CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07687/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n.a Palmi il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA]Aquino che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] intesa alla sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche con il presidio di strumenti elettronici di controllo, da eseguirsi in Reggello. 2.Ha proposto ricorso per saltum il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto con unico, articolato, motivo la violazione della legge processuale penale e l'erronea applicazione delle norme in materia di revoca o modifica delle misure cautelari poiché l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente considerato il lungo periodo di detenzione già sofferto dall'imputato che di fatto ha attenuato il rischio di reiterazione e non ha tenuto conto dell'evoluzione della situazione personale del ricorrente, il quale ha intrapreso un percorso rieducativo durante la detenzione e ha indicato un domicilio ove osservare gli arresti domiciliari lontano dal territorio d'origine. Secondo il difensore,la Corte territoriale non ha correttamente applicato il principio di proporzionalità e ha in maniera errata ritenuto che l'istanza reiterasse argomenti già negativamente delibati, senza considerare il carattere di novità del percorso di studio e formazione intrapreso in carcere dal Bellocco, In particolare, il ricorrente lamenta l'erronea valutazione da parte del collegio dell'effetto del decorso del tempo sull'affievolimento delle esigenze cautelari giacché il periodo detentivo di cinque anni è sufficiente ad esaurire la deterrenza della misura e a garantire la protezione degli interessi tutelati dall'art. 274 cod.proc.pen. ed avrebbe, nella specie, dovuto condurre ad escludere la sussistenza del pericolo di reiterazione, tenuto conto della concreta evoluzione della condotta dell'imputato in costanza di restrizione carceraria. Inoltre, i giudici distrettuali hanno svalutato la segnalazione difensiva relativa alla possibilità di esecuzione degli arresti domiciliari in una località distante dal territorio d'origine con riduzione del rischio di contatti con ambienti criminali ed hanno qualificato come serio il rischio di recidiva senza allegare a sostegno alcuna evidenza circa l'attualità dello stesso. Infine, l'ordinanza impugnata non ha considerato che alla previsione del computo preventivo in sede esecutiva della liberazione anticipata di cui alla L. 114/2024, si collega un incremento dell'aspettativa di libertà del soggetto prossimo all'esecuzione della pena che costituisce un ulteriore fattore di deterrenza rispetto a possibili rischi di ricaduta nell'illecito. 3.0sserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il provvedimento con il quale il giudice respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile "per saltum" mediante ricorso per cassazione, essendo quest'ultimo un rimedio esperibile ex art. 311 cod. proc. pen. unicamente contro le ordinanze genetiche, che dispongono la restrizione della libertà (tra molte, Sez. 2,ordinanza. n. 24349 del 24/05/20227Rv. 283178-01;Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, Rv. 263743 - 01; Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007, dep. 2008, Rv. 239246-01) ovvero, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili (Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, dep. 2017, Rv. 269418 - 01). Esclusa, dunque, la possibilità di esperire in via diretta il ricorso per Cassazione, in relazione alle ordinanze concernenti la rinnovazione, la modificazione o la estinzione delle misure cautelari l'art. 310 cod. proc. pen. prevede la facoltà di interporre appello al Tribunale di cui al comma settimo dell'art. 309 del codice di rito e- solo in esito a tale gravame - la possibilità di esperire ricorso per Cassazione. Nel caso, come quello di specie, in cui sia risulti -tuttavia- proposto ricorso diretto per Cassazione avverso provvedimenti pronunciati ex art. 299 cod. proc. pen., ritiene la Corte che il principio di conservazione degli atti giuridici e il "favor impugnationis" impongano di qualificare il ricorso come appello a norma dell'art. 568, comma quinto, del medesimo codice con conseguente trasmissione degli atti al giudice funzionalmente competente (nel senso che il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, Sez. U, Ordinanza n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 - 01, non essendo, invece tenuto, ai fini di valutare l'ammissibilità dell'impugnazione, ad esaminare l'atto per accertare se la parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il mezzo di gravame non consentito dalla legge;iSez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Rv. 276934 - 01;Sez. 5 , n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280168 - 01; Sez. 5, n. 35796 del 13/7/2023, Rv. 285134- 02; Sez. 1, ord. n. 3063 del 15/9/2023, dep. 2024, Rv. 285720- 01). P.Q.M. Convertito il ricorso in appello ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, Disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso in Roma, 30 Gennaio 202