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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02940/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 18 giugno 2021 il giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] applicava a [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelare in carcere; con ordinanza del 19 luglio 2021, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato; premette che il Tribunale aveva ricavato la gravità del quadro indiziario dal ritrovamento a casa di Petriccione del telefono cellulare utilizzato per le richieste estorsive che l'autore del reato aveva effettuato dapprima nei confronti della Bardoni e poi dell'appuntato Caputo, a cui la stessa aveva passato l'apparecchio, sul quale erano ancora presenti le chat scambiate con l'appuntato e con il complice del ricorrente; osserva che dall'attività di indagine svolta dai carabinieri non risultava alcun contatto telefonico tra l'utenza sequestrata a casa del ricorrente e quella della Bardoni; vi era stato, pertanto, un vero e proprio travisamento della prova, che riguardava un punto decisivo dell'ordinanza, atteso che risultava l'unico elemento valutato dal Tribunale ai fini della conferma dell'ordinanza cautelare. 2.11 Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.11 difensore depositava memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, nelle quali osservava che il telefono cellulare utilizzato per contattare la vittima e sul quale erano presenti chat con l'appuntato Caputo non era mai stato ritrovato, come si ricavava dalla lettura degli atti e dall'allegato n.4 al ricorso; ciò che era stato sequestrato era un altro dispositivo cellulare che gli inquirenti avevano ipotizzato fosse stato utilizzato dall'indagato per comunicare con il suo complice; insisteva, pertanto, nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Giova immediatamente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai 7 ; •-\,^1\, limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Nel caso in esame, l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il provvedimento del giudice pe_4e indagini preliminari di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere sulla base del fatto che l'appuntato Caputo aveva riconosciuto la voce del Petriccione in quella del soggetto che stava formulando la richiesta estorsiva e che nel corso della perquisizione era stato trovato un apparecchio telefonico con il quale Petriccione scambiava messaggi con il suo complice, oltre a dare atto che anche gli altri militari avevano riconosciuto la voce di Petriccione nel corso delle conversazioni intrattenute con l'appuntato Caputo; pertanto, se anche non è stato sequestrato il telefono cellulare dal quale Petriccione chiamava la persona offesa Bardoni, tale elemento è irrilevante, alla luce degli indizi sopra richiamati; si ricorda come secondo l'orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); l'applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l'inammissibilità del motivo di ricorso posto che il travisamento della prova denunciato dal ricorrente non ha avuto incidenza determinante nel giudizio del Tribunale del Riesame.2.

Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.

Così deciso il 15/12/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18 giugno 2021 il giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] applicava a [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelare in carcere; con ordinanza del 19 luglio 2021, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato; premette che il Tribunale aveva ricavato la gravità del quadro indiziario dal ritrovamento a casa di Petriccione del telefono cellulare utilizzato per le richieste estorsive che l'autore del reato aveva effettuato dapprima nei confronti della Bardoni e poi dell'appuntato Caputo, a cui la stessa aveva passato l'apparecchio, sul quale erano ancora presenti le chat scambiate con l'appuntato e con il complice del ricorrente; osserva che dall'attività di indagine svolta dai carabinieri non risultava alcun contatto telefonico tra l'utenza sequestrata a casa del ricorrente e quella della Bardoni; vi era stato, pertanto, un vero e proprio travisamento della prova, che riguardava un punto decisivo dell'ordinanza, atteso che risultava l'unico elemento valutato dal Tribunale ai fini della conferma dell'ordinanza cautelare. 2.11 Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.11 difensore depositava memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, nelle quali osservava che il telefono cellulare utilizzato per contattare la vittima e sul quale erano presenti chat con l'appuntato Caputo non era mai stato ritrovato, come si ricavava dalla lettura degli atti e dall'allegato n.4 al ricorso; ciò che era stato sequestrato era un altro dispositivo cellulare che gli inquirenti avevano ipotizzato fosse stato utilizzato dall'indagato per comunicare con il suo complice; insisteva, pertanto, nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Giova immediatamente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai 7 ; •-\,^1\, limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Nel caso in esame, l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il provvedimento del giudice pe_4e indagini preliminari di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere sulla base del fatto che l'appuntato Caputo aveva riconosciuto la voce del Petriccione in quella del soggetto che stava formulando la richiesta estorsiva e che nel corso della perquisizione era stato trovato un apparecchio telefonico con il quale Petriccione scambiava messaggi con il suo complice, oltre a dare atto che anche gli altri militari avevano riconosciuto la voce di Petriccione nel corso delle conversazioni intrattenute con l'appuntato Caputo; pertanto, se anche non è stato sequestrato il telefono cellulare dal quale Petriccione chiamava la persona offesa Bardoni, tale elemento è irrilevante, alla luce degli indizi sopra richiamati; si ricorda come secondo l'orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); l'applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l'inammissibilità del motivo di ricorso posto che il travisamento della prova denunciato dal ricorrente non ha avuto incidenza determinante nel giudizio del Tribunale del Riesame.2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen. Così deciso il 15/12/
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