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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 33874/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Genova ha rigettato l'stanza di rescissione del giudicato formulata ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen. dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza n. 345/2022 che lo aveva condannato alla reclusione di anni uno emessa, in assenza, dal Tribunale di Imperia, in data 23/02/2022, divenuta irrevocabile in data 17/05/2022.

2. Il ricorso per cassazione è fondato su un solo motivo, con il quale viene denunciata violazione dell'art. 629 bis cod. proc. pen. .

Espone il ricorrente che: - nel procedimento oggetto della richiamata sentenza, il ricorrente aveva effettuato la nomina di un difensore fiduciario presso cui eleggeva domicilio, con comunicazione resa ai Carabinieri di Genova in data 22 luglio 2017; - il decreto di citazione a giudizio, emesso il 31/01/2018, era stato notificato al difensore fiduciario in proprio e quale domiciliatario, in data 24/08/2019; - alla prima udienza dibattimentale, in data 05/02/2020, il difensore di fiducia rinunciava al mandato, e il Tribunale nominava un difensore di ufficio, procedendo nella dichiarata assenza dell'imputato, mai comparso; - che il difensore di fiducia non aveva potuto comunicare al proprio assistito né la notifica, presso di sé, quale domiciliatario, del Decreto di citazione a giudizio, né la propria rinuncia al mandato non avendo conoscenza di alcun recapito del ricorrente.

Lamenta, quindi, che, erroneamente, la Corte di appello ha rigettato l'istanza diretta al conseguimento della rescissione del giudicato, sul rilievo che il ricorrente non avesse attuato alcun comportamento diligente finalizzato a contattare il difensore di fiducia onde rappresentare le proprie ragioni e avere conoscenza dell'andamento del processo, e, comunque, ascrivendo al difensore nominato in quella sede di non essersi attivato presso i carabinieri di Genova o presso gli istituti penitenziari, per reperire il cliente e comunicargli le informazioni suddette.

Sotto il primo profilo, rileva che il ricorrente era persona senza fissa dimora, e come, tra la nomina fiduciaria con contestuale elezione di domicilio e la notifica del D.C. erano intercorsi oltre due anni; quanto al secondo rilievo, evidenzia che nessuna norma impone al difensore gli adempimenti indicati dalla Corte di appello, e, quindi, essi non sono esigibili. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e va perciò dichiarato inammissibile. 1.Posto che la vocatio in judicium risulta correttamente eseguita presso il difensore di fiducia, domiciliatario, così individuato dall'imputato all'atto dell'identificazione da parte della polizia giudiziaria, correttamente, la Corte di appello, attivata con la istanza di rescissione del giudicato, ha ritenuto che la declaratoria di assenza dell'imputato non sia stata pronunciata, come dedotto, in presenza di una situazione di mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, che - per quanto rappresentato nel ricorso - in quanto senza fissa dimora, non sarebbe stato raggiunto dal difensore di fiducia, il quale non lo aveva reperito e non gli aveva potuto dare alcuna comunicazione della instaurazione del processo a suo carico.2.

In effetti, secondo il diritto vivente, la notifica all'imputato del decreto di citazione effettuata mediante la consegna al difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale, da cui sia derivata l'effettiva conoscenza del processo, ovvero la volontaria sottrazione alla sua conoscenza da parte del giudicabile, comporta la nullità della dichiarazione di assenza, mentre non sono nulli l'avviso ed il decreto suddetti (Sez. 6 , n. 19420 del 05/04/2022, Rv. 283264 - In motivazione la Corte ha precisato che solo al fine di procedere in assenza è richiesta, in aggiunta alla regolarità formale delle notifiche che precedono l'instaurazione del giudizio, la verifica dell'ulteriore requisito inerente alla effettiva conoscenza del processo).

3. Il principio di diritto che viene qui in rilievo è quello affermato dalle sezioni unite 'Ismail', che hanno affrontato la quaestio juris della legittimità della celebrazione del processo in absentia nei confronti dell'imputato, la dichiarazione della cui assenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., si sia fondata sul presupposto che l'indagato abbia eletto il domicilio presso il difensore di ufficio, nell'ipotesi in cui tale elezione sia avvenuta all'atto della sua identificazione da parte della polizia giudiziaria, con corrispondente nomina del difensore di ufficio.

Le Sezioni Unite hanno affermato che "Ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa".

3.1. Va, altresì, ricordato che, come statuito in altra pronuncia del Massimo consesso di legittimità, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" ( Sez..

U, n. 28912 del 28/02/2019 Cc. (dep. 03/07/2019 ), Innaro, Rv. 275716).

4. Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, si è al cospetto di una elezione di domicilio effettuata non in favore del difensore di ufficio nominato dalla polizia giudiziaria all'atto dell'identificazione, ma, come premesso, di una nomina fiduciaria che tale è rimasta per circa due anni.

La Corte di appello, nel caso in esame, ha, quindi, ritenuto che la mancata conoscenza del processo a suo carico fosse stata la conseguenza di colpevole inerzia dell'imputato, che, ben consapevole del procedimento a suo carico, aveva effettuato una nomina fiduciaria, poi disinteressandosi successivamente di contattare il difensore, e ha anche stigmatizzato la condotta negligente del difensore che, dopo avere formalizzato, a distanza di due anni, la propria rinuncia al mandato, non si è attivato per informare l'imputato.

5. Ritiene la Corte che la valutazione operata dal Giudice a quo sia coerente con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, formatosi con riguardo alla ben diversa ipotesi della elezione di domicilio presso un difensore di ufficio.

5.1. Ben diverso è il caso in esame, in cui vi è stata, ab initio, una nomina fiduciaria, accettata dal difensore, che vi ha rinunciato solo molto tempo dopo.

Qui, viene in rilievo il principio, affermato in una vicenda analoga, per cui in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019, in una fattispecie in cui la Corte ha escluso l'incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell'imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l'interruzione del rapporto professionale).Nello stesso senso si veda anche Sez. 5 n. 44399 del 10/10/2022 Rv. 283889.

5.2. In presenza di una chiara negligenza processuale dell'imputato, per quanto evidenziato nell'ordinanza impugnata, correttamente la Corte di appello ha escluso che da essa possano derivare conseguenze favorevoli all'imputato.

5.3. D'altro canto, è condivisibile anche l'argomento che fa leva sul ruolo del difensore nella dinamica processuale, già sottolineato da questa Corte (Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Rv. 271860), nell'osservare che la nomina fiduciaria implica l'obbligo, per il difensore, di rendere corretta e tempestiva informazione all'imputato sugli atti processuali che lo riguardano.

Si tratta di un corollario che discende dal ruolo che la nomina fiduciaria, dando luogo al rapporto di rappresentanza tra difensore e assistito, ex art. 96 cod. proc. pen., attribuisce al difensore, nell'attuale modello "accusatorio", che delinea un "processo di parti".

Questo comporta la necessità per il difensore di attivarsi in ogni modo per adempiere correttamente e compiutamente al mandato defensionale.

6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Genova ha rigettato l'stanza di rescissione del giudicato formulata ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen. dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza n. 345/2022 che lo aveva condannato alla reclusione di anni uno emessa, in assenza, dal Tribunale di Imperia, in data 23/02/2022, divenuta irrevocabile in data 17/05/2022. 2. Il ricorso per cassazione è fondato su un solo motivo, con il quale viene denunciata violazione dell'art. 629 bis cod. proc. pen. . Espone il ricorrente che: - nel procedimento oggetto della richiamata sentenza, il ricorrente aveva effettuato la nomina di un difensore fiduciario presso cui eleggeva domicilio, con comunicazione resa ai Carabinieri di Genova in data 22 luglio 2017; - il decreto di citazione a giudizio, emesso il 31/01/2018, era stato notificato al difensore fiduciario in proprio e quale domiciliatario, in data 24/08/2019; - alla prima udienza dibattimentale, in data 05/02/2020, il difensore di fiducia rinunciava al mandato, e il Tribunale nominava un difensore di ufficio, procedendo nella dichiarata assenza dell'imputato, mai comparso; - che il difensore di fiducia non aveva potuto comunicare al proprio assistito né la notifica, presso di sé, quale domiciliatario, del Decreto di citazione a giudizio, né la propria rinuncia al mandato non avendo conoscenza di alcun recapito del ricorrente. Lamenta, quindi, che, erroneamente, la Corte di appello ha rigettato l'istanza diretta al conseguimento della rescissione del giudicato, sul rilievo che il ricorrente non avesse attuato alcun comportamento diligente finalizzato a contattare il difensore di fiducia onde rappresentare le proprie ragioni e avere conoscenza dell'andamento del processo, e, comunque, ascrivendo al difensore nominato in quella sede di non essersi attivato presso i carabinieri di Genova o presso gli istituti penitenziari, per reperire il cliente e comunicargli le informazioni suddette. Sotto il primo profilo, rileva che il ricorrente era persona senza fissa dimora, e come, tra la nomina fiduciaria con contestuale elezione di domicilio e la notifica del D.C. erano intercorsi oltre due anni; quanto al secondo rilievo, evidenzia che nessuna norma impone al difensore gli adempimenti indicati dalla Corte di appello, e, quindi, essi non sono esigibili. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e va perciò dichiarato inammissibile. 1.Posto che la vocatio in judicium risulta correttamente eseguita presso il difensore di fiducia, domiciliatario, così individuato dall'imputato all'atto dell'identificazione da parte della polizia giudiziaria, correttamente, la Corte di appello, attivata con la istanza di rescissione del giudicato, ha ritenuto che la declaratoria di assenza dell'imputato non sia stata pronunciata, come dedotto, in presenza di una situazione di mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, che - per quanto rappresentato nel ricorso - in quanto senza fissa dimora, non sarebbe stato raggiunto dal difensore di fiducia, il quale non lo aveva reperito e non gli aveva potuto dare alcuna comunicazione della instaurazione del processo a suo carico.2. In effetti, secondo il diritto vivente, la notifica all'imputato del decreto di citazione effettuata mediante la consegna al difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale, da cui sia derivata l'effettiva conoscenza del processo, ovvero la volontaria sottrazione alla sua conoscenza da parte del giudicabile, comporta la nullità della dichiarazione di assenza, mentre non sono nulli l'avviso ed il decreto suddetti (Sez. 6 , n. 19420 del 05/04/2022, Rv. 283264 - In motivazione la Corte ha precisato che solo al fine di procedere in assenza è richiesta, in aggiunta alla regolarità formale delle notifiche che precedono l'instaurazione del giudizio, la verifica dell'ulteriore requisito inerente alla effettiva conoscenza del processo). 3. Il principio di diritto che viene qui in rilievo è quello affermato dalle sezioni unite 'Ismail', che hanno affrontato la quaestio juris della legittimità della celebrazione del processo in absentia nei confronti dell'imputato, la dichiarazione della cui assenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., si sia fondata sul presupposto che l'indagato abbia eletto il domicilio presso il difensore di ufficio, nell'ipotesi in cui tale elezione sia avvenuta all'atto della sua identificazione da parte della polizia giudiziaria, con corrispondente nomina del difensore di ufficio. Le Sezioni Unite hanno affermato che "Ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa". 3.1. Va, altresì, ricordato che, come statuito in altra pronuncia del Massimo consesso di legittimità, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" ( Sez.. U, n. 28912 del 28/02/2019 Cc. (dep. 03/07/2019 ), Innaro, Rv. 275716). 4. Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, si è al cospetto di una elezione di domicilio effettuata non in favore del difensore di ufficio nominato dalla polizia giudiziaria all'atto dell'identificazione, ma, come premesso, di una nomina fiduciaria che tale è rimasta per circa due anni. La Corte di appello, nel caso in esame, ha, quindi, ritenuto che la mancata conoscenza del processo a suo carico fosse stata la conseguenza di colpevole inerzia dell'imputato, che, ben consapevole del procedimento a suo carico, aveva effettuato una nomina fiduciaria, poi disinteressandosi successivamente di contattare il difensore, e ha anche stigmatizzato la condotta negligente del difensore che, dopo avere formalizzato, a distanza di due anni, la propria rinuncia al mandato, non si è attivato per informare l'imputato. 5. Ritiene la Corte che la valutazione operata dal Giudice a quo sia coerente con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, formatosi con riguardo alla ben diversa ipotesi della elezione di domicilio presso un difensore di ufficio. 5.1. Ben diverso è il caso in esame, in cui vi è stata, ab initio, una nomina fiduciaria, accettata dal difensore, che vi ha rinunciato solo molto tempo dopo. Qui, viene in rilievo il principio, affermato in una vicenda analoga, per cui in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019, in una fattispecie in cui la Corte ha escluso l'incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell'imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l'interruzione del rapporto professionale).Nello stesso senso si veda anche Sez. 5 n. 44399 del 10/10/2022 Rv. 283889. 5.2. In presenza di una chiara negligenza processuale dell'imputato, per quanto evidenziato nell'ordinanza impugnata, correttamente la Corte di appello ha escluso che da essa possano derivare conseguenze favorevoli all'imputato. 5.3. D'altro canto, è condivisibile anche l'argomento che fa leva sul ruolo del difensore nella dinamica processuale, già sottolineato da questa Corte (Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Rv. 271860), nell'osservare che la nomina fiduciaria implica l'obbligo, per il difensore, di rendere corretta e tempestiva informazione all'imputato sugli atti processuali che lo riguardano. Si tratta di un corollario che discende dal ruolo che la nomina fiduciaria, dando luogo al rapporto di rappresentanza tra difensore e assistito, ex art. 96 cod. proc. pen., attribuisce al difensore, nell'attuale modello "accusatorio", che delinea un "processo di parti". Questo comporta la necessità per il difensore di attivarsi in ogni modo per adempiere correttamente e compiutamente al mandato defensionale. 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in fa
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