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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 aprile 2021

Cassazione n. 38872/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Campobasso il 09/04/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Campobasso con cui è stata dichiarata inammissibile la richiesta di ricusazione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Agone, Giudice dell'udienza preliminare nel procedimento penale n. 693/2018 R.G.N.R. pendente presso il Tribunale di Campobasso nei riguardi dello stesso Ricci.

Ricci, imputato di numerosi reati (74- 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 del 1990 e 629 cod. pen.) avrebbe presentato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] istanza di applicazione di pena per tutti reati satellite- cioè quelli diversi dal reato associativo- e richiesta di giudizio abbreviato per il delitto previsto dall'art. 74 cit.4q1 Secondo la ricostruzione difensiva: a) il Giudice avrebbe rigettato la richiesta di applicazione di pena in ragione della ritenuta non riconoscibilità delle richieste circostanze attenuanti generiche; b) nel corso della stesa udienza, l'imputato avrebbe presentato richiesta di giudizio abbreviato, condizionata o, in subordine, c.d. secca, per tutti i reati e il Giudice avrebbe accolto la richiesta di giudizio abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe allora presentato richiesta di astensione derivante dal fatto di avere rigettato in precedenza la richiesta di applicazione di pena ed il Presidente del Tribunale avrebbe rigettato la richiesta.

Sulla base di tali presupposti fattuali, sarebbe stata allora presentata dichiarazione di ricusazione .

2. Sono stati articolati due motivi.

2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione; la Corte avrebbe errato nel ritenere che il Giudice avesse ammesso il giudizio abbreviato solo per il reato associativo: l'imputato, dopo il rigetto della richiesta di patteggiamento, aveva, come detto, proposto una nuova richiesta di giudizio abbreviato avente ad oggetto tutti i reati, compresi quelli sui quali vi era stato il rigetto della richiesta di applicazione di pena.

La tesi è che il Giudice, dopo aver rigettato per ragioni non formali la richiesta di applicazione di pena concordata, non avrebbe potuto celebrare il giudizio abbreviato avente ad oggetto anche gli stessi reati per i quali era stata rigettato il rito di cui all'art.444 e ss. cod. proc. pen.

Sarebbe stato violato l'art. 41 cod. proc. pen. e sul punto la motivazione sarebbe viziata.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Il tema attiene alla motivazione, in parte riportata nel ricorso, con cui il Giudice attraverso una serie di valutazioni di merito, rigettò la richiesta di patteggiamento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato

2. Dal provvedimento impugnato emerge che la Corte di appello ha ritenuto inammissibile la richiesta di ricusazione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] - che aveva ritualmente proposto dichiarazione di astensione erroneamente non accolta dal Presidente del Tribunale- sul presupposto che questa avesse rigettato la richiesta di patteggiamento avente ad oggetto solo i reati diversi da quello associativo e che invece la richiesta di giudizio abbreviato riguardasse solo a quest'ultimo.

3. Si tratta di un presupposto fattuale che non trova riscontro negli atti da cui invece si evince che: a) la richiesta di applicazione di pena concordata in relazione ai reati satellite fu rigettata in ragione della impossibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche sulla base di stringenti considerazioni di merito sulla responsabilità dell'imputato; b) il difensore formulò "in via gradata rispetto alla richiesta di patteggiamento" richiesta di giudizio abbreviato senza alcuna distinzione oggettiva, senza nessun limite, senza escludere da essa nessun reato (cfr., pag. 15 verbale stenotipico udienza del 27.3.2021), e, dunque, anche per quegli stessi reati per i quali il Giudice aveva rigettato la richiesta di patteggiamento per questioni di merito; c) la dott.ssa D'Agone non poteva trattare i reati per i quali era stato chiesto il giudizio abbreviato dopo che per gli stessi aveva rigettato la richiesta di patteggiamento per ragioni di merito. (Cfr., Sez. 6, n. 25166 del 05/06/2013, Cusumano, Rv. 255744).

4. Dunque, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e la dichiarazione di ricusazione accolta con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobasso per quanto previsto dall'art. 42, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e accoglie l'istanza di ricusazione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobasso per quanto previsto dall'art. 42, comma 2, cod. proc. pen.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Campobasso il 09/04/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Campobasso con cui è stata dichiarata inammissibile la richiesta di ricusazione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Agone, Giudice dell'udienza preliminare nel procedimento penale n. 693/2018 R.G.N.R. pendente presso il Tribunale di Campobasso nei riguardi dello stesso Ricci. Ricci, imputato di numerosi reati (74- 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 del 1990 e 629 cod. pen.) avrebbe presentato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] istanza di applicazione di pena per tutti reati satellite- cioè quelli diversi dal reato associativo- e richiesta di giudizio abbreviato per il delitto previsto dall'art. 74 cit.4q1 Secondo la ricostruzione difensiva: a) il Giudice avrebbe rigettato la richiesta di applicazione di pena in ragione della ritenuta non riconoscibilità delle richieste circostanze attenuanti generiche; b) nel corso della stesa udienza, l'imputato avrebbe presentato richiesta di giudizio abbreviato, condizionata o, in subordine, c.d. secca, per tutti i reati e il Giudice avrebbe accolto la richiesta di giudizio abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe allora presentato richiesta di astensione derivante dal fatto di avere rigettato in precedenza la richiesta di applicazione di pena ed il Presidente del Tribunale avrebbe rigettato la richiesta. Sulla base di tali presupposti fattuali, sarebbe stata allora presentata dichiarazione di ricusazione . 2. Sono stati articolati due motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione; la Corte avrebbe errato nel ritenere che il Giudice avesse ammesso il giudizio abbreviato solo per il reato associativo: l'imputato, dopo il rigetto della richiesta di patteggiamento, aveva, come detto, proposto una nuova richiesta di giudizio abbreviato avente ad oggetto tutti i reati, compresi quelli sui quali vi era stato il rigetto della richiesta di applicazione di pena. La tesi è che il Giudice, dopo aver rigettato per ragioni non formali la richiesta di applicazione di pena concordata, non avrebbe potuto celebrare il giudizio abbreviato avente ad oggetto anche gli stessi reati per i quali era stata rigettato il rito di cui all'art.444 e ss. cod. proc. pen. Sarebbe stato violato l'art. 41 cod. proc. pen. e sul punto la motivazione sarebbe viziata. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il tema attiene alla motivazione, in parte riportata nel ricorso, con cui il Giudice attraverso una serie di valutazioni di merito, rigettò la richiesta di patteggiamento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato 2. Dal provvedimento impugnato emerge che la Corte di appello ha ritenuto inammissibile la richiesta di ricusazione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] - che aveva ritualmente proposto dichiarazione di astensione erroneamente non accolta dal Presidente del Tribunale- sul presupposto che questa avesse rigettato la richiesta di patteggiamento avente ad oggetto solo i reati diversi da quello associativo e che invece la richiesta di giudizio abbreviato riguardasse solo a quest'ultimo. 3. Si tratta di un presupposto fattuale che non trova riscontro negli atti da cui invece si evince che: a) la richiesta di applicazione di pena concordata in relazione ai reati satellite fu rigettata in ragione della impossibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche sulla base di stringenti considerazioni di merito sulla responsabilità dell'imputato; b) il difensore formulò "in via gradata rispetto alla richiesta di patteggiamento" richiesta di giudizio abbreviato senza alcuna distinzione oggettiva, senza nessun limite, senza escludere da essa nessun reato (cfr., pag. 15 verbale stenotipico udienza del 27.3.2021), e, dunque, anche per quegli stessi reati per i quali il Giudice aveva rigettato la richiesta di patteggiamento per questioni di merito; c) la dott.ssa D'Agone non poteva trattare i reati per i quali era stato chiesto il giudizio abbreviato dopo che per gli stessi aveva rigettato la richiesta di patteggiamento per ragioni di merito. (Cfr., Sez. 6, n. 25166 del 05/06/2013, Cusumano, Rv. 255744). 4. Dunque, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e la dichiarazione di ricusazione accolta con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobasso per quanto previsto dall'art. 42, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e accoglie l'istanza di ricusazione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobasso per quanto previsto dall'art. 42, comma 2, cod. proc. pen. Così
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