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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22430/2026

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in virtù di procura specialesu foglio allegato in calce alla memoria di costituzione in data 26.11.2025 dinuovi difensori, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; idifensori hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.; elettivamente domiciliatain Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Riccio.RICORRENTEcontroMINISTERO delle IMPRESE e del MADE in ITALY – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in personadel Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale delloNumero registro generale 12237/2025Numero sezionale 2791/2026Numero di raccolta generale 22430/2026Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia perData pubblicazione 30/06/2026legge.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1992/2025 della Corte d’appello di Roma,udita la relazione nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],RILEVATO CHE1.

La SACE Industria per l’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto ricorsoper cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1992/2025;ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguentestatuizione anche in ordine alle spese di lite.Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha depositato controricorso; hachiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.2.

Il consigliere delegato ha formulato proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ.datata 21.10.2025 di definizione del giudizio in dipendenza della ritenutainammissibilità del ricorso.3.

Con istanza depositata in data 28.11.2025 la SACE Industria perl’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha chiesto che la causa venga decisa.4.

La ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria il controricorrente.CONSIDERATO CHE5.

Il consigliere delegato – lo si è anticipato - ha formulato proposta ex art.380 bis cod. proc. civ. datata 21.10.2025 di definizione del giudizio indipendenza della ritenuta inammissibilità del ricorso del seguente tenore: Il ricorso appare inammissibile per violazione dell’art. 366 n° 3 cod. proc.civ.Numero registro generale 12237/2025Numero sezionale 2791/2026Numero di raccolta generale 22430/2026Data pubblicazione 30/06/2026Il nuovo testo di tale articolo, introdotto dal d.lgs. n° 149 del 2022, richiedela chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motividi ricorso.L’esposizione sommaria dei fatti di causa ha l’essenziale funzione di metterela Corte di cassazione di valutare immediatamente la rilevanza, la specificità ela pertinenza dei motivi di ricorso.In particolare, da tale esposizione devono risultare le posizioni processualidelle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati, causa petendie petitum, nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tuttoquesto ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivocoacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolverealla Suprema Corte un’attività di estrapolazione della materia del contendere,che è riservata invece al ricorrente.Nella presente vicenda, non aiuta neppure la lettura dei motivi di ricorso,anche se, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, si deveescludere, comunque, che i motivi, deputati ad esporre gli argomenti difensivi,possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti dicausa.Sui principi sopra esposti si veda, per tutte, Cass., sez.

I, 19 aprile 2024, n°10594 .6. [OSCURATO:PERSONA] reputa di condividere e recepire integralmente la surriferitaproposta di definizione del giudizio.E difatti l’esperito ricorso è del tutto deficitario in relazione all’onere, di cuiall’art. 366, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., della “chiara esposizione dei fatti dellacausa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso”.La ricorrente, dunque, non ha assolto l’onere anzidetto.Numero registro generale 12237/2025Numero sezionale 2791/2026Numero di raccolta generale 22430/2026Data pubblicazione 30/06/20267.

Soccorre, perciò, l’elaborazione di questa Corte.Ovvero l’insegnamento secondo cui, per soddisfare il requisito impostodall’art. 366, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve indicare,in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fattidi causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con ipresupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in modo daconsentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione dellacontroversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti delprocesso, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati adesporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad unaprecisa enucleazione dei fatti di causa (cfr. Cass. (ord.) 3.11.2020, n. 24432;Cass. sez. un. 22.5.2014, n. 11308 (Rv. 630843-01)).Ovvero l’insegnamento secondo cui, per soddisfare il requisito impostodall’art. 366, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione devecontenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare leposizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono statiformulati “causa petendi” e “petitum”, nonché degli argomenti dei giudici deisingoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessaopera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi,perché tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un’attività di estrapolazionedella materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente; pertanto, ilrequisito non è adempiuto laddove i motivi di censura si articolino inun’inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanzeistruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso,argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primoNumero registro generale 12237/2025Numero sezionale 2791/2026Numero di raccolta generale 22430/2026grado (cfr. Cass. (ord.) 28.5.2018, n. 13312.

Cfr. altresì Cass. (ord.) 12.1.2024,Data pubblicazione 30/06/2026n. 1352; Cass. (ord.) 21.6.2025, n. 16618; Cass. 27.10.2025, n. 28508).8.

Ulteriormente questa Corte ha puntualizzato che il rispetto delleprefigurazioni di cui, peraltro, al n. 3 del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ. noncontrasta con le prescrizioni della Convenzione E.D.U.Più esattamente, si è chiarito che, ai fini del rispetto dei limiti contenutisticidi cui all’art. 366, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., il ricorso per cassazionedeve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e dellasinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di dirittodella vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte, in mododa offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’interavicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risoltein maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambitodella tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 cod. proc. civ.; l’inosservanza di taledovere pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscural’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravatae, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi incontrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela deldiritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali econvenzionali del giusto processo (artt. 111, 2° co., Cost. e 6 C.E.D.U.), senzagravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (cfr. Cass. 30.4.2020,n. 8425.

Cfr. altresì Cass. sez. un. (ord.) 30.11.2021, n. 37552 (Rv. 662971-01), secondo cui l'inosservanza dei doveri di cui all’art. 366, 1° co., n. 3 e n. 4,cod. proc. civ. può condurre ad una declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione soltanto quando – ed è senz’altro il caso di specie - si risolvaNumero registro generale 12237/2025Numero sezionale 2791/2026Numero di raccolta generale 22430/2026Data pubblicazione 30/06/2026in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichil’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata).9.

I rilievi di cui alla memoria della ricorrente non valgono in nessun caso adincrinare le ragioni di cui alla proposta di definizione anticipata (cfr. Cass. (ord.)17.7.2025, n. 19811, secondo cui l’inammissibilità, con la quale è sanzionata lanullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo del motivo di ricorso percassazione che sia carente degli elementi costitutivi necessari, ha caratterestrettamente processuale, in quanto attiene alla forma-contenuto dell’atto, e,poiché deve valutarsi al momento della proposizione dell'impugnazione, non puòessere sanata successivamente con la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 cod.proc. civ.).10.

In conclusione, il riscontro nella specie dell’inammissibilità del ricorso percassazione per inottemperanza all’onere di cui all’art. 366, 1° co., n. 3, cod.proc. civ. non contrasta con le indicazioni di cui alla sentenza del 28 ottobre2021 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (n. 55064/11), secondo cui ildiritto di accesso a un tribunale, garantito dall’art. 6, comma 1, CEDU, deveessere concreto ed effettivo e non teorico e illusorio; cosicché le norme chelimitano l’accesso a un tribunale e le procedure che disciplinano l’esercizio delpotere di impugnazione, devono essere chiare e prevedibili per il ricorrente edanche proporzionate dal punto di vista delle conseguenze che derivano dalleviolazioni di norme processuali.11.

In dipendenza dell’inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannataa rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.La liquidazione segue come da dispositivo.12.

Ai sensi dell’art. 380 bis, 3° co., cod. proc. civ., se la parte ha chiesto ladecisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e laNumero registro generale 12237/2025Numero sezionale 2791/2026Numero di raccolta generale 22430/2026Data pubblicazione 30/06/2026Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, si applicano il 3° co. e il4° co. dell’art. 96 cod. proc. civ.La ricorrente deve quindi, ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ., esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, di una sommaequitativamente determinata in misura pari all’importo degli onorari di giudiziononché, ai sensi dell’art. 96, 4° co., cod. proc. civ., al pagamento, in favoredella cassa delle ammende, di una somma pari ad euro 2.500,00.13.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, SACE Industria per l’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, arimborsare al controricorrente, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, lespese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro6.000,00, oltre spese prenotate a debito;condanna la ricorrente, SACE Industria per l’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, apagare al controricorrente, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensidell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ., la somma di euro 6.000,00;condanna la ricorrente, SACE Industria per l’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, apagare alla cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, 4° co., cod. proc. civ., lasomma di euro 2.500,00;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaNumero registro generale 12237/2025Numero sezionale 2791/2026Numero di raccolta generale 22430/2026Data pubblicazione 30/06/2026ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 23 giugno 2026.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in virtù di procura specialesu foglio allegato in calce alla memoria di costituzione in data 26.11.2025 dinuovi difensori, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; idifensori hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.; elettivamente domiciliatain Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Riccio.RICORRENTEcontroMINISTERO delle IMPRESE e del MADE in ITALY – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in personadel Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale delloNumero registro generale 12237/2025Numero sezionale 2791/2026Numero di raccolta generale 22430/2026Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia perData pubblicazione 30/06/2026legge.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1992/2025 della Corte d’appello di Roma,udita la relazione nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],RILEVATO CHE1. La SACE Industria per l’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto ricorsoper cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1992/2025;ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguentestatuizione anche in ordine alle spese di lite.Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha depositato controricorso; hachiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.2. Il consigliere delegato ha formulato proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ.datata 21.10.2025 di definizione del giudizio in dipendenza della ritenutainammissibilità del ricorso.3. Con istanza depositata in data 28.11.2025 la SACE Industria perl’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha chiesto che la causa venga decisa.4. La ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria il controricorrente.CONSIDERATO CHE5. Il consigliere delegato – lo si è anticipato - ha formulato proposta ex art.380 bis cod. proc. civ. datata 21.10.2025 di definizione del giudizio indipendenza della ritenuta inammissibilità del ricorso del seguente tenore: Il ricorso appare inammissibile per violazione dell’art. 366 n° 3 cod. proc.civ.Numero registro generale 12237/2025Numero sezionale 2791/2026Numero di raccolta generale 22430/2026Data pubblicazione 30/06/2026Il nuovo testo di tale articolo, introdotto dal d.lgs. n° 149 del 2022, richiedela chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motividi ricorso.L’esposizione sommaria dei fatti di causa ha l’essenziale funzione di metterela Corte di cassazione di valutare immediatamente la rilevanza, la specificità ela pertinenza dei motivi di ricorso.In particolare, da tale esposizione devono risultare le posizioni processualidelle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati, causa petendie petitum, nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tuttoquesto ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivocoacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolverealla Suprema Corte un’attività di estrapolazione della materia del contendere,che è riservata invece al ricorrente.Nella presente vicenda, non aiuta neppure la lettura dei motivi di ricorso,anche se, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, si deveescludere, comunque, che i motivi, deputati ad esporre gli argomenti difensivi,possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti dicausa.Sui principi sopra esposti si veda, per tutte, Cass., sez. I, 19 aprile 2024, n°10594 .6. [OSCURATO:PERSONA] reputa di condividere e recepire integralmente la surriferitaproposta di definizione del giudizio.E difatti l’esperito ricorso è del tutto deficitario in relazione all’onere, di cuiall’art. 366, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., della “chiara esposizione dei fatti dellacausa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso”.La ricorrente, dunque, non ha assolto l’onere anzidetto.Numero registro generale 12237/2025Numero sezionale 2791/2026Numero di raccolta generale 22430/2026Data pubblicazione 30/06/20267. Soccorre, perciò, l’elaborazione di questa Corte.Ovvero l’insegnamento secondo cui, per soddisfare il requisito impostodall’art. 366, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve indicare,in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fattidi causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con ipresupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in modo daconsentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione dellacontroversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti delprocesso, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati adesporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad unaprecisa enucleazione dei fatti di causa (cfr. Cass. (ord.) 3.11.2020, n. 24432;Cass. sez. un. 22.5.2014, n. 11308 (Rv. 630843-01)).Ovvero l’insegnamento secondo cui, per soddisfare il requisito impostodall’art. 366, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione devecontenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare leposizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono statiformulati “causa petendi” e “petitum”, nonché degli argomenti dei giudici deisingoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessaopera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi,perché tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un’attività di estrapolazionedella materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente; pertanto, ilrequisito non è adempiuto laddove i motivi di censura si articolino inun’inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanzeistruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso,argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primoNumero registro generale 12237/2025Numero sezionale 2791/2026Numero di raccolta generale 22430/2026grado (cfr. Cass. (ord.) 28.5.2018, n. 13312. Cfr. altresì Cass. (ord.) 12.1.2024,Data pubblicazione 30/06/2026n. 1352; Cass. (ord.) 21.6.2025, n. 16618; Cass. 27.10.2025, n. 28508).8. Ulteriormente questa Corte ha puntualizzato che il rispetto delleprefigurazioni di cui, peraltro, al n. 3 del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ. noncontrasta con le prescrizioni della Convenzione E.D.U.Più esattamente, si è chiarito che, ai fini del rispetto dei limiti contenutisticidi cui all’art. 366, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., il ricorso per cassazionedeve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e dellasinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di dirittodella vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte, in mododa offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’interavicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risoltein maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambitodella tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 cod. proc. civ.; l’inosservanza di taledovere pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscural’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravatae, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi incontrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela deldiritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali econvenzionali del giusto processo (artt. 111, 2° co., Cost. e 6 C.E.D.U.), senzagravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (cfr. Cass. 30.4.2020,n. 8425. Cfr. altresì Cass. sez. un. (ord.) 30.11.2021, n. 37552 (Rv. 662971-01), secondo cui l'inosservanza dei doveri di cui all’art. 366, 1° co., n. 3 e n. 4,cod. proc. civ. può condurre ad una declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione soltanto quando – ed è senz’altro il caso di specie - si risolvaNumero registro generale 12237/2025Numero sezionale 2791/2026Numero di raccolta generale 22430/2026Data pubblicazione 30/06/2026in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichil’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata).9. I rilievi di cui alla memoria della ricorrente non valgono in nessun caso adincrinare le ragioni di cui alla proposta di definizione anticipata (cfr. Cass. (ord.)17.7.2025, n. 19811, secondo cui l’inammissibilità, con la quale è sanzionata lanullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo del motivo di ricorso percassazione che sia carente degli elementi costitutivi necessari, ha caratterestrettamente processuale, in quanto attiene alla forma-contenuto dell’atto, e,poiché deve valutarsi al momento della proposizione dell'impugnazione, non puòessere sanata successivamente con la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 cod.proc. civ.).10. In conclusione, il riscontro nella specie dell’inammissibilità del ricorso percassazione per inottemperanza all’onere di cui all’art. 366, 1° co., n. 3, cod.proc. civ. non contrasta con le indicazioni di cui alla sentenza del 28 ottobre2021 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (n. 55064/11), secondo cui ildiritto di accesso a un tribunale, garantito dall’art. 6, comma 1, CEDU, deveessere concreto ed effettivo e non teorico e illusorio; cosicché le norme chelimitano l’accesso a un tribunale e le procedure che disciplinano l’esercizio delpotere di impugnazione, devono essere chiare e prevedibili per il ricorrente edanche proporzionate dal punto di vista delle conseguenze che derivano dalleviolazioni di norme processuali.11. In dipendenza dell’inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannataa rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.La liquidazione segue come da dispositivo.12. Ai sensi dell’art. 380 bis, 3° co., cod. proc. civ., se la parte ha chiesto ladecisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e laNumero registro generale 12237/2025Numero sezionale 2791/2026Numero di raccolta generale 22430/2026Data pubblicazione 30/06/2026Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, si applicano il 3° co. e il4° co. dell’art. 96 cod. proc. civ.La ricorrente deve quindi, ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ., esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, di una sommaequitativamente determinata in misura pari all’importo degli onorari di giudiziononché, ai sensi dell’art. 96, 4° co., cod. proc. civ., al pagamento, in favoredella cassa delle ammende, di una somma pari ad euro 2.500,00.13. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, SACE Industria per l’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, arimborsare al controricorrente, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, lespese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro6.000,00, oltre spese prenotate a debito;condanna la ricorrente, SACE Industria per l’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, apagare al controricorrente, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensidell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ., la somma di euro 6.000,00;condanna la ricorrente, SACE Industria per l’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, apagare alla cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, 4° co., cod. proc. civ., lasomma di euro 2.500,00;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaNumero registro generale 12237/2025Numero sezionale 2791/2026Numero di raccolta generale 22430/2026Data pubblicazione 30/06/2026ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 23 giugno 2026.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
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