CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26622/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 12 agosto 1984 in Marocco avverso la sentenza della Corte di appello della Corte di appello di L'Aquila del 12/11/21 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso e rinvio alla Corte del merito per le valutazioni in punto di pena [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di 'resistenza ex art. 337 cod. pen e lesioni aggravate commessi mi 14 ottobre 2020, ritenuti in primo grado in esito a giudizio direttissimo, dal Tribunale di Teramo ed ha riformato la sentenza appellata limitatamente al solo trattamento sanzionatorio, ridotto in coerenza della ritenuta non applicabilità della recidiva. 2.Interpone ricorso il difensore di fiducia dell'imputato e lamenta: -nullità della sentenza di appello perché la Corte territoriale avrebbe giudicato malgrado la mancata partecipazione dell'imputato all'udienza all'uopo fissata per la trattazione del gravame fosse giustificata da un legittimo impedimento (segnatamente l'applicazione della misura coercitiva dell'obbligo di dimora in un comune diverso da quello dell'autorità giudicante) certamente noto al decidente (perché la detta misura cautelare, applicata per i fatti a giudizio, era stata comminata ex art. 299 cod. proc. pen., prima della trattazione del processo di appello, dalla stessa Corte procedente in sostituzione di quelia della custodia in carcere in precedenza disposta), che ciò malgrado non ebbe a rinviare la trattazione del processo; violazione di legge riferita agli artt. 81 e 337 cod. pen. nonchè all'art. 521 cod. proc. pen. perché l'imputato sarebbe stato condannato per più fatti di resistenza unititi dal vicolo della continuazione malgrado la rubrica contenesse il riferimento ad una sola condotta di resistenza senza fare riferimento alla ritenuta continuazione tra più reati sanzionati a tale titolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. La fondatezza del primo motivo di ricorso porta all'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2. La verifica degli atti, favorita dalla natura del vizio prospettato, consente di dare conferma alla ricostruzione operata dal ricorso a supporto del vizio addotto: il giudizio di appello è stato trattato senza assicurare la presenza dell'imputato appellante, preclusagli dall'osservanza della misura misura cautelare ( l'obbligo di dimora presso un comune diverso da quello della Corte di appello giudicante, dal quale non si poteva allontanare senza autorizzazione) allo stesso applicata dalla medesima Corte territoriale in sostituzione di quella (la custodia in carcere) in origine comminata per i fatti a giudizio. Assenza, dunque, determinata da un legittimo impedimento che non avrebbe consentito la trattazione del processo di appello senza incorrere nel vizio invalidante correttamente prospettato con l'impugnazione. 3.Non ignora il Collegio che secondo un orientamento tracciato da questa Corte, cui ha fatto cenno anche la Procura Generale nella requisitoria in atti, non sussiste il legittimo impedimento a comparire all'udienza preliminare dell'imputato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora in comune diverso da quello in cui ha sede il tribunale procedente, quando lo stesso non abbia chiesto l'autorizzazione al giudice per partecipare all'udienza (Sez. 5, n. 42749 del 04/07/2019, Rv. 277537;Sez. 5, n. 20726 del 25/03/2014 Rv. 262823; Sez. 6, n. 44764 del 28/11/2001, Rv. 220527; Sez. 1, n. 13227 del 2021, n.m.; Sez. 2, n. 18308 del 2020, n.m.). 4. Si tratta, tuttavia, di una lettura interpretativa da ritenersi superata e, dunque, non più attuale alla luce delle considerazioni esposte nella recente sentenza delle Sezioni Unite di questa stessa Corte (n. 7635 del 30/9/21, dep. 2022, Costantino) che, pur riguardando una ipotesi diversa (la restrizione domiciliare per altra causa portata a conoscenza del decidente dall'imputato senza chiedere al giudice della misura l'autorizzazione ex art 22 disp. att. cod. proc. pen.), in motivazione ha fornito delle indicazioni di principio destinate ad estendersi in termini inequivoci anche alla fattispecie in oggetto. 4.1. La citata sentenza Costantino, prendendo implicitamente le distanze dalle indicazioni di principio sottese all'orientamento qui non condiviso ( in particolare si veda in motivazione la sentenza n. 42749 del 04/07/2019), ha in primo luogo ribadito il contenuto delle considerazioni espresse dalle Sez. U, n. 35399 del 26/06/2010 (ritenute, nell'interpretazione di segno avverso non vincolanti dalle perchè frutto di una valutazione in quella occasione solo incidentale), pronunciata con riferimento al caso dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa che, giudicato in primo grado nelle forme del rito abbreviato, aveva chiesto di partecipare al giudizio camerale d'appello. Si è in particolare rimarcato che tale ultima decisione, muovendo dalla equiparazione «della condizione dell'imputato detenuto a quella della persona agli arresti domiciliari o, comunque, sottoposto a limitazione della libertà personale che non le consente la presenza in udienza, ha affermato che nel giudizio ordinario deve essere sempre assicurata, in manc:anza di inequivoco rifiuto alla partecipazione, la presenza dell'imputato. Di conseguenza "in virtù della norma generale fissata dall'art. 420-ter c.p.p., COMITIii 1 e 2, qualora l'imputato non si presenti ed in qualunque modo risulti (o appaia probabile) che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, spetta al giudice disporre, anche di ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta in tal senso. Pertanto, qualora l'imputato sia detenuto o agli arresti domiciliari o comunque sottoposto a limitazione della libertà personale che non gli consente la presenza in udienza, poichè in tali casi è in re ipsa il legittimo impedimento, il giudice, in qualunque modo ed in qualunque tempo venga a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, anche in assenza di una richiesta dell'imputato, deve d'ufficio rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell'imputato, salvo che non vi sia stato un espresso rifiuto dell'imputato ad assistere all'udienza"». Sempre la sentenza Costantino ha altresì rimarcato che con il precedente arresto delle Sezioni Unite era stato messo in evidenza che "la detenzione per altra causa costituisce legittimo impedimento anche quando l'impul:ato avrebbe potuto avvisare il giudice della sua condizione in tempo utile per consentire la traduzione" e che deve ritenersi escluso che "l'imputato abbia un onere di chiedere al giudice competente la rimozione dell'impedimento o di comunicare al giudice che procede la sua volontà di essere presente, avendo rilievo soltanto il fatto che il giudice abbia comunque conoscenza di una obiettiva situazione di impedimento" e manchi un'esplicita rinuncia a comparire». 4.2. Sulla base di queste indicazioni di principio, essenzialmente fondate sulla considerazione che non è possibile subordinare l'esercizio di un diritto fondamentale, come quello di partecipare al processo, ad oneri che non siano espressamente previsti da una disposizione legislativa, le citate Sezioni Unite Costantino hanno altresì messo in evidenza che " [L]'assenza può costituire, quindi, chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo la presenza di un impedimento e possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto. Tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare. In tal caso incombe al giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante". Si è cosi rimarcato che "[L]a difforrne interpretazione si fonda sul disconoscimento della natura assoluta dell'impedimento, in quanto superabile da una manifestazione di interesse da parte dell'imputato, ma omette di considerare che tale attività, sicuramente possibile, non è però imposta dalla legge, che non pone a carico dell'imputato, citato in condizioni di libertà, e ristretto per altra causa, di attivarsi presso il giudice della cautela, o il magistrato di sorveglianza competente sulla restrizione in atto. Il dato normativo impone di escludere la legittimità di una interpretazione che appare fondata sulla configurazione della partecipazione dell'imputato come un interesse perseguibile su sua iniziativa, e non un diritto, e su esigenze di funzionalità e celerità del proc:esso, più che sul rispetto della sua ritualità, secondo le precise scansioni dettate dalle disposizioni sul punto. Proprio la richiamata centralità della partecipazione dell'interessato al processo ha imposto la previsione di verifiche costanti della corretta instaurazione del giudizio in assenza... cosicchè ogni controllo, il cui esito non rispetti i principi rigorosi fissati per la legittimità del giudizio in assenza, rischia di condurre allo svolgimento di attività processuale suscettibile di essere travolta da un successivo accertamento di nullità del procedimento". 5. Le superiori considerazioni rendono non controvertibile la fondatezza del rilievo sollevato con il ricorso, facendo emergere la chiara recessività dell'orientamento contrario sopra evocato. Non v'è dubbio, infatti, che se le indicazioni di principio sancite dal detto arresto delle sezioni unite valgono per una misura coercitiva applicata in altro processo, a maggior ragione deve estendersene il portato anche al caso, come quello di specie, in cui la misura limitativa della liberta di movimento dell'imputato che sia ostativa ad una libera partecipazione al giudizio risulti applicata per i fatti oggetto della regiudicanda (qui addirittura dallo stesso organo giudicante, in quanto tale anche competente al relativo provvedimento autorizzatorio ex art 283 cod. proc. pen.). Da qui l'annullamento della sentenza impugnata nei termini di cui al dispositivo che segue.