Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45522/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Mouhamed ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma di quella del Tribunale di Rimini, con la quale il predetto era stato condannato per un tentativo di furto aggravato, ha riconosciuto l'attenuante del danno patrimoniale lieve, confermando il giudizio di equivalenza.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendosi contestata la motivazione in punto applicazione della recidiva, viceversa congruamente giustificata dai giudici del merito, con argomenti rispetto ai quali è difettato un effettivo confronto.

Si è, infatti, valorizzata la circostanza che l'imputato aveva riportato due precedenti specifici la cui prossimità temporale è stata ritenuta, con valutazione insindacabile in questa sede siccome afferente al merito, espressione di maggiore pericolosità (cfr. pag. 3 della sentenza appellata).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Maria h3rnffi /97-41- f wo. -é D EPOStIATA CANCE1_1.5:p5\ 1 O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Mouhamed ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma di quella del Tribunale di Rimini, con la quale il predetto era stato condannato per un tentativo di furto aggravato, ha riconosciuto l'attenuante del danno patrimoniale lieve, confermando il giudizio di equivalenza. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendosi contestata la motivazione in punto applicazione della recidiva, viceversa congruamente giustificata dai giudici del merito, con argomenti rispetto ai quali è difettato un effettivo confronto. Si è, infatti, valorizzata la circostanza che l'imputato aveva riportato due precedenti specifici la cui prossimità temporale è stata ritenuta, con valutazione insindacabile in questa sede siccome afferente al merito, espressione di maggiore pericolosità (cfr. pag. 3 della sentenza appellata). 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Maria h3rnffi /97-41- f wo. -é D EPOStIATA CANCE1_1.5:p5\ 1 O
Sentenza Cassazione n. 45522/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris