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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26328/2026

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te d'appello di Bari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di pronunciare la declaratoria di inammissibilità del ricorso;sentito il difensore di parte civile Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per ilrigetto del ricorso e per la conferma della sentenza impugnata;sentiti i difensori dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], chehanno entrambi insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha rigettato l’im-pugnazione proposta contro la sentenza con cui il locale Tribunale aveva condan-nato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e banca-rotta fraudolenta per distrazione.2.

L’imputato, tramite i propri difensori di fiducia, ha proposto ricorso con-tro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge e ma-nifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod, proc.pen., avendo la Corte d’Appello ricondotto il [OSCURATO:PERSONA] alla figura dell’amministratore difatto, senza considerare che quest’ultima categoria si riferisce alle imprese strut-turate in forma societaria e non, come nel caso di specie, alle imprese individuali.Nella vicenda in esame la Corte d’Appello ha compiuto, dunque, una vera e propriaanalogia in malam partem, parificando la figura dell’amministratore di fatto aquella dell’imprenditore individuale occulto.

Analogo errore è stato compiuto dallasentenza di primo grado, che ha qualificato il [OSCURATO:PERSONA] appunto come “imprenditoreocculto”, mentre la sua responsabilità penale avrebbe dovuto presupporreun’estensione del fallimento che viceversa, nel caso di specie, è pacificamenteassente.Il tema è stato ulteriormente sviluppato con un motivo nuovo nel quale siè rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere semmai qualificato quale extraneus,figura che, tuttavia, nel caso concreto, deve essere esclusa in quanto accessoriaalla responsabilità dell’intraneus ossia il titolare formale dell’impresa che, a suavolta, è stato assolto.

Parimenti non praticabile è la responsabilità quale autoremediato ex art. 48 cod. pen., in quanto, nel caso di specie, l’intranea MastromauroGraziana non è stata ingannata ma era, anzi, consapevole di essere un mero stru-mento nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA].2.2 Con il secondo motivo si denunciano, parimenti, ai sensi dell’art. 606,lett. b) ed e) cod, proc. pen., violazione di legge e manifesta illogicità della moti-vazione con riferimento all’applicazione dei criteri individuati dalla giurisprudenzaper il riconoscimento, in concreto, dei requisiti dell’amministrazione di fatto.

LaCorte d’Appello ha riconosciuto che nel caso di specie era assente qualunque de-lega da parte del titolare dell’impresa, e ha valorizzato una serie di attività (i rap-porti con alcuni fornitori, il prelievo peraltro non continuativo degli incassi, le di-rettive impartite ai dipendenti, la supervisione dei punti vendita) che non neces-sariamente sono sintomatiche di un autonomo ruolo gestorio, risultando compati-bili anche con un mero ruolo operativo.2.3 Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motiva-zione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod, proc. pen., con riguardo alla provadell’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale.

La Corte d’Ap-pello ha infatti desunto la sussistenza del dolo specifico previsto dall’art. 216, 1°comma n. 2 l.f. dal semplice, parallelo compimento di condotte distrattive, cosìomettendo quella rigorosa indagine sull’elemento soggettivo richiesta dalla domi-nante giurisprudenza di legittimità.

Si tratta di motivazione talmente carente danon escludere la diversa tesi prospettata dalla difesa e, cioè, la riconducibilità deifatti allo schema della bancarotta semplice.2.4 Con il quarto motivo si denunciano violazione di legge e carenza dimotivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod, proc. pen., con riguardoall’elemento oggettivo della bancarotta per distrazione.

La Corte d’Appello e il Tri-bunale hanno infatti dedotto tale requisito della fattispecie solo dal carattere gra-tuito del conferimento d’azienda in favore della società di nuova costituzione [OSCURATO:SOCIETA]., trascurando il fatto che quest’ultima aveva acquisito non solo i benima anche tutte le passività della cedente e che il contratto prevedeva esplicita-mente la possibilità per i creditori di far valere le proprie ragioni nei confronti dellacessionaria.

Non essendo emerso se i creditori della fallita si fossero poi avvalsi ditale facoltà, e con quali risultati, era rimasto del tutto indimostrata, pertanto, l’esi-stenza di un danno a loro carico per effetto dell’operazione in questione. [OSCURATO:PERSONA] ha poi evidenziato che l conferimento dell’azienda avrebbe obbligato i credi-tori della fallita a concorrere con i creditori della società, così trovando un ostacoloalla realizzazione delle proprie ragioni, ma nel contempo è mancato qualunqueaccertamento sull’entità del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. e sulla sua situazionedebitoria, con la conseguenza che neanche sotto questo profilo poteva considerarsiprovato un pregiudizio per il ceto creditorio.2.5 Con il quinto motivo si deducono violazione di legge e manifesta illogi-cità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod, proc. pen., conriguardo al concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.La sentenza impugnata deduce infatti la responsabilità dell’imputato dal sempliceruolo di dominus dell’impresa senza però approfondire il tema del suo concretoapporto all’operazione di conferimento d’azienda (che peraltro la Corte d’Appellodefinisce alternativamente “conferimento senza oneri” e “distrazione” così mo-strando un’incertezza di fondo sulla qualificazione del reato come bancarotta frau-dolenta per distrazione o bancarotta impropria da operazioni dolose).2.6 Con il sesto motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motiva-zione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod, proc. pen., con riguardo al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte d’Appello ne hainfatti negato il beneficio sulla base della strumentalizzazione da parte del Ferridella giovanissima titolare dell’impresa e su una serie di precedenti che, però,contraddittoriamente, sono stati ritenuti troppo risalenti nel tempo per giustificarel’applicazione della recidiva.

Non si è inoltre tenuto conto di un elemento prospet-tato dalla difesa e cioè la limitata entità del danno patito dai creditori.2.7 Con il settimo motivo si censura il vizio di motivazione della sentenza,ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod, proc. pen., con riguardo alla commisurazionedella pena accessoria in misura nettamente superiore alla pena principale.

A frontedi un’entità di quest’ultima pari a tre anni di reclusione, infatti, la pena accessoriaè stata indicata in cinque anni senza però fornire alcuna spiegazione effettiva inordine a tale scollamento.2.8 Si deduce inoltre vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod,proc. pen., con riguardo al rigetto della richiesta di sostituzione della reclusionecon una delle pene previste dall’art. 20 bis cod. pen.

La Corte d’Appello ha sotto-lineato l’assenza di esplicita dichiarazione dell’imputato o di procura del difensore,trascurando che il [OSCURATO:PERSONA] era presente in aula quando la richiesta è stata formulata.Inoltre, nel merito della richiesta, si è posto l’accento esclusivamente sulla perso-nalità deviante dell’imputato e, dunque, manca sul punto una motivazione suffi-cientemente approfondita.3.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Cortedi cassazione ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4.

Il difensore di parte civile ha depositato conclusioni scritte chiedendo ilrigetto del ricorso e la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di questogrado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato quanto al primo motivo.1 La sentenza impugnata, al pari dell’originaria imputazione, contiene unerrore di diritto nella parte in cui fonda la responsabilità dell’imputato sul ricono-scimento della qualifica soggettiva di amministratore di fatto.

La figura dell’ammi-nistratore è peculiare dell’impresa esercitata in forma societaria e, per quanto quirileva, è oggetto di una specifica ipotesi di estensione della responsabilità penaleper i fatti di bancarotta fraudolenta ai sensi dell’art. 223 l. fall., che fa appuntoriferimento, fra l’altro, agli amministratori “di società dichiarate fallite”.

L’ammini-stratore di fatto è, dal canto suo, nozione di elaborazione giurisprudenziale che simuove comunque nel solco dell’esercizio dell’impresa da parte di società.

La sen-tenza impugnata, per avvalorare l’attribuzione di tale qualifica al [OSCURATO:PERSONA], esplicitanumerosi rinvii a norme, sia penali che extra-penali, che nondimeno presuppon-gono il riferimento alla disciplina delle società (si pensi all’art. 2639 cod. civ., agliartt. 147, 2° comma e 223 e seguenti l. fall.: p. 5 sentenza cit.).

Detto questo,appare evidente l’erroneità dell’impostazione di fondo della Corte d’Appello, vistoche, nel caso di specie, si tratta del fallimento non di una società ma di un’impresaindividuale.

E’ altrettanto indubbio che sia la legge penale speciale sia l’elabora-zione giurisprudenziale che su di essa si è innestata non ignorino il fenomenodell’ingerenza nell’attività d’impresa da parte di un soggetto che, formalmente,non rivesta la qualità di imprenditore individuale.

Si tenga conto dell’art. 227 l.fall., che prevede l’estensione all’institore, figura a sua volta disciplinata dall’art.2203 cod. civ., della responsabilità per taluni reati fallimentari (peraltro senza ne-cessità, a tal fine, di una formale estensione della dichiarazione di fallimento: v.,al riguardo, la pronuncia di questa Sezione n. 29585 del 14/5/2014, RV 260491-01).

Si considerino altresì la fattispecie dell’imprenditore occulto e della possibilità,ripetutamente presa in esame dalla giurisprudenza di questa Corte, di un concorsodell’extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta documentale o per distrazione(v., ex multis, 5, n. 4710 del 14/10/2019, Rv. 278156 – 02).

Ebbene, appare evi-dente che, a causa dell’erronea attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di amministra-tore di fatto, la sentenza impugnata ha omesso l’esame dei profili fin qui elencati,lasciando completamente in ombra, di conseguenza, il tema dell’individuazione edel connesso inquadramento giuridico della responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA].

Il vizioè pertanto duplice: da un lato, vi è l’erronea applicazione al caso concreto delledisposizioni in materia di responsabilità penale dell’amministratore della società;dall’altro, in stretto collegamento con il profilo appena esaminato, sono ravvisabilil’erroneità e il difetto della motivazione con riferimento ai presupposti e alla qua-lificazione del titolo della responsabilità penale.2.

Per le ragioni fin qui spiegate il ricorso deve essere accolto, con paralleloassorbimento di tutti i motivi successivi al primo: la sentenza impugnata deveessere dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Bariche, nel motivare circa il ruolo da attribuire al [OSCURATO:PERSONA], nella libera valutazione delleemergenze probatorie, si atterrà ai principi di diritto sin qui illustrati.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di Appello di Bari.Così è deciso, 13/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Bari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di pronunciare la declaratoria di inammissibilità del ricorso;sentito il difensore di parte civile Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per ilrigetto del ricorso e per la conferma della sentenza impugnata;sentiti i difensori dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], chehanno entrambi insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha rigettato l’im-pugnazione proposta contro la sentenza con cui il locale Tribunale aveva condan-nato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e banca-rotta fraudolenta per distrazione.2. L’imputato, tramite i propri difensori di fiducia, ha proposto ricorso con-tro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge e ma-nifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod, proc.pen., avendo la Corte d’Appello ricondotto il [OSCURATO:PERSONA] alla figura dell’amministratore difatto, senza considerare che quest’ultima categoria si riferisce alle imprese strut-turate in forma societaria e non, come nel caso di specie, alle imprese individuali.Nella vicenda in esame la Corte d’Appello ha compiuto, dunque, una vera e propriaanalogia in malam partem, parificando la figura dell’amministratore di fatto aquella dell’imprenditore individuale occulto. Analogo errore è stato compiuto dallasentenza di primo grado, che ha qualificato il [OSCURATO:PERSONA] appunto come “imprenditoreocculto”, mentre la sua responsabilità penale avrebbe dovuto presupporreun’estensione del fallimento che viceversa, nel caso di specie, è pacificamenteassente.Il tema è stato ulteriormente sviluppato con un motivo nuovo nel quale siè rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere semmai qualificato quale extraneus,figura che, tuttavia, nel caso concreto, deve essere esclusa in quanto accessoriaalla responsabilità dell’intraneus ossia il titolare formale dell’impresa che, a suavolta, è stato assolto. Parimenti non praticabile è la responsabilità quale autoremediato ex art. 48 cod. pen., in quanto, nel caso di specie, l’intranea MastromauroGraziana non è stata ingannata ma era, anzi, consapevole di essere un mero stru-mento nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA].2.2 Con il secondo motivo si denunciano, parimenti, ai sensi dell’art. 606,lett. b) ed e) cod, proc. pen., violazione di legge e manifesta illogicità della moti-vazione con riferimento all’applicazione dei criteri individuati dalla giurisprudenzaper il riconoscimento, in concreto, dei requisiti dell’amministrazione di fatto. LaCorte d’Appello ha riconosciuto che nel caso di specie era assente qualunque de-lega da parte del titolare dell’impresa, e ha valorizzato una serie di attività (i rap-porti con alcuni fornitori, il prelievo peraltro non continuativo degli incassi, le di-rettive impartite ai dipendenti, la supervisione dei punti vendita) che non neces-sariamente sono sintomatiche di un autonomo ruolo gestorio, risultando compati-bili anche con un mero ruolo operativo.2.3 Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motiva-zione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod, proc. pen., con riguardo alla provadell’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale. La Corte d’Ap-pello ha infatti desunto la sussistenza del dolo specifico previsto dall’art. 216, 1°comma n. 2 l.f. dal semplice, parallelo compimento di condotte distrattive, cosìomettendo quella rigorosa indagine sull’elemento soggettivo richiesta dalla domi-nante giurisprudenza di legittimità. Si tratta di motivazione talmente carente danon escludere la diversa tesi prospettata dalla difesa e, cioè, la riconducibilità deifatti allo schema della bancarotta semplice.2.4 Con il quarto motivo si denunciano violazione di legge e carenza dimotivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod, proc. pen., con riguardoall’elemento oggettivo della bancarotta per distrazione. La Corte d’Appello e il Tri-bunale hanno infatti dedotto tale requisito della fattispecie solo dal carattere gra-tuito del conferimento d’azienda in favore della società di nuova costituzione [OSCURATO:SOCIETA]., trascurando il fatto che quest’ultima aveva acquisito non solo i benima anche tutte le passività della cedente e che il contratto prevedeva esplicita-mente la possibilità per i creditori di far valere le proprie ragioni nei confronti dellacessionaria. Non essendo emerso se i creditori della fallita si fossero poi avvalsi ditale facoltà, e con quali risultati, era rimasto del tutto indimostrata, pertanto, l’esi-stenza di un danno a loro carico per effetto dell’operazione in questione. [OSCURATO:PERSONA] ha poi evidenziato che l conferimento dell’azienda avrebbe obbligato i credi-tori della fallita a concorrere con i creditori della società, così trovando un ostacoloalla realizzazione delle proprie ragioni, ma nel contempo è mancato qualunqueaccertamento sull’entità del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. e sulla sua situazionedebitoria, con la conseguenza che neanche sotto questo profilo poteva considerarsiprovato un pregiudizio per il ceto creditorio.2.5 Con il quinto motivo si deducono violazione di legge e manifesta illogi-cità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod, proc. pen., conriguardo al concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.La sentenza impugnata deduce infatti la responsabilità dell’imputato dal sempliceruolo di dominus dell’impresa senza però approfondire il tema del suo concretoapporto all’operazione di conferimento d’azienda (che peraltro la Corte d’Appellodefinisce alternativamente “conferimento senza oneri” e “distrazione” così mo-strando un’incertezza di fondo sulla qualificazione del reato come bancarotta frau-dolenta per distrazione o bancarotta impropria da operazioni dolose).2.6 Con il sesto motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motiva-zione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod, proc. pen., con riguardo al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d’Appello ne hainfatti negato il beneficio sulla base della strumentalizzazione da parte del Ferridella giovanissima titolare dell’impresa e su una serie di precedenti che, però,contraddittoriamente, sono stati ritenuti troppo risalenti nel tempo per giustificarel’applicazione della recidiva. Non si è inoltre tenuto conto di un elemento prospet-tato dalla difesa e cioè la limitata entità del danno patito dai creditori.2.7 Con il settimo motivo si censura il vizio di motivazione della sentenza,ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod, proc. pen., con riguardo alla commisurazionedella pena accessoria in misura nettamente superiore alla pena principale. A frontedi un’entità di quest’ultima pari a tre anni di reclusione, infatti, la pena accessoriaè stata indicata in cinque anni senza però fornire alcuna spiegazione effettiva inordine a tale scollamento.2.8 Si deduce inoltre vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod,proc. pen., con riguardo al rigetto della richiesta di sostituzione della reclusionecon una delle pene previste dall’art. 20 bis cod. pen. La Corte d’Appello ha sotto-lineato l’assenza di esplicita dichiarazione dell’imputato o di procura del difensore,trascurando che il [OSCURATO:PERSONA] era presente in aula quando la richiesta è stata formulata.Inoltre, nel merito della richiesta, si è posto l’accento esclusivamente sulla perso-nalità deviante dell’imputato e, dunque, manca sul punto una motivazione suffi-cientemente approfondita.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Cortedi cassazione ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. Il difensore di parte civile ha depositato conclusioni scritte chiedendo ilrigetto del ricorso e la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di questogrado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo.1 La sentenza impugnata, al pari dell’originaria imputazione, contiene unerrore di diritto nella parte in cui fonda la responsabilità dell’imputato sul ricono-scimento della qualifica soggettiva di amministratore di fatto. La figura dell’ammi-nistratore è peculiare dell’impresa esercitata in forma societaria e, per quanto quirileva, è oggetto di una specifica ipotesi di estensione della responsabilità penaleper i fatti di bancarotta fraudolenta ai sensi dell’art. 223 l. fall., che fa appuntoriferimento, fra l’altro, agli amministratori “di società dichiarate fallite”. L’ammini-stratore di fatto è, dal canto suo, nozione di elaborazione giurisprudenziale che simuove comunque nel solco dell’esercizio dell’impresa da parte di società. La sen-tenza impugnata, per avvalorare l’attribuzione di tale qualifica al [OSCURATO:PERSONA], esplicitanumerosi rinvii a norme, sia penali che extra-penali, che nondimeno presuppon-gono il riferimento alla disciplina delle società (si pensi all’art. 2639 cod. civ., agliartt. 147, 2° comma e 223 e seguenti l. fall.: p. 5 sentenza cit.). Detto questo,appare evidente l’erroneità dell’impostazione di fondo della Corte d’Appello, vistoche, nel caso di specie, si tratta del fallimento non di una società ma di un’impresaindividuale. E’ altrettanto indubbio che sia la legge penale speciale sia l’elabora-zione giurisprudenziale che su di essa si è innestata non ignorino il fenomenodell’ingerenza nell’attività d’impresa da parte di un soggetto che, formalmente,non rivesta la qualità di imprenditore individuale. Si tenga conto dell’art. 227 l.fall., che prevede l’estensione all’institore, figura a sua volta disciplinata dall’art.2203 cod. civ., della responsabilità per taluni reati fallimentari (peraltro senza ne-cessità, a tal fine, di una formale estensione della dichiarazione di fallimento: v.,al riguardo, la pronuncia di questa Sezione n. 29585 del 14/5/2014, RV 260491-01). Si considerino altresì la fattispecie dell’imprenditore occulto e della possibilità,ripetutamente presa in esame dalla giurisprudenza di questa Corte, di un concorsodell’extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta documentale o per distrazione(v., ex multis, 5, n. 4710 del 14/10/2019, Rv. 278156 – 02). Ebbene, appare evi-dente che, a causa dell’erronea attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di amministra-tore di fatto, la sentenza impugnata ha omesso l’esame dei profili fin qui elencati,lasciando completamente in ombra, di conseguenza, il tema dell’individuazione edel connesso inquadramento giuridico della responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA]. Il vizioè pertanto duplice: da un lato, vi è l’erronea applicazione al caso concreto delledisposizioni in materia di responsabilità penale dell’amministratore della società;dall’altro, in stretto collegamento con il profilo appena esaminato, sono ravvisabilil’erroneità e il difetto della motivazione con riferimento ai presupposti e alla qua-lificazione del titolo della responsabilità penale.2. Per le ragioni fin qui spiegate il ricorso deve essere accolto, con paralleloassorbimento di tutti i motivi successivi al primo: la sentenza impugnata deveessere dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Bariche, nel motivare circa il ruolo da attribuire al [OSCURATO:PERSONA], nella libera valutazione delleemergenze probatorie, si atterrà ai principi di diritto sin qui illustrati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di Appello di Bari.Così è deciso, 13/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]
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