CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16647/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \r Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] in materia di rimedi compensativi ex art. 35 -ter Ord. pen. sul presupposto che il periodo oggetto dell'istanza di riferisse a una detenzione ormai esaurita; ritenuto che le doglianzecon cui la difesa, deducendo violazione di legge e il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamenta l'erronea valutazione del Tribunale di sorveglianza allegando, a sostegno della propria prospettazione, il certificato del casellario giudiziale, siano manifestamente infondate e in ogni caso aspecifiche, omettendo di confrontarsi con le acquisizioni istruttorie poste a fondamento della decisione (secondo cui la decorrenza della pena determinata con il cumulo attualmente in esecuzione doveva essere fissata al 5/03/1987) e facendo esse riferimento a un dato, contenuto nel casellario giudiziale, inidoneo a dimostrare le vicende esecutive dei titoli detentivi precedenti, ricostruibile alla stregua del certificato dello stato di esecuzione delle sentenze e/o dei provvedimenti di cumulo riferibili all'odierno istante; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così d