CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 24876/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 luglio 2023 la Corte di appello di Trieste - decidendo in sede di rinvio a seguito di pronuncia della Terza Sezione di questa Corte di Cassazione del 21 settembre 2022, di parziale annullamento della sentenza della Corte di appello di Trieste del 7 settembre 2021, di conferma della decisione del Tribunale di Udine del 16 marzo 2018 - ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi nove di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: inosservanza e mancata applicazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen., eccependo il mancato avviso alle parti, subito dopo la lettura del dispositivo, della sussistenza delle condizioni per la sostituzione della sanzione detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689; mancanza di motivazione in ordine all'omessa effettuazione dell'avviso ex art. 545-bis cod. proc. pen.; mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, al fine di verificare se, nel caso specifico, fosse possibile irrogare una pena complessivamente proporzionata, senza elusione del principio del ne bis in idem. Il difensore ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, considerato che, con riguardo alle prime due censure, non risulta che nel giudizio di appello il [OSCURATO:PERSONA] abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice di secondo grado, dei poteri di sostituzione delle pene detentive previste dall'art. 545-bis cod. proc. pen. Ne consegue, allora, l'applicazione del troncante principio, espresso da parte di questa Suprema Corte, per cui, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. è applicabile, nei limiti del principio devolutivo, anche al giudizio di appello, nel senso che le sanzioni sostitutive possono trovare applicazione solo se il relativo tema sia stato specificamente devoluto nei motivi di appello, da ciò discendendo che se il difensore, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive, non può poi, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 dell'art.545-bis cod. proc. pen. (cfr., in proposito, Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412-02; Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv. 285491). 2.1. Parimenti priva di pregio è, poi, la doglianza eccepita con la terza censura, trattandosi di motivo non proponibile in questa sede di legittimità. Per come adeguatamente chiarito dalla Corte territoriale, infatti, la dedotta questione risulta coperta da giudicato, per essere già stata oggetto di precedente giudizio dinanzi alla Corte di appello, ed essendo stata rimessa alla competenza del giudice del rinvio la sola verifica della congruità della pena emessa da parte del primo decidente, aspetto che, in ragione della adeguata e logica valutazione espressa da parte dalla Corte di merito, ha, infine, condotto il giudice del rinvio all'assunzione della decisione di riduzione della pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA]. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]