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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42799/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 23395/21 Giosa [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Potenza dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza e di quello di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992, condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni uno di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, deducendone la violazione di legge e il vizio di motivazione, così riproponendo i motivi enunciati con l'atto di appello relativamente alla sussistenza della scriminante della reazione legittima ad atti arbitrari del pubblico ufficiale -in quanto la richiesta di sottoporsi ad accertamento alcolemico sarebbe stata ingiusta perché l'imputato non era alla guida della vettura al momento dell'intervento della polizia giudiziaria- e alla conseguente irrilevanza del rifiuto; che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); che nel caso in esame l'atto di appello non mostra un reale nesso critico con l'apparato argomentativo della decisione di primo grado, che aveva ricostruito analiticamente la condotta tenuta dall'imputato, dando conto della presenza delle chiavi di accensione della vettura sulla sua persona al momento del controllo, così collegando la responsabilità per la condotta di rifiuto di sottoposizione al test alcolemico al fatto che fosse stato Giosa a guidare il mezzo prima dell'intervento degli operanti ed escludendo altresì la assertiva reazione legittima ad atti arbitrari del pubblico ufficiale; che del resto neppure il ricorso si mostra consequenziale al provvedimento della Corte di appello, poiché nulla dice con riferimento al fatto che l'atto di appello non recasse un'adeguata e specifica critica della decisione di primo grado, ma si limita a proporre doglianze in punto di responsabilità; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 23395/21 Giosa [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Potenza dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza e di quello di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992, condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni uno di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, deducendone la violazione di legge e il vizio di motivazione, così riproponendo i motivi enunciati con l'atto di appello relativamente alla sussistenza della scriminante della reazione legittima ad atti arbitrari del pubblico ufficiale -in quanto la richiesta di sottoporsi ad accertamento alcolemico sarebbe stata ingiusta perché l'imputato non era alla guida della vettura al momento dell'intervento della polizia giudiziaria- e alla conseguente irrilevanza del rifiuto; che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); che nel caso in esame l'atto di appello non mostra un reale nesso critico con l'apparato argomentativo della decisione di primo grado, che aveva ricostruito analiticamente la condotta tenuta dall'imputato, dando conto della presenza delle chiavi di accensione della vettura sulla sua persona al momento del controllo, così collegando la responsabilità per la condotta di rifiuto di sottoposizione al test alcolemico al fatto che fosse stato Giosa a guidare il mezzo prima dell'intervento degli operanti ed escludendo altresì la assertiva reazione legittima ad atti arbitrari del pubblico ufficiale; che del resto neppure il ricorso si mostra consequenziale al provvedimento della Corte di appello, poiché nulla dice con riferimento al fatto che l'atto di appello non recasse un'adeguata e specifica critica della decisione di primo grado, ma si limita a proporre doglianze in punto di responsabilità; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] s
Sentenza Cassazione n. 42799/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris