CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 02684/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 29 aprile 2025, la Corte di appello di Milano dichiarava l’inammissibilità degli appelli di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del locale Tribunale del 2 luglio 2024 che aveva disposto nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e la misura di prevenzione patrimoniale della confisca sugli immobili, fittiziamente intestati ad altri ma a disposizione del proposto, come meglio specificati in motivazione. La Corte territoriale rilevava come: - l’atto di appello, per lo [OSCURATO:PERSONA], fosse stato depositato oltre il termine previsto, posto che, inviato dal difensore alla cancelleria del giudice di prime cure con pec del 26 ottobre 2024, pervenuta il 28 ottobre 2024, lo stesso sarebbe dovuto pervenire entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, comunicazione avvenuta il 2 ottobre 2024 (presso lo studio del difensore ove il prevenuto aveva eletto domicilio con atto del 7 ottobre, comunicato il 28 ottobre 2024); - come [OSCURATO:PERSONA] non risultasse essere la legale rappresentante di alcuna delle società, ipotetiche terze interessate alla confisca dei beni immobili (come da apposita annotazione della GDF del 10 gennaio 2025), come le firme della Gog apposte in calce agli atti non fossero state autenticate, come non fossero allegate le nomine dei difensori di fiducia; come, comunque, anche tale atto di appello fosse stato tardivamente depositato; - come non risultino allegate le nomine dei difensori di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] (atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e Avv. [OSCURATO:PERSONA] (atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Propongono ricorso, con unico atto ed a mezzo del comune difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], sia il proposto [OSCURATO:PERSONA] sia la terza interessata [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed in particolare degli artt. 148, 161 cod. proc. pen. e 10 d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento impugnato era stato notificato al difensore, presso il quale lo [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto domicilio, non il 2 ottobre 2024 ma il 16 ottobre 2024, a mezzo pec (la cui copia si produceva in allegato). Dalla stessa successione delle date indicate dalla Corte, doveva poi evincersi come la stessa comunicazione dell’elezione del domicilio presso il difensore fosse stata depositata dopo la proposizione dell’appello. Né risultava esservi stata alcuna comunicazione del provvedimento impugnato alla terza interessata, [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed in particolare degli artt.148 e 582 cod. proc. pen., 10 d.lgs. n. 159/2011 e 161, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. La decisione si era fondata esclusivamente sugli accertamenti della GdF. Accertamenti smentiti dagli statuti delle società interessate che ci si riservava di produrre. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte, erano presenti agli atti le nomine dei difensori, regolarmente autenticate. Si ribadiva come non vi fosse prova che il provvedimento fosse stato notificato alla ricorrente per cui il termine per impugnarlo non era ancora decorso. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed in particolare degli artt. 148 e 582 cod. proc. pen., 10 d.lgs. n. 159/2011 e 161, in relazione all’affermata mancata autentica della sottoscrizione del proposto sull’atto del 25 febbraio 2025 posto che il medesimo era una mera integrazione dell’atto del 3 luglio 2024, la cui sottoscrizione era stata autenticata dall’ufficio. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi meritano accoglimento. 1. Dalla lettura degli atti del processo che questa Corte ha esaminato – posto che quando sia dedotto un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01) – risulta che, come affermato in ricorso, il decreto del Tribunale era stato notificato allo [OSCURATO:PERSONA] il 16 ottobre 2024, e non il 2 ottobre 2024, come aveva affermato la Corte milanese, così che il deposito dell’atto di ricorso, avvenuto con pec inviata il 26 ottobre 2024, non era tardivo perché avvenuto nel rispetto dei dieci giorni fissati dall’art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011. 2. La Corte di merito aveva affermato che, quanto alla terza interessata [OSCURATO:PERSONA], gli atti di ricorso in appello dalla medesima proposti non recassero firme autenticate, come non fossero stati rilasciati regolari mandati ai difensori e come comunque gli stessi fossero tutti tardivi, così però omettendo di considerare che alla Gog non era stato comunicato il decreto impugnato e che pertanto nei suoi confronti non era decorso il termine per presentarlo (munito di regolari sottoscrizioni). 3. Considerate, pertanto, le suddette violazioni delle norme processuali, il provvedimento impugnato, in accoglimento del primo motivo di ricorso (ed assorbite le ulteriori doglianze), deve essere annullato, senza rinvio, sia per il proposto sia per la terza interessata e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e disponela trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano pe