CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 49665/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/03/2022 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 5 aprile 2019, il Tribunale di Catanzaro, a norma dell'art. 24, d.lgs. n. 159 del 2011, disponeva la confisca di un capannone sito nel comune di Guardavalle di quella provincia, loc. Vescovado, intestato ad [OSCURATO:PERSONA], moglie separata di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso. La Corte d'appello di Catanzaro, adita dagli interessati, confermava tale I. decisione con provvedimento del 3 agosto 2020. Con sentenza n. 19655 del 17 marzo 2021, la Corte di cassazione, sempre su ricorso degli interessati, annullava con rinvio il decreto d'appello, rilevando che era stata «del tutto omessa la valutazione circa il contenuto della consulenza contabile integrativa, redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], su incarico dei difensori dei ricorrenti», che, «secondo la prospettazione della difesa di [OSCURATO:PERSONA] (...), avrebbe consentito di superare le osservazioni espresse dal Tribunale in punto di sproporzione». La Corte di appello di Catanzaro, dunque, con decreto del 15 marzo scorso, all'esito del giudizio di rinvio, ha nuovamente confermato la misura ablativa, osservando: che il consulente della difesa, nel calcolo della spesa effettiva familiare, si era discostato in maniera apodittica dagli indici elaborati dall'Istat; che esso aveva considerato un periodo dal 1996 al 2013, molto più ampio rispetto a quello d'interesse, essendo stato l'immobile realizzato nel 1998; che le differenze di reddito da lui indicate fino agli anni 2001-2002, rispetto a quanto ritenuto dagli inquirenti, sono minime e non tali da giustificare l'esborso di quasi 175.000 euro, occorso per la realizzazione del bene; che, nei suoi calcoli, quegli aveva inserito una posta attiva di oltre 46.000 euro non conferente, trattandosi di somma riscossa dagli interessati nell'anno 2002, e quindi dopo la costruzione dell'immobile. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'Origlia, con atto del proprio difensore, che lamenta la violazione degli artt. 24, d.lgs. n. 159 del 2011, e 627, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello ravvisato il divario cronologico tra il periodo oggetto d'interesse ed i risultati della consulenza di parte, senza considerare la documentazione ad essa allegata, dalla quale si sarebbe potuto rilevare: che l'Origlia aveva prodotto redditi da lavoro sin dal 1984; che il suo conto corrente, al dicembre del 1996, presentava una giacenza attiva di «20000,00 di lire» (così, testuale); che i lavori di edificazione del capannone erano proseguiti almeno fino all'anno 2000, come risulta da due fatture di «lire 33816,00» e «lire 2.0000,00» (anche in questo caso le cifre sono quelle così indicate in ricorso). Così facendo, dunque, secondo la difesa, la Corte d'appello sarebbe giunta ad un giudizio fallace di sproporzione tra il valore del bene confiscato e le capacità reddituali lecite del proposto e del suo nucleo familiare. 3. Ricorre, con atto del proprio difensore e procuratore speciale, anche la terza interessata Geracitano, che lamenta anch'ella l'erroneità della valutazione di sproporzione compiuta dai giudici di merito e, per l'effetto, la violazione della disciplina normativa di riferimento. Gli argomenti di confutazione possono riassumersi nei termini seguenti: — i dati Istat rappresentano soltanto generiche medie statistiche, non aderenti, in particolare, ai dati di spesa rilevabili nell'Italia meridionale;— nello specifico, la famiglia Origlia-Geracitano non affrontava spese per voci considerate in quegli indici, quali i beni alimentari di origine agricola, che essa produceva in proprio, ed i canoni di locazione, disponendo di abitazione di proprietà; — gli investigatori non hanno considerato ulteriori introiti, quali le somme percepite dalla ricorrente a titolo d'indennità di disoccupazione, i risparmi da redditi da lavoro accumulati da Origlia nel periodo 1984-1997, la somma di 15.000 euro donata alla ricorrente dal proprio padre nel 1998; — lo scostamento tra i dati reddituali elaborati dall'accusa e le provvidenze invece effettivamente percepite dal nucleo familiare è, dunque, di circa 110.000 euro; — tali risultanze derivano dalla combinata lettura delle due relazioni predisposte dal consulente Brognieri nel 2019 e nel 2020 e dalla documentazione ad entrambe allegata, mentre il giudice di rinvio ha pretermesso ogni valutazione della prima di esse, così venendo meno al compito motivazionale devolutogli dalla sentenza rescindente. 3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, in quanto la motivazione del provvedimento impugnato non sarebbe meramente apparente e, quindi, sindacabile in questa sede. 4. Entrambi i ricorsi non possono essere ammessi, perché proposti per motivi non consentiti e, comunque, generici. 4.1. A norma dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (che sostanzialmente ha recepito quanto già in precedenza disposto dall'art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575), il ricorso per cassazione avverso il decreto reso dalla Corte di appello in materia di misure di prevenzione è consentito esclusivamente per violazione di legge. Per effetto di tale precisa scelta normativa, di sicura compatibilità costituzionale (vds. Sez. 2, n. 2566 del 19/12/2014, deo. 2015, Leotta, Rv. 261954, che ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione), è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta della motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi invece denunciare con il ricorso solamente il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto al giudice d'appello dal comma 2 del medesimo art. 10 (in questi termini, sebbene con riferimento alla disciplina previgente, tuttavia sostanzialmente identica, per tutte, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). Ipotesi, quella della motivazione inesistente - od anche soltanto apparente - del provvedimento, che ricorre quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte, il quale, singolarmente considerato, sia tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (così, tra molte altre, Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). 4.2. Nel caso specifico, i ricorrenti, dietro lo schermo formale della dedotta violazione dell'art. 24, d.lgs. n. 159 del 2011, delle norme da esso richiamate, nonché della disciplina processuale, in realtà si dolgono del percorso argomentativo seguito dal provvedimento impugnato per la giustificazione dell'esistenza dei presupposti applicativi della confisca, non già dell'assenza o della pura fittizietà della motivazione su un profilo decisivo. La Corte d'appello, in effetti, raccogliendo le sollecitazioni della sentenza rescindente, si è misurata specificamente con le consulenze contabili prodotte dalle difese, sostenendone motivatamente l'inconcludenza. In proposito, si presenta decisivo, in particolare, il rilievo di quei giudici sulla sostanziale congruenza tra i dati reddituali indicati dal consulente e quelli elaborati dalla Guardia di finanza per gli anni fino al 2000-2002, quelli, cioè, in cui l'immobile confiscato è stato pressochè interamente realizzato: con la conseguenza che il giudizio di sproporzione risulta inattaccabile. Le contrarie censure difensive sul punto, infatti, rimangono generiche, poiché non spiegano in dettaglio quando si siano verificate le ulteriori entrate indicate e quale ne sia stato l'effettivo importo: ciò dicasi, in particolare, per le indennità versate alla Geracitano dall'I.n.p.s. e per i redditi da lavoro che avrebbe prodotto Origlia, oltre che per i risparmi che costoro sarebbero riusciti a trarne. In tal modo, tali allegazioni non permettono di rilevare - con l'evidenza indispensabile per ritenere che la Corte d'appello abbia pretermesso un dato indiscutibilmente capace di condurre ad un diverso giudizio sul punto - se l'ammontare di quegli ulteriori redditi fosse tale da rendere congruo l'esborso sostenuto per la costruzione del capannone con le complessive disponibilità finanziarie effettive del nucleo familiare. 5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro per ognuno di essi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese