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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25815/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:RARO; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede l'annullamento con rinvio limitatamente alla motivazione in ordine alla recidiva.

Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 22 febbraio 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella del 21 maggio 2020 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in 10 mesi di reclusione ed C 1.200 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado, fra cui il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino il 7 gennaio 2020.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

Con unico motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione sul rigetto della richiesta di esclusione della recidiva, poiché fondata sull'assenza di attività lavorativa e sulla affermazione per cui «... il fatto che manchino precedenti penali dopo il 2011 non è indice di non aver spacciato ma indice di una mancanza di sanzione».

La motivazione si fonderebbe su un dato non accertato, l'assenza di lavoro, e su una presunzione, l'aver commesso altri reati senza subire sanzioni.

La Corte di appello non avrebbe valutato che i 4 precedenti penali risalgono rispettivamente al 13 luglio 2007, 29 aprile 2008, al 24 marzo 2010 ed al 2 dicembre 2011; la mancata commissione di ulteriori reati dimostrerebbe l'interruzione dell'attività illecita.

Come contestato con l'appello, mancherebbe la relazione qualificata tra i precedenti ed il nuovo illecito, non sussistendo parametri rivelatori della personalità del reo e del grado di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. La Corte di appello ha confermato la sussistenza della recidiva per l'assenza dell'attività lavorativa con motivazione apodittica, non avendo indicato la fonte da cui ha tratto tale elemento di valutazione.

La Corte territoriale ha altresì adoperato la seguente argomentazione: «... il fatto che manchino precedenti penali dopo il 2011 non è indice di non aver spacciato ma indice di una mancanza di sanzione.

Sussiste un livello di pericolosità che impedisce la non valutazione della recidiva».

Orbene, la motivazione è manifestamente illogica laddove valuta il decorso del tempo non in base a ciò che è stato accertato ma ad una congettura priva di sostegno probatorio: l'aver commesso altri reati senza subire sanzioni.1.2.

La Corte di appello avrebbe dovuto procedere alla verifica della sussistenza della relazione qualificata tra i precedenti penali ed il reato per cui è stata emessa la condanna.

Non è sufficiente far riferimento alla presenza dei precedenti penali, per altro senza alcuna indicazione sulla natura e sull'epoca dei reati per i quali era già intervenuta la condanna definitiva.

Va rilevato che, a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 99, comma 5, cod. pen., nei casi di recidiva l'applicazione dipende non solo dalla presenza di precedenti condanne riportate dall'imputato ma anche dalla relazione qualificata tra il reato per cui si procede ed i precedenti penali, sicché ove tale relazione manchi, il giudice può escludere la recidiva.

Come hanno affermato le Sezioni Unite, con la sentenza n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664, il giudizio sulla recidiva non riguarda l'astratta pericolosità del soggetto o un suo status personale svincolato dal fatto reato.

Il riconoscimento e l'applicazione della recidiva quale circostanza aggravante postulano, piuttosto, la valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva - sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale - quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell'ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.

1.3. Il tempo decorso tra le precedenti condanne ed il nuovo reato è indubbiamente un indice di valutazione della relazione qualificata.

Oltre a quanto affermato dalle Sezioni Unite, si veda Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Cascone, Rv. 267685 - 01, che ha affermato che in tema di recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen. in relazione alla commissione dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, l'aumento di pena apportato per la recidiva non può essere legato esclusivamente al dato formale del titolo di reato, ma presuppone un accertamento della concreta signifícatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.

2. La sussistenza del vizio della motivazione impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla riconoscibilità della recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.Poiché l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della• sentenza, ma il rinvio concerne esclusivamente la motivazione sulla sussistenza della recidiva, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino il 7 gennaio 2020.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla riconoscibilità delta recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] idente LIC meraro 6ettz R [OSCURATO:PERSONA].RP. [OSCURATO:PERSONA], CAJVCAAPICL- 6ARL_ igivdtí 4137 (-11- •Le *gl)e) I 22 "Q<- (kek 0W,k_ )1,A/rtfuL. _298As /22 09.102Z/ elywyga., ikte rcaLt/~N Rar 4,41; cot+04‘ eiL gut a'a‘A/..cem\-\\Lo (Qp1-c191,Q ( ckviveja kLcoeS291,A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:RARO; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede l'annullamento con rinvio limitatamente alla motivazione in ordine alla recidiva. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 22 febbraio 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella del 21 maggio 2020 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in 10 mesi di reclusione ed C 1.200 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado, fra cui il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino il 7 gennaio 2020. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Con unico motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione sul rigetto della richiesta di esclusione della recidiva, poiché fondata sull'assenza di attività lavorativa e sulla affermazione per cui «... il fatto che manchino precedenti penali dopo il 2011 non è indice di non aver spacciato ma indice di una mancanza di sanzione». La motivazione si fonderebbe su un dato non accertato, l'assenza di lavoro, e su una presunzione, l'aver commesso altri reati senza subire sanzioni. La Corte di appello non avrebbe valutato che i 4 precedenti penali risalgono rispettivamente al 13 luglio 2007, 29 aprile 2008, al 24 marzo 2010 ed al 2 dicembre 2011; la mancata commissione di ulteriori reati dimostrerebbe l'interruzione dell'attività illecita. Come contestato con l'appello, mancherebbe la relazione qualificata tra i precedenti ed il nuovo illecito, non sussistendo parametri rivelatori della personalità del reo e del grado di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La Corte di appello ha confermato la sussistenza della recidiva per l'assenza dell'attività lavorativa con motivazione apodittica, non avendo indicato la fonte da cui ha tratto tale elemento di valutazione. La Corte territoriale ha altresì adoperato la seguente argomentazione: «... il fatto che manchino precedenti penali dopo il 2011 non è indice di non aver spacciato ma indice di una mancanza di sanzione. Sussiste un livello di pericolosità che impedisce la non valutazione della recidiva». Orbene, la motivazione è manifestamente illogica laddove valuta il decorso del tempo non in base a ciò che è stato accertato ma ad una congettura priva di sostegno probatorio: l'aver commesso altri reati senza subire sanzioni.1.2. La Corte di appello avrebbe dovuto procedere alla verifica della sussistenza della relazione qualificata tra i precedenti penali ed il reato per cui è stata emessa la condanna. Non è sufficiente far riferimento alla presenza dei precedenti penali, per altro senza alcuna indicazione sulla natura e sull'epoca dei reati per i quali era già intervenuta la condanna definitiva. Va rilevato che, a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 99, comma 5, cod. pen., nei casi di recidiva l'applicazione dipende non solo dalla presenza di precedenti condanne riportate dall'imputato ma anche dalla relazione qualificata tra il reato per cui si procede ed i precedenti penali, sicché ove tale relazione manchi, il giudice può escludere la recidiva. Come hanno affermato le Sezioni Unite, con la sentenza n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664, il giudizio sulla recidiva non riguarda l'astratta pericolosità del soggetto o un suo status personale svincolato dal fatto reato. Il riconoscimento e l'applicazione della recidiva quale circostanza aggravante postulano, piuttosto, la valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva - sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale - quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell'ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. 1.3. Il tempo decorso tra le precedenti condanne ed il nuovo reato è indubbiamente un indice di valutazione della relazione qualificata. Oltre a quanto affermato dalle Sezioni Unite, si veda Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Cascone, Rv. 267685 - 01, che ha affermato che in tema di recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen. in relazione alla commissione dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, l'aumento di pena apportato per la recidiva non può essere legato esclusivamente al dato formale del titolo di reato, ma presuppone un accertamento della concreta signifícatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. 2. La sussistenza del vizio della motivazione impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla riconoscibilità della recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.Poiché l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della• sentenza, ma il rinvio concerne esclusivamente la motivazione sulla sussistenza della recidiva, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino il 7 gennaio 2020. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla riconoscibilità delta recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] idente LIC meraro 6ettz R [OSCURATO:PERSONA].RP. [OSCURATO:PERSONA], CAJVCAAPICL- 6ARL_ igivdtí 4137 (-11- •Le *gl)e) I 22 "Q<- (kek 0W,k_ )1,A/rtfuL. _298As /22 09.102Z/ elywyga., ikte rcaLt/~N Rar 4,41; cot+04‘ eiL gut a'a‘A/..cem\-\\Lo (Qp1-c191,Q ( ckviveja kLcoeS291,A
Sentenza Cassazione n. 25815/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris