CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 23376/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4015/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 128/2017 depositata il 18/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Trento ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Bolzano, resa nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] in una causa con la quale l’appellata aveva richiesto accertarsi l’usucapione nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], già nudo proprietario dell’immobile (definita in primo grado con l’accoglimento della domanda). La Corte d’appello, rilevato che l’appello non era stato notificato ad alcuni dei convenuti nel giudizio di primo grado, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. Eseguito l’adempimento da parte degli appellanti, essa ha ritenuto che la notificazione fosse inesistente, in quanto «richiesta da un soggetto apparentemente avvocato, ma diverso dal procuratore costituito». Avverso questa decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] rimane intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 354 e degli artt.101 e 102 c.p.c., in quanto la Corte d’appello, in via prioritaria rispetto a qualsiasi decisione, avrebbe dovuto rilevare la nullità del giudizio di primo, non avendo partecipato ad esso uno dei soggetti indentificati dalla stessa parte attrice quale litisconsorte necessario. Il secondo motivo denuncia omesso esame della relativa eccezione, che avrebbe dovuto essere decisa in via prioritaria rispetto a qualsiasi altra questione, inclusa quella sulla necessità dell’integrazione del contraddittorio in grado d’appello. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 137 c.p.c. non sussistendo la ragione di nullità ravvisata dalla corte territoriale. 2. - Si impone in via prioritaria l’esame del terzo motivo , che è fondato. Invero, in ipotesi di inscindibilità della causa ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora sia stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, l'impugnazione va dichiarata inammissibile se nessuna delle parti vi provvede nel termine fissato, giacché il difetto di integrità del contraddittorio impedisce all'impugnazione di conseguire il proprio scopo. Ne consegue che, in tal caso, ilgiudice d'appello deve emettere la relativa declaratoria senza dar corso a quello scrutino degli atti che può portare allarimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.., per violazione del contraddittorio nel giudizio diprimo grado, restando l'applicazione di tale norma preclusa dall'inammissibilità del gravame (Cass. n. 7998/2012). Nel caso in esame la Corte territoriale ha formalmente seguito tale iter, essendo tuttavia erronea la statuizione finale, che è appunto oggetto del terzo motivo di ricorso. Sulla scia della nota decisione delle Sezioni Unite, che ha ristretto l'ambito di operatività dell'inesistenza a vantaggio della nullità e della conseguente possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo (Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916, che individua gli elementi costitutivi del procedimento di notificazione nell'attività di trasmissione ed in quella di consegna), la giurisprudenza di questa Corte, riprendendo spunti già emersi nella elaborazione precedente a tale decisione, ha chiarito che «legittimato a richiedere lanotificazione di un atto giudiziario, ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e dell'art. 104, comma 2, del d.p.r. n. 1229 del 1959, non è soltanto la parte personalmente ed il suo difensore munito diprocura, ma anche qualunque persona da loro incaricata pure verbalmente, perché non vi sia incertezza assoluta sull'istante e si possa individuare la parte a richiesta della quale la notifica è eseguita. (Nella specie la S. C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente lanotificazione di un reclamo, in quanto effettuata suistanza di persona diversa dalla parte e dal suo difensore) (Cass. n. 2415/2020; conf. n. 4520/2016). «In definitiva, l'istanza di parte può ritenersi sussistente ogniqualvolta, nonostante la mancanza di apposita indicazione nella relata di notifica, non via sia incertezza assoluta sull'istante, essendo possibile individuare la parte a richiesta della quale la notifica è stata eseguita: e dunque è stata ritenuta valida la notificazione effettuata «su richiesta di chi in atti» (Cass. 7 novembre 1991, n. 11883; Cass. 18 febbraio 1995, n. 1781; Cass. 26 gennaio 2005, n. 1574; (ass. 22 luglio 2005, n. 15500); la notificazione effettuata senza indicazione alcuna dell'istante nel caso in cui le parti del processo siano solo due (Cass. 3 febbraio 2005, n. 2181); la notificazione senza indicazione dell'istante quando l'indicazione mancante sia desumibile dal contesto dell'atto (Cass. 3 aprile 1985, n. 2268; Cass. 27 maggio 1987, n. 4750; Cass. 8 febbraio 1991, n. 1300; Cass. 27 febbraio 1998, n. 2149; Cass. 4 gennaio 1995, n. 140; Cass. 1° dicembre 1997, n. 12126; Cass. 10 maggio 2000, n. 5991; Cass. 9 aprile 2001, n. 5262)» (così testualmente in motivazione Cass. n. 2415/2000 cit.). Sicché, nel caso in esame, la Corte territoriale è incorsa in errore nel ritenere l'inesistenza della notificazione per il fatto che la notificazione fosse stata effettuata ad istanza non della parte o del suo procuratore, ma di altro soggetto, che la stessa sentenza identifica nominativamente con la qualifica di avvocato. 3. - L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento del secondo, restando impregiudicata ogni valutazione del giudice di rinvio in ordine alla necessità di estendere il contraddittorio nei confronti di altri soggetti, anche per quanto riguarda i riflessi sull’eventuale necessità della rimessione della causa al primo giudice. Si deve infine rilevare che il ricorso per cassazione è stato proposto nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA], mentre al giudizio d’appello avevano preso parte anche altri soggetti. Nondimeno, nel verificare i presupposti della necessità della integrazione del contraddittorio, deve tenersi conto del principio, ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui «il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie didifesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di pronuncia di cassazione senza rinvio poiché l'appello non poteva essere proposto, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti» (Cass. n. 23901/2017). Ebbene, nel caso in esame, l'esito del giudizio di legittimità, nei termini sopra indicati, rende superflua la concessione del termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri appellanti e in genere degli altri soccombenti nel giudizio di usucapione definito con la sentenza oggetto dell’appello dichiarato inammissibile. Pertanto, limitatamente alla fase di cassazione che qui si è svolta, un simile adempimento, pur sussistendone in astratto i presupposti, non trova giustificazione in una effettiva esigenza di rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa dei soggetti pretermessi. La sentenza impugnata è cassata e rinviata alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione, che si atterrà a quanto dinanzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. Gli altrimotivi sono assorbiti, P.Q.M. accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Trento in diversa comp