CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18936/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle part ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato quella del Tribunale di Catanzaro che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro 1800,00 di multa per i reati di furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). La Corte di appello ha offerto una congrua motivazione sul punto, sottolineando come il ricorrente già in sede di appello non si fosse confrontato con la ricostruzione del fatto, né con la circostanza che il ricorrente nonfu mai perso di vista e che fosse vestito di bianco. Il ricorso è anche aspecifico, in quanto la ricostruzione operata dai Giudici di merito non è stata contestata nemmeno in sede di ricorso con deduzione di travisamento probatorio. Va infatti ricordato che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo dei provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" (salvo il caso della inedita valorizzazione nel giudizio d'appello di prove non considerate dal giudice di primo grado) e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (se non nei limiti del sindacato della motivazione posta a sostegno della stessa)(Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758): infatti difetta di specificità la prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, che non sia in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 614 cod. pen. - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, hanno ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. Il ricorrente omette, anche in questo caso, di confrontarsi con il provvedimento impugnato e con la ricostruzione di fatto offerta dalla Corte territoriale, dalla quale emerge la simultaneità della presenza sul luogo del delitto, insieme ai ladri, dell'imputato, con esclusione di ragioni diverse giustificanti la medesima presenza; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione nella forma del tentativo - come formulato non è deducibile in sede di iegittimità, in quanto fondato su una diversa ricostruzione dei fatti, il che implica una non consentita rilettura del materiale probatorio, a fronte di una base fattuale accertata nei primi due gradi di giudizio; [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena base - è manifestamente infondato. La pena base di cinque anni di reclusione è quella minima, facendo riferimento all'art. 624-bis, terzo comma, cod. pen., che in presenza dell'aggravante prevista dall'art. 625 n.2 prevede tale minimo edittale. Va inoltre considerato come nei caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della 2media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'ad. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M