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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08488/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6903-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -incorporante la [OSCURATO:PERSONA]-in 1892 persona del procuratore sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 64/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 28/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Messina, rigettato quello in via incidentale proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del gravame in via principale interposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. [OSCURATO:PERSONA] di Gotto [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato la domanda dal primo nei confronti di quest'ultima originariamente spiegata di restituzione di somma «relativa ad un bonifico apparentemente effettuato on line in data 14/12/2011», trattandosi di operazione asseritamente «non ... effettuata dal correntista, né dallo stesso autorizzata».

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Grasso propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( incorporante la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ), che ha presentato anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo il ricorrente denunzia «violazione o falsa applicazione» degli artt. 2050 c.c., 115, 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia valutato «in modo del tutto abnorme ed errato» l'«unica prova offerta dalla banca», essendosi i fatti di causa «verificati il 14/12/2011 cioè otto giorni prima che il Grasso sottoscrivesse il contratto di multicanalità e gli venisse consegnato il token - vedi denuncia querela».

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.Va anzitutto osservato che in violazione del requisito a pena d'inammissibilità prescritto all'art. 366, 1° co. n. 3, c.p.c. la sommaria esposizione del fatto non consente invero di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto e di cogliere il significato delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.

A fortiori in quanto l'odierno ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [in particolare al contratto di conto corrente bancario stipulato con «la [OSCURATO:PERSONA] spa agenzia di Milazzo oggi [OSCURATO:PERSONA]», alla «denuncia querela ... presso la Polizia di Stato di Milazzo ( doc. 1 )», al «contratto di multicanalità ( doc. 5 )», alle «condizioni contrattuali artt. 9/bis e 9/ter», a «tutte le altre prove offerte», alla «circostanza documentalmente provata che il suo computer fosse protetto da un sistema aggiornato di antivirus», all'«ipotesi di un attacco hacker sui sistemi remoti della banca»] senza invero debitamente riportarli -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- nel ricorso né fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità ( v.

Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v.

Cass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez.

Un., 19/4/2016, n. 7701 ).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v.

Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( v.

Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ).

L'accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata nell'impugnata decisione rimangono pertanto dall'odierno ricorrente non idoneamente censurati.

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v.

Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).

E' al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n.21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ).

Senza sottacersi che l'odierno ricorrente denunzia ( anche ) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. senza osservare i criteri da questa Corte al riguardo enunziati ( v.

Cass., 10/6/2016, n. 11892; Cass. n. 16598 del 2016; Cass., Sez.

Un., n. 20687 del 2020).

Del pari non può sottacersi che, a fronte dell'accertamento nella specie operato dalla corte di merito e delle conclusioni dalla medesima conseguentemente raggiunte, l'odierno ricorrente si limita invero a ribadire la propria non accolta tesi difensiva inammissibilmente in termini di mera contrapposizione, tra l'altro prospettanti un'inammissibile rivalutazione delle emergenze processuali e probatorie comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, solamente al giudice di merito spettando individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443). (t-k' ,ú& 3,k:\.,n,N\ kAAA-,( kANKJ.k-t.-c-V xi\o‘k. 'Y1 CoW-tvr— (2J-te._ (m,41‘,,,/.2.1-„,),,,,,( Z ~A.< rk.ivrbei( (-\ lvtAtk4..0 Avtholb, `k-RL \Ami- tvp,44,A, AA-kAkt ‘-"k/t.

Q 'kit,tiCUiv 1.-Ck. `ì k(AA-1 Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modi?. dalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'eventuale ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6903-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -incorporante la [OSCURATO:PERSONA]-in 1892 persona del procuratore sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 64/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 28/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Messina, rigettato quello in via incidentale proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del gravame in via principale interposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. [OSCURATO:PERSONA] di Gotto [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato la domanda dal primo nei confronti di quest'ultima originariamente spiegata di restituzione di somma «relativa ad un bonifico apparentemente effettuato on line in data 14/12/2011», trattandosi di operazione asseritamente «non ... effettuata dal correntista, né dallo stesso autorizzata». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Grasso propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( incorporante la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ), che ha presentato anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo il ricorrente denunzia «violazione o falsa applicazione» degli artt. 2050 c.c., 115, 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia valutato «in modo del tutto abnorme ed errato» l'«unica prova offerta dalla banca», essendosi i fatti di causa «verificati il 14/12/2011 cioè otto giorni prima che il Grasso sottoscrivesse il contratto di multicanalità e gli venisse consegnato il token - vedi denuncia querela». Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.Va anzitutto osservato che in violazione del requisito a pena d'inammissibilità prescritto all'art. 366, 1° co. n. 3, c.p.c. la sommaria esposizione del fatto non consente invero di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto e di cogliere il significato delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata. A fortiori in quanto l'odierno ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [in particolare al contratto di conto corrente bancario stipulato con «la [OSCURATO:PERSONA] spa agenzia di Milazzo oggi [OSCURATO:PERSONA]», alla «denuncia querela ... presso la Polizia di Stato di Milazzo ( doc. 1 )», al «contratto di multicanalità ( doc. 5 )», alle «condizioni contrattuali artt. 9/bis e 9/ter», a «tutte le altre prove offerte», alla «circostanza documentalmente provata che il suo computer fosse protetto da un sistema aggiornato di antivirus», all'«ipotesi di un attacco hacker sui sistemi remoti della banca»] senza invero debitamente riportarli -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- nel ricorso né fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ). L'accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata nell'impugnata decisione rimangono pertanto dall'odierno ricorrente non idoneamente censurati. Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ). E' al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n.21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). Senza sottacersi che l'odierno ricorrente denunzia ( anche ) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. senza osservare i criteri da questa Corte al riguardo enunziati ( v. Cass., 10/6/2016, n. 11892; Cass. n. 16598 del 2016; Cass., Sez. Un., n. 20687 del 2020). Del pari non può sottacersi che, a fronte dell'accertamento nella specie operato dalla corte di merito e delle conclusioni dalla medesima conseguentemente raggiunte, l'odierno ricorrente si limita invero a ribadire la propria non accolta tesi difensiva inammissibilmente in termini di mera contrapposizione, tra l'altro prospettanti un'inammissibile rivalutazione delle emergenze processuali e probatorie comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, solamente al giudice di merito spettando individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443). (t-k' ,ú& 3,k:\.,n,N\ kAAA-,( kANKJ.k-t.-c-V xi\o‘k. 'Y1 CoW-tvr— (2J-te._ (m,41‘,,,/.2.1-„,),,,,,( Z ~A.< rk.ivrbei( (-\ lvtAtk4..0 Avtholb, `k-RL \Ami- tvp,44,A, AA-kAkt ‘-"k/t. Q 'kit,tiCUiv 1.-Ck. `ì k(AA-1 Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modi?. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'eventuale ulteriore importo a titolo di
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