 2 e 127cod.proc.pen..Ha esposto che l’ordinanza impugnata era stata pronunciata de plano senzaprevia celebrazione dell’udienza in camera di consiglio, con conseguente nullità delprovvedimento ai sensi dell’art.178 cod.proc.pen.; deducendo la sussistenzadell’interesse alla partecipazione alla camera di consiglio ai fini del compiutoesercizio del diritto di difesa.Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e),cod.proc.pen. – la contraddittorietà, illogicità e mancanza della motivazionedell’ordinanza.Esponeva che il provvedimento non aveva in alcun modo affrontato il temaposto nell’istanza congiunta di correzione, ovvero la divergenza tra dispositivoletto in udienza e dispositivo apposto in calce alla motivazione, affrontando solo iltema del potere del giudice di distaccarsi dall’accordo tra le parti in punto dideterminazione della sanzione amministrativa accessoria.3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta nella quale haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è integralmente inammissibile.2. Va pregiudizialmente rilevato che – in riferimento ai limiti posti al ricorsoper cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delleparti, attualmente dettati dall’art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen. – è ammissibileil motivo con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioniamministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349- 01).3. Deve peraltro rilevarsi che, sulla base degli atti depositati, la sentenzaoggetto dell’impugnazione è stata emessa a seguito di pronuncia di dispositivoaccompagnato da contestuale motivazione; elemento di fatto che si evince inmodo univoco dalla lettura del verbale di udienza (in cui è stato dato atto che “ilGiudice pronuncia sentenza di patteggiamento con motivazione contestuale”),nonché della sentenza, recante in epigrafe la dicitura “patteggiamento con motivicontestuali”.Da tali elementi conseguendone, in riferimento al combinato degli artt. 544,comma 1 e 585, comma 1, lett.a), cod.proc.pen., che il termine per l’impugnazioneera pari a quindici giorni, pacificamente già decorso al momento della proposizionedel ricorso per cassazione, stante l’attestazione di irrevocabilità alla data del20/12/2025 precedentemente apposta dall’Ufficio GIP del Tribunale di Luca.Deve quindi evidenziarsi che le censure spiegate dalla ricorrente nel primomotivo attengono all’effettiva irrevocabilità della sentenza in questione, essendostato argomentato che i termini per l’impugnazione non fossero decorsi dalla datadi celebrazione dell’udienza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) (con implicito riferimento ai terminiinvece previsti dal combinato degli artt. 544, comma 2 e 585, comma 1, lett.b),cod.proc.pen.) e tanto sulla scorta di elementi fattuali quali l’omessa esposizione,al momento della pronuncia e neanche in forma riassuntiva, dei motivi delladecisione e il deposito della decisione, avvenuto in momento temporale noncoincidente con la lettura del dispositivo; con la conseguenza che la motivazionenon avrebbe potuto ritenersi come effettivamente contestuale.Ne deriva che la ricorrente, tramite tale censura, ha sollevato il tema –evidentemente pregiudiziale – dell’effettivo passaggio in giudicato della sentenza;elemento dal quale deve, peraltro, dedursi l’inammissibilità del motivo già sottoun pregiudiziale profilo di diritto.Va difatti osservato che, una volta che il provvedimento sia munito didel giudicato o la validità del titolo esecutivo non può essere veicolata mediantericorso per cassazione, ma deve essere proposta attraverso l’incidente diesecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen.Difatti, come affermato da questa Corte, le questioni inerenti allasussistenza, alla mancata esecutività o alla non corretta formazione del titolorientrano nella competenza esclusiva del giudice dell’esecuzione, trattandosi diprofili estranei al sindacato di legittimità sulla decisione di cognizione e nonriconducibili ai mezzi ordinari di impugnazione.L’attestazione di irrevocabilità, pur avendo natura meramente certificativa,costituisce il presupposto formale dell’esecuzione, sicché l’eventuale deduzione dierrori relativi al decorso dei termini di impugnazione, alla ritualità delle notifiche oall’esistenza di cause ostative al passaggio in giudicato non può essere scrutinatain sede di legittimità, ma deve essere fatta valere dinanzi al giudicedell’esecuzione, cui soltanto compete l’accertamento della mancata esecutività delprovvedimento o della carenza del titolo.Ne consegue che il motivo di ricorso per cassazione, impropriamenteutilizzato per contestare il giudicato anziché per dedurre vizi propri della decisione,deve essere dichiarato inammissibile, non sussistendo neanche i presupposti peroperare una riqualificazione dell’impugnazione sotto la veste dell’incidente diesecuzione (cfr., su tali profili, Sez. 3, n.42910 del 13/09/2022, Iervese, Rv.283715 – 01; Sez. 3, n. 36372 del 18/06/2015, Giusti, Rv. 264733 – 01, arrestinei quali è stato precisato che he rimane ferma la facoltà della parte interessatadi attivare in ogni tempo la procedura incidentale di esecuzione per eccepirel'invalida formazione del titolo esecutivo).4. Peraltro, l’integralità del ricorso proposto avverso la sentenza si palesacomunque inammissibile già sulla base della stessa prospettazione dellaricorrente.Difatti, anche volendo ritenere che la sentenza non fosse statacontestualmente depositata, essendo il deposito medesimo comunque avvenuto ilgiorno stesso dell’udienza, ne consegue – ai sensi dell’art.585, comma 1, lett.a) ecomma 2, lett.c), cod.proc.pen. – che il termine di trenta giorni per la proposizionedel ricorso per cassazione decorreva dalla data del 17/12/2025 (data di scadenzadel termine ordinario di deposito della sentenza) andando quindi a scadere ilsuccessivo 16/01/2026.Pertanto, essendo il ricorso stato proposto alla sola data del 17/03/2026,lo stesso risulta comunque tardivo.5. Analogo giudizio di tardività va formulato in relazione all’impugnazionedell’ordinanza di rigetto dell’istanza di correzione di errore materiale.La stessa, difatti, come da allegazione della stessa difesa, è stata emessae notificata il 20/02/2026 e, trattandosi di provvedimento emesso in camera diconsiglio, il termine per l’impugnazione era pari a quindici giorni (ai sensidell’art.585, comma 1, lett.a), cod.proc.pen.), scadenti il 07/03/2026, con laconseguenza che anche esso era decorso al momento della proposizionedell’impugnazione.6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, a normadell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dellespese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, nonemergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzionepecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]