CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27895/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Rep. ORDINANZA INTERLOCUTORIA nel procedimento iscritto al numero 6875 del ruolo generale dell'anno 2021, pendente tra [OSCURATO:PERSONA] BRNGNN48865F158L domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- e COMUNE DI ROCCALUMEFtA, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76 SC. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresenta- to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- per la correzione - di ufficio - di errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 6239/2022, pubblicata in data 24 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni della decisione Poiché l'avviso di fissazione dell'odierna adunanza camerale per la decisione sul procedimento avviato di ufficio per la cor- rezione di errore materiale contenuto nell'ordinanza indicata in oggetto non risulta comunicato a tutte le parti, ma solo alla parte ricorrente, la Corte ritiene necessario rinviare a nuovo Ric. n. 6875/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ord. interlocutoria - Pagina 1 di 2 ruolo, per consentire alla Cancelleria di provvedere alla comu- nicazione di detto avviso a tutte le parti costituite. per questi motivi La Corte: - dispone il rinvio a nuovo ruolo della trattazione. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 luglio 2022.