CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34769/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha ha concluso chiedendo Cl< )4.-r udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza emessa in data 30.09.2020 dal Tribunale di Trapani, con la quale D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano ritenuti responsabili: del reato di cui agli artt. 110 e 624 bis cod. pen. (capo A) per essersi - in concorso tra loro, l'uno accedendo alla privata abitazione e l'altro rimanendo a bordo dell'auto, con la quale giungevano e poi si allontanavano dal luogo teatro dei fatti- impossessati di denaro contante, orologi e monili preziosi, sottraendoli, al fine di trarne ingiusto profitto, al legittimo proprietario [OSCURATO:PERSONA], introducendosi nella di lui abitazione; del reato di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen. (capo B), perché, al fine di assicurarsi l'impunità per il reato del furto in abitazione appena commesso, di cui al capo A, si opponevano al personale della Polizia di Stato in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di Trapani che, a bordo di vetture di servizio e mantenendo in funzione i dispositivi di emergenza acustici e visivi, inseguiva - avendone attenzionato i movimenti a seguito di una pluralità di furti avvenuti nella zona del trapanese - la BMW tg. [OSCURATO:TARGA] a bordo della quale gli odierni imputati si allontanavano dall'abitazione del Sinatra, al fine di procedere alla loro identificazione e perquisizione, usando violenza consistita nell'aver tentato di far sbandare le vetture di servizio che li seguivano e aver tentato, bloccati dal personale operante, di sottrarsi ai controlli, strattonando e aggredendo gli operanti; del reato di cui agli artt. 582-585 c.p., perché al fine di commettere il reato dì resistenza di cui al capo B) cagionavano all'assistente di Polizia, D'[OSCURATO:PERSONA], lesioni personali, consistite in trauma contusivo del ginocchio sinistro, giudicate guaribili in giorni quattro (capo C). 2. Avverso la suddetta sentenza hanno congiuntamente proposto ricorso per cassazione gli imputati, con atto a firma del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a quattro motivi di ricorso, con i quali deducono: 2.1 con il primo motivo, quanto al reato di cui al capo B, i vizi di violazione di legge e di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto gli imputati responsabili del reato loro ascritto, a fronte di una lettura soltanto parziale del compendio probatorio, atteso che le condotte, per come descritte nel verbale di arresto, non trovano riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], ispettore della Polizia di Stato, escusso in sede di udienza di convalida, che non ha dato contezza delle modalità attraverso le quali si sarebbe estrinsecata la condotta contestata, ritenuta integrante la fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen.; la sentenza impugnata, in particolare, nel ^stenere che tale lacuna probatoria avrebbe dovuto essere superata ad opera della difesa attraverso l'escussione - quali testimoni atti a rendere conto delle condotte specificamente tenute - degli agenti alla guida delle vetture e degli agenti fattisi carico del contenimento fisico degli imputati, afferma che all'assunzione di tali fonti di prova gli imputati avrebbero rinunciato decidendo di avvalersi del rito abbreviato, non potendosi, tuttavia, ritenere condivisibile la considerazione che la scelta del rito alternativo sia ragione che consenta al giudice di esimersi dal completo esame del materiale probatorio agli atti e ancora più contraddittorie appaiono tali considerazioni a fronte della concessa escussione del teste D'Antoni in relazione al reato di cui al capo C); invero, quanto alla asserita condotta di guida spericolata, la Corte territoriale, ha accertato che la vettura era condotta dal D'Antonio e non il [OSCURATO:PERSONA], sicchè avrebbe dovuto ridimensionare la pena a carico del [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento, invece, alla asserita condotta di aggressione fisica nei confronti degli agenti di Polizia, la Corte territoriale ha erroneamente mancato di confrontarsi con gli indirizzi che affermano la non punibilità della condotta, laddove vi sia un moderato uso della forza risolvendosi in una resistenza passiva; 2.2 con il secondo motivo, quanto al reato di cui al capo C, i vizi di violazione di legge e di motivazione, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità dei ricorrenti, ritenendo superfluo individuare chi dei due imputati avesse effettivamente in concreto colpito il D'Antoni cagionandogli le lesioni personali per le quali si procede, essendo pacificaménte impossibile che tali lesioni possano essere eziologicamente collegate alla condotta di entrambi gli imputati; 2.3 con il terzo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62 bis cod. pen., per avere la sentenza impugnata, nel motivare, fatto uso di mere clausole di stile, inidonee a dare conto delle ragioni individuali poste a fondamento di tale statuizione; 2.4 con il quarto motivo, afferente alla posizione del solo [OSCURATO:PERSONA], il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente applicato la contestata circostanza aggravante della recidiva, facendo mero riferimento ai precedenti penali del ricorrente e mancando di adeguatamente soffermarsi sul rapporto effettivamente esistente tra le condotte oggetto delle precedenti condanne e la condotta criminosa oggetto di procedimento, onde stabilire concretamente alla luce di tale rapporto la perdurante inclinazione del ricorrente alle commissione di condotte criminose. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA] ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'ad 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi. 4. La difesa dei ricorrenti, con memoria a mezzo PEC in data 23.6.2022, ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili siccome manifestamente infondati. 1. Con il primo motivo di ricorso, quanto al reato di cui al capo B, si lamenta che gli imputati siano stati ritenuti responsabili delle condotte loro ascritte a fronte di una incompleta lettura del materiale probat. io, invero dovendosi ritenere quanto scritto nel verbale di arresto in ordine alle concrete modalità in cui si sarebbero estrinsecate le condotte tenute dagli imputati prive di riscontro, alla luce delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], che ha mancato di riferire a tal proposito. È anzitutto principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, nel processo celebrato con il rito abbreviato, l'imputato che presenti richiesta di giudizio abbreviato incondizionato ac.Letta che il procedimento si svolga sulla base degli elementi istruttori acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (Sez. 2, n. 25659 del 15/05/2009 Rv. 244163), rinunziando definitivamente al diritto di assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti. All'uopo i poteri del giudice di assumere gli elementi necessari ai fini della decisione o di disporre in appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prescindono dall'iniziativa dell'imputato e debbono essere esercitati d'ufficio dal giudice soltanto nel caso in cui emerga un'assoluta esigenza probatoria. 1.1.Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione logica, immune da censure, ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di non disporre l'estensione dell'accertamento istruttorio sollecitato dalla difesa nell'atto di appello, ritenendo pienamente idoneo a fondare il giudizio di responsabilità degli imputati il materiale probatorio acquisito, letto nella sua interezza e non come eccepito dal ricorrenti solo pa. rzialmente. All'uopo la sentenza impugnata ha evidenziato che, tanto la comunicazione di notizia di reato, quanto il verbale di arresto stilato a carico degli appellanti- pienamente utilizzabili in sede di rito abbreviato- danno esplicitamente atto che, al fine di sottrarsi al controllo di polizia della successiva perquisizione, il D'Antonio e il [OSCURATO:PERSONA] "cercavano ripetutamente di far sbandare l'auto di servizio con colori di istituto, che, nel frattempo aveva in funzione dispositivi di emergenza acustici e vicini, diretta inseguitrice con l'autovettura loro in uso"; inoltre, sia la comunicazione di notizia di reato che il verbale di arresto in termini identici evidenziano che "una volta bloccati i soggetti in questione cercavano di divincolarsi strattonando gli operatori e scalciando al loro indirizzo". Infine, il verbale di arresto risulta stilato ad opera non solo dell'Isp. [OSCURATO:PERSONA], ma anche da un nutrito gruppo di agenti operanti ricomprendente sia i conducenti dei mezzi inseguitori, che coloro che si incaricarono di bloccare fisicamente e trarre in arresto gli appellanti. Tali risultanze, senza incorrere in vizi, sono state ritenute in ragione del rito piena prova dei fatti rappresentati e per quanto concerne l'ispettore [OSCURATO:PERSONA], costui non avrebbe potuto riferire dell'inseguimento in quanto funzionario addetto al coordinamento del servizio, e non alla conduzione delle autovetture. 1.2. Quanto all' ulteriore doglianza sollevata dalla difesa con il primo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha fatto adeguata applicazione dei principi di diritto più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., l'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato da un pubblico ufficiale integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzare l'azione e a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga (Sez. 5, n. 8379 del 27.09.2013 - dep. 21.02.2014, Rv. 259043). Invero, nel caso che ci oc .upa, emerge dalle risultanze istruttorie che gli imputati, sia mediante manovre spericolate volte ad intralciare l'inseguimento sia, al momento in cui venivano effettivamente identificati e tratti in arresto, dimenandosi e divincolandosi, strattonando il personale operante e scaldando contro di esso, si opponevano all'intervento della P.G., sicché correttamente la Corte territoriale ha escluso che le condotte del D'Antonio e del [OSCURATO:PERSONA] possano ritenersi mera reazione non collaborativa, dovendo invece, piuttosto, essere considerate espressive di una concreta volontà LA opporsi con violenza all'intervento degli operanti. Più volte questa Corte ha evidenziato come integri il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga in macchina ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo nell'inseguitore una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 46618 del 20/11/2009, Rv. 245420), ovvero di chi inseguito dagli agenti si dia alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l'inseguimento, ponendo in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo (Sez. 6, n. 31716 del 08/04/2003, Rv. 226251). 13. In punto di trattamento sanzionatorio, infine, la Corte territoriale ha dato contezza del fatto che, nonostante l'errore in cui risulta essere effettivamente incorso il primo giudice nell'identificare quale guidatore dell'autovettura in fuga il D'Antonio, piuttosto che il [OSCURATO:PERSONA], fosse dirimente, al fine di ritenere comunque sussistente il concorso, il chiaro disegno di entrambi gli imputati di opporsi all'intervento della P.G., come risulta conclamato dal dato che essi, nel tentativo di sottrarsi appunto all'intervento degli operanti, una volta bloccati si opponevano con forza, dimenandosi e divincolandosi, al controllo, condotta questa valutata nel suo complesso non atta a determinare un ridimensionamento della pena comminata. 2. Con il secondo motivo, quanto al reato di cui al capo C, ci si duole del fatto che sia stata ritenuta sussistente la responsabilità penale degli imputati, nonostante non sia stato possibile individuare, alla luce delle emergenze processuali, chi tra i due avesse effettivamente colpito il D'Antoni, cagionandogli le lesioni personali per le quali si procede. Anche il detto motivo di ricorso è da ritenersi inammissibile, siccome privo di specificità, in quanto meramente reiterativo di identica doglianza già avanzata con l'atto di appello, disattesa dalla Corte territoriale con congrua e completa motivazione in punto di fatto e corretta argomentazione in punto di diritto. Invero, la Corte territoriale ha dato conto del fatto che l'assistente di P.G. D'Antoni abbia specificato di essere stato aggredito e fatto segno di calci simultaneamente da parte di entrambi gli imputati, sicché risulta immune da vizi la valutazione secondo cui appare obiettivamente irrilevante stabilire chi in concreto fra i due sia riuscito realmente ad attingere al ginocchio la p.o. procurandogli le lesioni refertate, posto che l'azione descritta si connota per una evidente sinergia concorsuale, dovendo sia il D'Antonio che il [OSCURATO:PERSONA] devono rispondere delle lesioni medesime. 3. Anche il terzo motivo di ricorso, volto a contestare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è da ritenersi inammissibile in quanto aspecifico, perché articolante rilievi inconferenti con le valutazioni della Corte territoriale, che ha messo in risalto l'elevata professionalità criminale mostrata dagli imputati nel compimento dei fatti og.getto di giudizio ed essendo gli imvAtati stessi già gravati da precedenti penali. Occorre ribadire quanto costantemente sul punto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, atteso il pacifico principio di diritto secondo il cui il giudice di merito, nel motivare il diniego del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che prenda in considerazione tutti gli elementi favorevole o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente faccia riferimento a quelli che ritiene decisivi o rilevanti, potendo invece disattendere tutti gli artri (Sez. 2, sent. n. 3609 del 18.01.2011 - dep. 01.02.2011, Rv. 249163). Invero le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 9639 del 27/01/2012). La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. All'uopo può essere sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), parametro questo espressamente considerato dal secondo comma n. 2 dell'art. 133 c.p. 4. Infine, il quarto motivo di ricorso, afferente alla posizione del solo [OSCURATO:PERSONA], volto a contestare la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della recidiva è da ritenersi parimenti inammissibile, in quanto generico e meramente reiterativo di doglianze già sollevate in appello, puntualmente disattese dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata, infatti, nel confermare sul punto la sentenza di primo grado, ha dato invero contezza del fatto che l'imputato in proposito mancava di confrontarsi con quanto condivisibilmente affermato dai giudici di prime cure, che ritenevano sussistente la detta circostanza aggravante non quale mera ed automatica conseguenza della presenza a carico dell'imputato di precedenti condanne penali, soffermandosi invece sulla maggiore riprovevolezza del fatto commesso e sulla maggiore pericolosità del ricorrente in punto di capacità a delinquere. Tale valutazione -he riprende quella del primo giudice non merita alcuna censura, avendo la Corte territoriale ritenuto la ricaduta nel reato per cui si procede espressione di più marcata pericolosità ed indice di maggior colpevolezza secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n.192/07, sulla scorta della valutazione delle numerosi fatti illeciti già perpetrati dall'imputato (cinque condanne divenute irrevocabili per furti intervenuto in epoca recente). Inoltre, la Corte territoriale ha considerato il fatto specifico per cui è processo, ricavando la pericolosità, non solo dal reato in sé considerato, ma dalla circostanza che la finalità del falso documento era quella di sfruttare le diverse generalità riportate nella carta di identità per commettere ulteriori reati senza essere identificato. I ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibili ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende PQM dichiara i