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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 11588/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 cod. pen., aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (fatto del 2.6.2007).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del Buda, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.

I) Violazione di legge, per non avere ritenuto estinto il reato per prescrizione, atteso che il raddoppio del termine di prescrizione non è più applicabile al reato in contestazione, a seguito della legge n. 41/2016 che ha introdotto la nuova ed autonoma fattispecie di reato dell'omicidio stradale.

II) Vizio di motivazione, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.1. Quanto al motivo sub I), va qui ribadito che, in tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sussiste un rapporto di continuità normativa tra la circostanza oggettiva ad effetto speciale prevista dall'art. 589 cod. pen., formalmente abrogata dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, e l'autonoma fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 589-bis cod. pen., in quanto la predetta circostanza aggravante è stata pedissequamente riprodotta quale elemento costitutivo della nuova fattispecie incriminatrice.

Consegue, in virtù della predetta continuità normativa, la correttezza del raddoppio del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma sesto, cod. pen. in relazione al reato di omicidio colposo commesso sotto il vigore della previgente normativa (cfr. Sez. 3, n. 15238 del 19/02/2020, Rv. 279383 - 01).

Nella specie, la Corte di appello ha, quindi, correttamente calcolato il raddoppio del termine prescrizionale di cui al comma sesto dell'art.157 cod. pen., cosicché il reato per cui si procede non è ancora estinto.

4.2. Quanto al motivo sub II), si deve richiamare il costante insegnamento di questa Corte, secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valorizzato, per il diniego, la presenza di precedenti penali a carico dell'imputato e la gravità della condotta tenuta in occasione del sinistro, caratterizzata da severa violazione di norme cautelari generiche e specifiche.

Trattasi di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] an ro [OSCURATO:PERSONA]( DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 cod. pen., aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (fatto del 2.6.2007). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del Buda, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Violazione di legge, per non avere ritenuto estinto il reato per prescrizione, atteso che il raddoppio del termine di prescrizione non è più applicabile al reato in contestazione, a seguito della legge n. 41/2016 che ha introdotto la nuova ed autonoma fattispecie di reato dell'omicidio stradale. II) Vizio di motivazione, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. Quanto al motivo sub I), va qui ribadito che, in tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sussiste un rapporto di continuità normativa tra la circostanza oggettiva ad effetto speciale prevista dall'art. 589 cod. pen., formalmente abrogata dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, e l'autonoma fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 589-bis cod. pen., in quanto la predetta circostanza aggravante è stata pedissequamente riprodotta quale elemento costitutivo della nuova fattispecie incriminatrice. Consegue, in virtù della predetta continuità normativa, la correttezza del raddoppio del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma sesto, cod. pen. in relazione al reato di omicidio colposo commesso sotto il vigore della previgente normativa (cfr. Sez. 3, n. 15238 del 19/02/2020, Rv. 279383 - 01). Nella specie, la Corte di appello ha, quindi, correttamente calcolato il raddoppio del termine prescrizionale di cui al comma sesto dell'art.157 cod. pen., cosicché il reato per cui si procede non è ancora estinto. 4.2. Quanto al motivo sub II), si deve richiamare il costante insegnamento di questa Corte, secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valorizzato, per il diniego, la presenza di precedenti penali a carico dell'imputato e la gravità della condotta tenuta in occasione del sinistro, caratterizzata da severa violazione di norme cautelari generiche e specifiche. Trattasi di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] an ro [OSCURATO:PERSONA]( DEPOSI