CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23699/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4• FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 582 e 585 c.p. per aver cagionato, in concorso con persona non identificata, a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali considerate guaribili in giorni trenta; -rilevato che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore, articolando quattro motivi, con i quali deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione quanto all'affermata responsabilità del ricorrente, al riconoscimento della contestata aggravante dell'uso delle armi (di cui all'art. 585, comma 1, c.p.), al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, finalizzata all'acquisizione di una nuova perizia volta a riconoscere all'imputato il vizio parziale di mente; -ritenuto che: - il primo motivo proposto, risulta generico perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, e non è sorretto da concreta specificità censoria, mancando di confrontarsi in maniera critica e puntuale con le argomentazioni giuridiche, da ritenersi assolutamente condivisibili, poste dalla sentenza impugnata a fondamento della statuizione di responsabilità penale dell'imputato, fondate sulle dichiarazioni del Farissi ritenuto pienamente attendibile; - il secondo motivo è anch'esso generico, laddove, nell'affermare la mancata utilizzazione da parte del ricorrente di armi da taglio, contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 585 comma 1 c.p. confrontandosi soltanto parzialmente con quanto affermato espressamente dai giudici di merito nella sentenza impugnata, la quale ha dato atto che le lesioni riportate dalla persona offesa erano - in quanto perfettamente compatibili con l'utilizzazione di tale strumento d'offesa - provocate utilizzando un martello, la cui utilizzazione invero, comunque sufficiente perché possa ritenersi integrata l'aggravante de quo, non è stata specificamente contestata nei motivi di ricorso; - il terzo motivo proposto - in punto di trattamento sanzionatorio - afferisce, da un lato, a statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze implicanti una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia invece sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., Sentenza n. 10713 del 25.02.2010, Contaldo, Rv. 245931), e afferisce, dall'altro lato, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il quale, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, è sufficiente sia motivato attraverso un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti - come avvenuto nel caso che ci occupa in riferimento alla gravità della condotta posta in essere (vedasi pag. 8 ultimo capoverso della sentenza impugnata); - il quarto motivo proposto si risolve in mera critica, generica e non adeguatamente motivata, a poteri officiosi del giudice di merito legittimamente esercitati, tengo conto peraltro della congrua ed ampia motivazione resa sul punto nella sentenza impugnata in relazione al fatto chepin tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello. (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014); - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d