Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37934/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 9601 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] rtoghesi, n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Calabria – sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] - n. 2430 / 05 / 20 depositatain data 09 / 10 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 9 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto: Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - [OSCURATO:PERSONA] impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria comunicatoglidal riscossore ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973; - la CTP adita accoglieva il ricorso; - a seguito di appello del risco ssore, la CTR rigettava l’impugnazione; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate riscossione con atto affidatoa due motivi; il contribuente è rimasto intimato; Consideratoche: - preliminarmente, alla luce delle osservazioni e trascrizioni di cui in memoria, va ritenuta l’ammissibilità del ricorso, in quanto il rapporto processuale risulta correttamente instaurato con la notificadell’atto di impugnazione via PEC al domicilio digitale del contribuente, luogo sul punto e agli effetti della notifica equiparabile dalla residenza, così come accertato in forza della consultazionedi pubblici elenchi ; - invero, la notifica effettuata alla parte personalmente, ai sensi dell’art.17 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, prevale sulla elezione di domicilio anc he in grado di appello (Cass., sez. un., n. 14916/2016; Cass. sez. un., 13654/2011; Cass., 18 settembre 2020, n. 19451; Cass., 21 ottobre 2020, n. 22909; Cass., 28 ottobre 2019, n. 27583; Cass., 13 novembre 2018, n. 29107; Cass., 25 settembre 2019, n. 2388 1), ma la stessa disciplina speciale di cui all’art. 17 comma 1, (“le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della costituzione in giudi zio ”) e 2 del d.

Lgs. 546 del 1992(“l’indicazione della residenza o della sede o l’elezione di domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo”)vale peraltro solo per i giudizi di merito tributari, ma nonper il giudizio di cassazione, ove trova applicazione l’art. 330 c.p.c. – “si notifica, ai sensi dell’art. 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 giudizio“– (Cass., 4233 del 2017; Cass., sez.un., 14916 del 2016); - fermo restando che l’art. 17 del d.

Lgs. 546 del 1992 costituisce eccezione alla disposizione di cui all’art. 170 c.p.c., sicché è applicabile anche alla notificazione del ricorso in appello, mentre l’art. 330 c.p.c. si applica al ricorso per cassazione (Cass., 4233/2017,in motivazione); tuttavia , l’ultrattività dell’indicazione della residenza, consente che il ricorso per cassazione sia correttamentenotificato ai sensi dell’art. 330 c.p.c. alla residenza del contribuente, anche nel caso in cui il soggetto destinatario della notificazione non si sia costituito nel giudizio di appello oppure,pur costituitosi, non abbia fatto alcuna indicazione (Cass., sez.un., 20 luglio 2016, n. 14916); - venendo quindi all’esame dei motivi, il primo motivo di ricorso deducela violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.per avere la CTR reso motivazione perplessa e apparente; - il motivo è evidentemente fondato; - la CTR si è limitata, in una pagina complessivamente di motivazione,del tutto laconicamente e assertivamente, a ritenere la “sufficienza e congruità delle ragioni poste a fondamento della sentenzaimpugnata, il cui apparato motivazionale appare immune dacensure sotto il profilo sostanziale e formale”; in seguito, essa ulteriormentescrive che “i primi giudici hanno fatto buon governo deiconsolidati principi in materia .

Pertanto l’appello va rigettato”; - quanto sopra senza dar conto in motivazione, neppure sinteticamente, né di tali ragioni fondanti la sentenza, né dei motivi di appello, e conseguentemente senza illustrare le ragioni delproprio decisum; - costante giurisprudenza di questa Corte ritiene (tra molte, si vedano Cass.

S ez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 e Cass.Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017 che ricorra il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quandoessa, bench é graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi la sciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche, congetture; - ancora, specificamente con riguardo alla motivazione “per relationem”,questo Giudice della Legittimità ha chiarito come ( in terminisi veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021) lasentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "perrelationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alleragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezzadei motivi del gravame; - nel concreto, la pronuncia impugnata risulta munita dimotivazione del tutto astratta, priva di ogni intellegibile agganciocon la fattispecie singolare portata alla sua cognizione; - il primo motivo di ricorso va quindi accolto; - alla luce dell’accoglimento del primo motivo, il secondo mezzo di ricorsoper cassazione è assorbito; - conseguentemente, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appelloper nuovo esame del merito; p.q.m. accoglieil primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rin via alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 9601 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] rtoghesi, n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Calabria – sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] - n. 2430 / 05 / 20 depositatain data 09 / 10 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 9 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto: Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - [OSCURATO:PERSONA] impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria comunicatoglidal riscossore ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973; - la CTP adita accoglieva il ricorso; - a seguito di appello del risco ssore, la CTR rigettava l’impugnazione; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate riscossione con atto affidatoa due motivi; il contribuente è rimasto intimato; Consideratoche: - preliminarmente, alla luce delle osservazioni e trascrizioni di cui in memoria, va ritenuta l’ammissibilità del ricorso, in quanto il rapporto processuale risulta correttamente instaurato con la notificadell’atto di impugnazione via PEC al domicilio digitale del contribuente, luogo sul punto e agli effetti della notifica equiparabile dalla residenza, così come accertato in forza della consultazionedi pubblici elenchi ; - invero, la notifica effettuata alla parte personalmente, ai sensi dell’art.17 del d. Lgs. n. 546 del 1992, prevale sulla elezione di domicilio anc he in grado di appello (Cass., sez. un., n. 14916/2016; Cass. sez. un., 13654/2011; Cass., 18 settembre 2020, n. 19451; Cass., 21 ottobre 2020, n. 22909; Cass., 28 ottobre 2019, n. 27583; Cass., 13 novembre 2018, n. 29107; Cass., 25 settembre 2019, n. 2388 1), ma la stessa disciplina speciale di cui all’art. 17 comma 1, (“le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della costituzione in giudi zio ”) e 2 del d. Lgs. 546 del 1992(“l’indicazione della residenza o della sede o l’elezione di domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo”)vale peraltro solo per i giudizi di merito tributari, ma nonper il giudizio di cassazione, ove trova applicazione l’art. 330 c.p.c. – “si notifica, ai sensi dell’art. 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 giudizio“– (Cass., 4233 del 2017; Cass., sez.un., 14916 del 2016); - fermo restando che l’art. 17 del d. Lgs. 546 del 1992 costituisce eccezione alla disposizione di cui all’art. 170 c.p.c., sicché è applicabile anche alla notificazione del ricorso in appello, mentre l’art. 330 c.p.c. si applica al ricorso per cassazione (Cass., 4233/2017,in motivazione); tuttavia , l’ultrattività dell’indicazione della residenza, consente che il ricorso per cassazione sia correttamentenotificato ai sensi dell’art. 330 c.p.c. alla residenza del contribuente, anche nel caso in cui il soggetto destinatario della notificazione non si sia costituito nel giudizio di appello oppure,pur costituitosi, non abbia fatto alcuna indicazione (Cass., sez.un., 20 luglio 2016, n. 14916); - venendo quindi all’esame dei motivi, il primo motivo di ricorso deducela violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.per avere la CTR reso motivazione perplessa e apparente; - il motivo è evidentemente fondato; - la CTR si è limitata, in una pagina complessivamente di motivazione,del tutto laconicamente e assertivamente, a ritenere la “sufficienza e congruità delle ragioni poste a fondamento della sentenzaimpugnata, il cui apparato motivazionale appare immune dacensure sotto il profilo sostanziale e formale”; in seguito, essa ulteriormentescrive che “i primi giudici hanno fatto buon governo deiconsolidati principi in materia . Pertanto l’appello va rigettato”; - quanto sopra senza dar conto in motivazione, neppure sinteticamente, né di tali ragioni fondanti la sentenza, né dei motivi di appello, e conseguentemente senza illustrare le ragioni delproprio decisum; - costante giurisprudenza di questa Corte ritiene (tra molte, si vedano Cass. S ez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 e Cass.Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017 che ricorra il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quandoessa, bench é graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi la sciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche, congetture; - ancora, specificamente con riguardo alla motivazione “per relationem”,questo Giudice della Legittimità ha chiarito come ( in terminisi veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021) lasentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "perrelationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alleragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezzadei motivi del gravame; - nel concreto, la pronuncia impugnata risulta munita dimotivazione del tutto astratta, priva di ogni intellegibile agganciocon la fattispecie singolare portata alla sua cognizione; - il primo motivo di ricorso va quindi accolto; - alla luce dell’accoglimento del primo motivo, il secondo mezzo di ricorsoper cassazione è assorbito; - conseguentemente, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appelloper nuovo esame del merito; p.q.m. accoglieil primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rin via alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado de
Sentenza Cassazione n. 37934/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris