CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02683/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di CHIODAREL.LI Simona, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CIGLIANO Raffaele, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], CIGLIANO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 20/5/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di Raffaele e [OSCURATO:PERSONA], ed il rigetto del ricorso del terzo imputato; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, chiedendo in subordine la rimessione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di primo grado; letta la memoria, trasmessa a mezzo p.e.c., dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, con cui si chiede l'annullamento della sentenza impugnata rappresentando in subordine la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza indicata in epigrafe - che ha dichiarato inammissibile, per intempestività, l'appello proposto dal difensore della Chiodarelli ed ha rigettato nel merito quelli proposti da Raffaele e [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Milano in data 4 novembre 2019, per concorso in ricettazione - propongono ricorso per cassazione i difensori degli imputati, che deducono a ragione delle impugnazioni i motivi in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 161, 601, 178 e 179 cod. proc. pen.), avendo la Corte territoriale notificato l'avviso di fissazione dell'udienza di appello solo al difensore di ufficio dell'appellante, peraltro solo nella predetta qualità professionale, e non anche quale domiciliatario ex lege dell'imputata, mentre la notifica dei detto avviso alla imputata veniva tentata, non presso il domicilio tempestivamente eletto dalla stessa (Cassino, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1), bensì presso il domicilio di residenza (via Garigliano n. 98), ove l'imputata risultava irreperibile Consegue la nullità del giudizio per difetto di contradditorio, con la conseguente nullità della sentenza. 1.2. Mancanza assoluta di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) della ravvisata intempestività della proposta impugnazione di merito. Il dispositivo di condanna, letto in udienza il 4 novembre 2019, recava indicazione della riserva di giorni 45 per il deposito dei motivi; la sentenza veniva effettivamente depositata il 17 dicembre successivo, entro il termine riservato; tuttavia il testo della sentenza depositata recava una diversa indicazione (giorni 30) del termine riservato dal giudice per il deposito, sicché il difensore, nella erronea convinzione, determinata dall'equivoco provocato dalla lettura del testo della sentenza, che il deposito della sentenza fosse intervenuto oltre il termine dato, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., nella vana attesa della notifica dell'avviso di deposito (art. 548, comma 2, cod. proc. pen.) si determinava a proporre impugnazione solo il 19 giugno 2020. Tale atto di appello era ritenuto intempestivo dalla Corte con motivazione che la ricorrente stima assente o, al più meramente apparente, giacché non dà conto delle ragioni per le quali, nel contrasto tra l'indicazione contenuta nel dispositivo e quella portata dalla motivazione, debba prevalere la prima (peraltro oggetto di correzione di errore materiale per differente statuizione), né la Corte affronta il tema dell'errore di fatto incolpevole della parte, giacché provocato dall'equivocità delle indicazioni offerte dal giudice in sentenza. 1.3. In subordine, la difesa chiede di essere rimessa nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.. 2. Gennarc e [OSCURATO:PERSONA], 2.1. inosservanza della legge processuale, evidenziata dalla illogicità manifesta della motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte di merito divisato penale responsabilità degli imputati, per i delitti di ricettazione delle somme oggetto di fraudolenta appropriazione, versate sui conti- deposito identificati dal numero delle carte prepagate in possesso degli imputati (carte contenute in una valigetta oggetto del furto denunziato il 14 giugno 2022), pur in assenza di prova (contrastata anzi dalla detta denunzia di furto) della avvenuta ricezione delle somme provento di delitto, giacché al momento delle rimesse le carte erano già state sottratte agli imputati intestatari. 1.2. Violazione della legge penale e vizio di motivazione sono denunziati in riferimento alla erronea indicazione della data dei commessi reati (istantanei) di ricettazione, giacché questi si sono consumati con la ricezione delle somme bonificate sui conti identificati dalle carte prepagate (il 14 e, comunque, non oltre il 21 giugno del 2012), talché il delitto di ricettazione si sarebbe comunque prescritto prima della decisione di secondo grado (20 maggio 2021). 1.3. Detti motivi sono ripresi ed evidenziati (soprattutto quello che eccepisce la prescrizione del reato in data antecedente alla decisione impugnata) nella memoria depositata dall'avv. D'Alessandro, nell'interesse d [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 18 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Inammissibili, per assoluto difetto di specificità e manifesta infondatezza, sono i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il dispositivo di condanna, letto in udienza il 4 novembre 2019 dal giudice di primo grado, recava indicazione della riserva di giorni 45 per il deposito dei motivi; la motivazione della sentenza era depositata il 17 dicembre successivo, entro il ( termine riservato con il dispositivo letto in udienza, in scadenza il 19 dicembre. Il termine ultimo per esercitare tempestivamente la facoltà di impugnazione veniva pertanto a cadere (art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) il 3 febbraio 2020. L'appello depositato dalla difesa della Chiodarelli il 19 giugno successivo era quindi "aritmeticamente" intempestivo e come tale veniva riconosciuto dalla Corte territoriale. La ricorrente, tuttavia, deduce che l'errore sul fatto processuale (intervallo di tempo riservato dal giudice per il deposito dei motivi posti a sostegno della decisione, 45 giorni indicati in dispositivo o 30 giorni indicati nella parte dispositiva della sentenza depositata il 17 dicembre) è stato provocato dall'equivoco determinato dalla giurisdizione, che ha indicato termini diversi nel dispositivo letto in udienza ed in quello annesso alla motivazione, il testo della sentenza depositata recava infatti una diversa indicazione (giorni 30) del termine riservato dal giudice per il deposito, sicché il difensore, nella erronea convinzione, determinata dall'equivoco provocato dalla lettura del testo della sentenza, che il deposito fosse intervenuto oltre il termine dato, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., nella vana attesa della notifica dell'avviso di deposito (art. 548, comma 2, cod. proc. pen.), si determinava a proporre comunque impugnazione solo il 19 giugno 2020. 1.2. Ritiene il Collegio che, trattandosi di errore sul fatto processuale, idoneo a condurre le parti oltre i limiti della tempestività nella scelta di impugnare la decisione, non sia tanto questione di apprezzare o valorizzare il favor impugnationis, che pure il legislatore processuale ha declinato, al comma 5 dell'art. 568 del codice di rito, in forma di favore solo verso i modi e la veste giuridica attribuita dalla parte impugnante all'atto (che non può essere di certo salvato dalla scure della intempestività in ragione di un limitato favore con cui l'ordinamento guarda l'insorgere della parte soccombente verso la decisione); né sia questione risolvibile (come ha ritenuto la Corte di appello) attribuendo, nel conflitto tra dispositivo e motivazione, prevalenza all'uno piuttosto che all'altra (sulle ipotesi di soluzione del detto conflitto si richiama Sez. 6, n. 7980 del 1/2/2017, Rv. 269375); anche perché, nella fattispecie, il detto conflitto si consuma tra due dispositivi, che differiscono peraltro su punti non "decisori" del verdetto; non si distinguono, infatti, su statuizioni, quanto, piuttosto, su indicazioni, indicazioni che sono, per l'appunto, dirette alle parti e che servono ad orientare le scelte processuali di costoro. La peculiarità della fattispecie è rappresentata dalla potenziale capacità induttiva dell'errore contenuto nel dispositivo annesso alla motivazione (riserva di giorni 30, anziché 45). L'errore commesso dalla parte nella "lettura" del fatto processuale ben può essere stato indotto dalla giurisdizione, che ha rappresentato negli atti una dicotomia di indicazioni inconciliabili e tale induzione ha certamente rivestito il carattere della decisività nella scelta dei tempi della impugnazione. Fuorviata dalla erronea indicazione del giudice, la parte - che su tale indicazione ha riposto affidamento incolpevole - ha atteso invano l'avviso di deposito (art. 548, comma 2, cod. proc. pen.), risolvendosi ad impugnare quando ormai il termine era "burocraticamente" elasso. La sentenza impugnata, che tali aspetti non ha colto e che non ha punto argomentato sull'errore incolpevole indotto, limitandosi ad motivare sulla prevalenza da accordare alle statuizioni contenute nel dispositivo, in caso di contrasto :nconciliabile con quanto argomentato in motivazione, deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Va conseguentemente disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per ulteriore corso e nuova fissazione dell'udienza di appello. 1.3. I restanti motivi restano assorbiti dalla decisione di carattere processuale, atteso che alla ammissibilità dell'appello consegue l'obbligo di disporre nuova fissazione, con nuovi avvisi da notificare ritualmente presso il domicilio eletto dalla imputata. 2. I ricorsi proposti nell'interesse di Raffaele e [OSCURATO:PERSONA] devono, viceversa, essere dichiarati inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 591, comma 1, lett. c), 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza ed il difetto assoluto di specificità, dei motivi, che non si confrontano con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata, ove è esplicita la ricostruzione, logica e coerente, delle prove che hanno consentito l'accertamento della responsabilità e delle ragioni per le quali la denuncia di furto della cartella che custodiva "innominate" carte prepagate è stata ritenuta non attendibile e, comunque, non dirimente ai fini di escludere negli imputati il possesso di quelle carte prepagate, cui furono destinati i fondi provento di delitto. 2.1. La Corte territoriale ha, infatti, ben argomentato in punto di responsabilità per il fatto contestato, valorizzando il dato documentale, che rinviene dalla intestazione delle carte prepagate, sui cui conti furono bonificate le somme provento d: delitto; del pari, spiegando perché alla denuncia di furto della cartella, contenente non ben identificate carte prepagate intestate agli imputati, non potesse annettersi alcuna efficacia dirimente. Le somme furono infatti bonificate su quei conti, e attraverso quelle carte (con uso di codici di identificazione noti solo ai titoari) furono prelevati i contanti. La denuncia ebbe ad oggetto solo una cartella contente, tra le altre cose, carte "innominate", di talché è apparso evidente al giudice del merito, che ha speso sul punto motivazione non certamente illogica, tanto meno in maniera manifesta, che tale denuncia dovesse fungere da scudo formale idoneo ad allontanare dagli intestatari la prova della definitiva ricezione per contanti della res furtiva. Il motivo di ricorso, che con tale argomentazione non si confronta e che reitera motivi di doglianza accuratamente smentiti dalla diffusa e attenta motivazione della sentenza impugnata, risulta, pertanto, privo della necessaria specificità. 2.2. Analoga sorte processuale subisce il secondo motivo speso nell'interesse dei Cigliano, atteso che la data di consumazione dei delitti di ricettazione contestati, in ogni caso non precedente il 14 giugno 2012, non appare dirimente ai fini di stimare compiuto il decorso del termine di prescrizione in data antecedente rispetto alla decisione di secondo grado (20 maggio 2021). Il reato di ricettazione prevede infatti la pena massima detentiva di 8 anni di reclusione, termine di riferimento per calcolare il corso della prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma primo, cod. pen., cui va aggiunto il quarto (art. 161 cod. pen.), in virtù delle cause che ne hanno interrotto il decorso. Il termine di prescrizione, tenuto conto delle interruzion, sarebbe pertanto caduto non prima del 14 giugno 2022, oltre un anno dopo la decisione di appello qui impugnata. Quanto a rilevanza del tempo decorso successivamente alla decisione impugnata ai fini del calcolo del termine di prescrizione, va ribadito che in tale segmento temporale il procedimento penale versa in una fase di pendenza «condizionata», posto che in tanto rilevano gli accadimenti intermedi, successivi alla decisione (come il decorso del tempo), in quanto la parte eserciti validamente (Sez. U., n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, Rv. 219531) il potere di impugnazione conferito dall'ordinamento, mediante la proposizione di un atto di impugnazione conforme al modello legale. Ove ciò non accada, e dunque nei casi di ricorso inammissibile, il rapporto impugnatorio non si perfeziona, con la conseguenza che il tempo decorso dopo la emissione del dispositivo diventa irrilevante a fini di prescrizione del reato (in tal senso anche Sez. U, n. 12602, del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819; da ultimo, per l'incidenza del ricorso inammissibile sul decorso del termine di prescrizione, Sez. U., n. 12778 del 27/2/2020, in motivazione sub 15). 3. Alla luce dei principi che precedono, il ricorso (soggettivamente complesso) proposto nell'interesse di Raffaele e [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 3.1. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila, per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual