CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17377/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Pescara del 17/06/2021, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e sulla recidiva, rideterminava la pena per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitti agli stessi ascritti ai capi a) e b) della rubrica (artt. 110, 628, comma secondo e terzo, n. 1, 582, 585 in relazione all'art. 575, comma primo, n. 5-bis, 61 n. 2 cod. pen.). 2. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponendo un unico motivo di ricorso, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 599-bis e 129 cod. proc. pen., per la non sufficiente motivazione della sentenza in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo proposto da entrambi i ricorrenti è all'evidenza inammissibile, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504- 01). I ricorrenti richiamano elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dagli stessi in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 2. I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio