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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46608/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23265/23 Catalano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché oltre che generico è anche manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente con specifico riguardo all'insussistenza dell'esimente dello stato di necessità (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23265/23 Catalano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché oltre che generico è anche manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente con specifico riguardo all'insussistenza dell'esimente dello stato di necessità (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/1
Sentenza Cassazione n. 46608/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris