CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17517/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/se le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 3 giugno 2021 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, che, per quello che qui interessa, ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 con riferimento alla residua pena di anni tre di reclusione (residuo per presofferto di anni due, mesi nove e giorni tre di reclusione) di cui alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 19 ottobre 2016, divenuta definitiva in ordine al reato di peculato, commesso dal 2007 al 2009. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che non configura una ragione ostativa all'applicazione della misura alternativa alla detenzione la mancata ammissione completa degli addebiti. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe omesso di valutare, tra i molteplici indici positivi, il fatto che il condannato aveva perso ogni bene patrimoniale, in quanto sottoposto alla duplice iniziativa risarcitoria dei privati e della Corte dei conti per danno erariale. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato l'istanza senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La Corte ritiene che il Tribunale di sorveglianza non abbia correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto secondo cui, ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993). Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è necessaria la confessione del condannato, avendo egli diritto di non ,immettere le proprie responsabilità pur dovendosi attivare per prendere parte in modo concreto all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 13445 del 05/03/2013, Bonzeri, Rv. 255653). Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, non avrebbe potuto rigettare l'istanza solo in forza del fatto che, dalla relazione dell'UEPE, era emerso che il condannato aveva circoscritto le sue responsabilità a titolo di colpa. Nel caso di specie, infatti, il giudice ha motivato la decisione esclusivamente in base alla relazione UEPE che aveva enfatizzato l'assenza di assunzione di responsabilità da parte del ricorrente per il solo fatto che egli aveva "circoscritto le sue responsabilità ad un dichiarato ruolo marginale di mancato esercizio del controllo" sui propri dipendenti, in tal modo il Tribunale ha di fatto fondato il rigetto della misura alternativa per l'assenza di una piena confessione del reato, senza tenere in considerazione, l'incensuratezza pregressa, la parziale ammissione di un omesso controllo sulle condotte dei propri collaboratori, l'età avanzata del notaio ormai in pensione, la perdita di tutti i beni patrimoniali ed i plurimi indicatori positivi emersi nella stessa relazione UEPE in ordine alla condotta successiva al reato nel tessuto socio-culturale di riferimento, in particolare in ambito sportivo e musicale: fatti che possono aver rilievo nella valutazione complessiva sull'evoluzione della personalità del condannato successivamente al fatto di reato commesso, per la verifica del suo progressivo e graduale reinserimento sociale. Sussiste pertanto il vizio di motivazione denunciato. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. P.Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sor