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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 46613/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna di conferma della sentenza di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Parma in ordine ai reati di cui agli artt. 110 , 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e di cui agli artt. 110 cod. pen., 55 Dlgs 231/2007 commessi in Parma e Casalmaggiore il 26.10.2011 alla pena di anni 3 di reclusione eDleuro 800,00 di multa.

Rilevato che il motivo del ricorso, volto a censurare, in maniera del tutto generica, il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile per carenza di specificità.

La Corte di Appello ha dato conto delle ragioni della mancata disapplicazione della recidiva, fondata sul rilievo che i nuovi reati erano espressione di accresciuta pericolosità dell'imputato, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato sul rilievo dell'assenza in atti di elementi da valorizzare a tal fine e dei numerosi precedenti penali a carico del ricorrente e più in generale della congruità della pena.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna di conferma della sentenza di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Parma in ordine ai reati di cui agli artt. 110 , 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e di cui agli artt. 110 cod. pen., 55 Dlgs 231/2007 commessi in Parma e Casalmaggiore il 26.10.2011 alla pena di anni 3 di reclusione eDleuro 800,00 di multa. Rilevato che il motivo del ricorso, volto a censurare, in maniera del tutto generica, il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile per carenza di specificità. La Corte di Appello ha dato conto delle ragioni della mancata disapplicazione della recidiva, fondata sul rilievo che i nuovi reati erano espressione di accresciuta pericolosità dell'imputato, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato sul rilievo dell'assenza in atti di elementi da valorizzare a tal fine e dei numerosi precedenti penali a carico del ricorrente e più in generale della congruità della pena. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46613/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris