Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02468/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

NZA sul ricorso 9894/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 10 Cagliari, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Cagliari, via [OSCURATO:PERSONA] n. 13 - controricorrente - avverso la sentenza n. 10/2018 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 08/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal cons.

DANILO SESTINIRilevato che: l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio, propose al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Cagliari ricorso ex artt. 486 c.p.c. o, occorrendo, ex art. 617, co. 2° c.p.c. per sentir dichiarare estinta l'esecuzione avviata nei suoi confronti, con pignoramento mobiliare del 12.9.2011, dal Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 11 di Cagliari, in forza di sentenza n. 1747/2011 emessa dal medesimo Tribunale; dedusse che, con ordinanza del 16.12.2011, la Corte di Appello aveva accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza e lamentò che il G.E., anziché estinguere la procedura esecutiva, ne aveva soltanto disposto la sospensione con provvedimento del 22-23 dicembre 2011; il G.E. fissò l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla quale, non essendo comparso nessuno, dette atto che il procedimento esecutivo era stato sospeso e dispose l'archiviazione del ricorso dello Stara; quest'ultimo, con istanza depositata il 2.4.2012, dichiarò di avere appreso in ritardo della fissazione della precedente udienza e chiese al G.E. di fissarne una nuova; fissata la nuova udienza del 29.5.2012, il Condominio eccepì che il provvedimento del 27.3.2012 non era stato reclamato e che non sussistevano le condizioni per una rimessione in termini; con ordinanza del 12-15.4.2013, il G.E. dichiarò inammissibile l'istanza di rinnovazione del termine perentorio e inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta in via subordinata dal ricorrente; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] reclamò l'anzidetto provvedimento -ex art. 630 c.p.c.- con ricorso del 20.5.2013; ad esso resistette il Condominio; il Tribunale pronunciò sentenza con cui dichiarò inammissibile il reclamo, condannando lo Stara al pagamento delle spese di lite; ritenne, in particolare, che l'interessato non potesse avvalersi del reclamo di cui all'art. 630 c.p.c. (concernente il controllo delle ordinanze attinenti all'estinzione del processo esecutivo per cause tipiche) poiché quando si versa in ipotesi di estinzione atipica il mezzo di controllo è costituito dal ricorso ex art. 617 c.p.c.; pronunciando sull'impugnazione dello Stara, la Corte di Appello di Cagliari l'ha rigettata, rilevando -fra l'altro- che: non ricorreva la dedotta carenza di autorizzazione assembleare a stare in giudizio in favore dell'amministratore, atteso che l'autorizzazione risultava dalle delibere del 6.10.2011 e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; le pronunce di estinzione della procedura esecutiva o di rigetto della relativa eccezione «sono reclamabili ex art. 630 cpc quando riflettono fattispecie tipiche di estinzione; sono invece opponibili ex art. 617 cpc quelle che riflettono fattispecie atipiche»; atteso che il G.E. aveva implicitamente respinto l'istanza di estinzione e che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione agli atti esecutivi, l'ordinanza resa dal G.E. il 12-15.4.2013 andava «considerata come resa, ormai, ai sensi dell'art. 618 cpc nell'ambito dell'instaurata opposizione ex art. 617 cpc.

Essa quindi non poteva essere reclamata ex art. 630 c.p.c.», cosicché «correttamente il reclamo ex art. 630 cpc contro il provvedimento del 12-15 aprile 2013 è stato dichiarato inammissibile»; il provvedimento del G.E. andava considerato come conclusivo della fase sommaria del procedimento di opposizione agli atti esecutivi e ad esso avrebbe dovuto seguire il giudizio di merito sulla predetta opposizione, da instaurare -in difetto di assegnazione di un termine da parte del G.E.- previa richiesta di integrazione del relativo provvedimento ex art. 289 c.p.c.; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per caissazione, affidandosi a tre motivi; ad esso ha resistito, con controricorso, il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 10 di Cagliari; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.l. c.p.c.;il Condominio ha depositato memoria.

Considerato che: il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1130-1131 c.c., degli artt. 83 e ss. c.p.c. e dei principi in materia di rappresentanza in giudizio del condominio: il ricorrente censura la sentenza là dove ha rilevato che il condominio aveva autorizzato, con delibera del 6.10.11, la difesa in giudizio da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per tutti i procedimenti connessi alla causa di merito che faceva da sfondo alla vicenda, che l'amministratore aveva rilasciato la procura nel presente procedimento in data 22.5.2012 e che in data 11.11.14, l'assemblea condominiale aveva confermato l'autorizzazione all'amministratore a resistere nei procedimenti insta urati; assume lo Stara che le delibere assembleari erano «generiche» e «prive di validità» e che la pretesa autorizzazione dell'11.11.14 non valeva a sanare il vizio maturato; aggiunge che la carenza di valida procura concerneva anche la fase di appello; il motivo è inammissibile, in quanto svolto in difetto di specificità (ex art. 366, n. 6 c.p.c.) dato che il ricorrente non ha trascritto né localizzato le due delibere e le due procure richiamate nell'illustrazione del motivo; va peraltro rilevato che la questione prospettata con l'appello non avrebbe potuto essere proposta, in quanto il difetto di rappresentanza dell'amministratore - a prescindere dal fatto che avrebbe potuto essere sanato ai sensi dell'art. 182 c.p.c. - avrebbe dovuto essere rilevato dallo Stara, al massimo, entro la memoria di replica di primo grado, cioè fino a quando durava il potere del giudice di primo grado di rilevare d'ufficio la questione (cfr. Cass. n. 21381 del 2018); il secondo motivo deduce -sub A)- la nullità della pronuncia in parte qua per violazione degli artt. 112„ 277 e 132, n. 4 c.p.c., nonché -sub B)-, in subordine, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 617, 618, 289, 630, 153, 154 e 134-136 c.p.c. nonché dei principi in materia di comunicazione dei provvedimenti: il ricorrente assume che la Corte di appello «ha omesso di considerare e di pronunciare sulla portata effettiva dei due profili del giudizio di appello», «che determinavano una lettura dei fatti di causa diversi da quelli seguiti dal Tribunale del reclamo e sui quali la Corte di Appello doveva comunque pronunciarsi specificamente»; in subordine, gli assunti della Corte erano comunque erronei; il motivo è inammissibile, in quanto la Corte ha dato esaustiva risposta ai motivi di appello e il ricorrente si limita a reiterare le argomentazioni svolte nei gradi di merito e a dichiarare di non condividere le conclusioni della Corte territoriale, senza tuttavia investire specificamente il fulcro della decisione, costituito dall'affermazione della inammissibilità d& reclamo ex art. 630 c.p.c., in quanto rimedio relativo alle fattispecie tipiche di estinzione e, altresì, dal rilievo che, essendo stata proposta opposizione agli atti esecutivi, alla fase sommaria sarebbe dovuta seguire la fase di merito (che l'opponente era tenuto ad attivare previa richiesta di integrazione del provvedimento conclusivo della fase sommaria); deve ulteriormente considerarsi che: con riferimento alla prima censura, quella rubricata sub A) a pag. 8 ed illustrata a partire dalle ultime due righe della pagina 10, lo stesso ricorrente, fermo che non spiega la violazione delle norme evocate, svolge considerazioni che si sostanziano nell'assunto che il tribunale non avrebbe preso in esame le argomentazioni svolte nel secondo motivo di appello, che riproduce; senonché, il ricorrente non spiega perché la motivazione della corte territoriale non avrebbe nella sostanza con le sue argomentazioni esaminato, cosa possibile anche per implicito, quelle svolte nel motivo né spiega perché le stesse, che, sebbene relative a circostanze inerenti lo svolgimento processuale, rileverebbero per le implicazioni in iure, appunto non troverebbero risposta nelle argomentazioni della Corte di Appello;quanto alla seconda censura (quella rubricata sub B), le enunciazioni del ricorrente risultano assolutamente assertorie e prive di considerazioni in iure che valgano a criticare il tessuto argomentativo della sentenza; col terzo motivo (che deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.), il ricorrente contesta la sentenza nella parte in cui ha affermato che non sussistevano peculiarità tali da giustificare una riforma della sentenza di primo grado in punto di condanna dello Stara alle spese di lite: assume che «nessuna liquidazione di spese poteva darsi per via della carenza di valida procura del difensore del Condominio» e che «in realtà la proposizione del reclamo era giusta e non solo, in ipotesi scusabile, quantomeno perché il GE stesso [...] aveva indicato la proponibilità del mezzo di reclamo, indicazione ritenuta erronea dalla CTAP, e cui» l'opponente «si era adeguato, per cui la compensazione delle spese "si imponeva"»; il motivo, che si risolve in una censura dell'apprezzamento di merito che ha condotto la Corte a ritenere insussistenti ragioni che giustificassero la compensazione delle spese pretesa dallo Stara (peraltro sulla base di rilievi, quali il difetto di valida procura del Condominio e l'ammissibilità del reclamo, che sono stati ritenuti infondati dalla Corte di appello), è inammissibile in quanto il mancato utilizzo della facoltà di compensazione delle spese non è sindacabile in sede di legittimità (secondo il consolidato principio di diritto di cui a Cass., Sez.

Un., n. 14989 del 2005); all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dello Stara al pagamento delle spese di lite; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso 9894/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 10 Cagliari, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Cagliari, via [OSCURATO:PERSONA] n. 13 - controricorrente - avverso la sentenza n. 10/2018 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 08/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal cons. DANILO SESTINIRilevato che: l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio, propose al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Cagliari ricorso ex artt. 486 c.p.c. o, occorrendo, ex art. 617, co. 2° c.p.c. per sentir dichiarare estinta l'esecuzione avviata nei suoi confronti, con pignoramento mobiliare del 12.9.2011, dal Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 11 di Cagliari, in forza di sentenza n. 1747/2011 emessa dal medesimo Tribunale; dedusse che, con ordinanza del 16.12.2011, la Corte di Appello aveva accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza e lamentò che il G.E., anziché estinguere la procedura esecutiva, ne aveva soltanto disposto la sospensione con provvedimento del 22-23 dicembre 2011; il G.E. fissò l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla quale, non essendo comparso nessuno, dette atto che il procedimento esecutivo era stato sospeso e dispose l'archiviazione del ricorso dello Stara; quest'ultimo, con istanza depositata il 2.4.2012, dichiarò di avere appreso in ritardo della fissazione della precedente udienza e chiese al G.E. di fissarne una nuova; fissata la nuova udienza del 29.5.2012, il Condominio eccepì che il provvedimento del 27.3.2012 non era stato reclamato e che non sussistevano le condizioni per una rimessione in termini; con ordinanza del 12-15.4.2013, il G.E. dichiarò inammissibile l'istanza di rinnovazione del termine perentorio e inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta in via subordinata dal ricorrente; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] reclamò l'anzidetto provvedimento -ex art. 630 c.p.c.- con ricorso del 20.5.2013; ad esso resistette il Condominio; il Tribunale pronunciò sentenza con cui dichiarò inammissibile il reclamo, condannando lo Stara al pagamento delle spese di lite; ritenne, in particolare, che l'interessato non potesse avvalersi del reclamo di cui all'art. 630 c.p.c. (concernente il controllo delle ordinanze attinenti all'estinzione del processo esecutivo per cause tipiche) poiché quando si versa in ipotesi di estinzione atipica il mezzo di controllo è costituito dal ricorso ex art. 617 c.p.c.; pronunciando sull'impugnazione dello Stara, la Corte di Appello di Cagliari l'ha rigettata, rilevando -fra l'altro- che: non ricorreva la dedotta carenza di autorizzazione assembleare a stare in giudizio in favore dell'amministratore, atteso che l'autorizzazione risultava dalle delibere del 6.10.2011 e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; le pronunce di estinzione della procedura esecutiva o di rigetto della relativa eccezione «sono reclamabili ex art. 630 cpc quando riflettono fattispecie tipiche di estinzione; sono invece opponibili ex art. 617 cpc quelle che riflettono fattispecie atipiche»; atteso che il G.E. aveva implicitamente respinto l'istanza di estinzione e che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione agli atti esecutivi, l'ordinanza resa dal G.E. il 12-15.4.2013 andava «considerata come resa, ormai, ai sensi dell'art. 618 cpc nell'ambito dell'instaurata opposizione ex art. 617 cpc. Essa quindi non poteva essere reclamata ex art. 630 c.p.c.», cosicché «correttamente il reclamo ex art. 630 cpc contro il provvedimento del 12-15 aprile 2013 è stato dichiarato inammissibile»; il provvedimento del G.E. andava considerato come conclusivo della fase sommaria del procedimento di opposizione agli atti esecutivi e ad esso avrebbe dovuto seguire il giudizio di merito sulla predetta opposizione, da instaurare -in difetto di assegnazione di un termine da parte del G.E.- previa richiesta di integrazione del relativo provvedimento ex art. 289 c.p.c.; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per caissazione, affidandosi a tre motivi; ad esso ha resistito, con controricorso, il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 10 di Cagliari; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.l. c.p.c.;il Condominio ha depositato memoria. Considerato che: il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1130-1131 c.c., degli artt. 83 e ss. c.p.c. e dei principi in materia di rappresentanza in giudizio del condominio: il ricorrente censura la sentenza là dove ha rilevato che il condominio aveva autorizzato, con delibera del 6.10.11, la difesa in giudizio da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per tutti i procedimenti connessi alla causa di merito che faceva da sfondo alla vicenda, che l'amministratore aveva rilasciato la procura nel presente procedimento in data 22.5.2012 e che in data 11.11.14, l'assemblea condominiale aveva confermato l'autorizzazione all'amministratore a resistere nei procedimenti insta urati; assume lo Stara che le delibere assembleari erano «generiche» e «prive di validità» e che la pretesa autorizzazione dell'11.11.14 non valeva a sanare il vizio maturato; aggiunge che la carenza di valida procura concerneva anche la fase di appello; il motivo è inammissibile, in quanto svolto in difetto di specificità (ex art. 366, n. 6 c.p.c.) dato che il ricorrente non ha trascritto né localizzato le due delibere e le due procure richiamate nell'illustrazione del motivo; va peraltro rilevato che la questione prospettata con l'appello non avrebbe potuto essere proposta, in quanto il difetto di rappresentanza dell'amministratore - a prescindere dal fatto che avrebbe potuto essere sanato ai sensi dell'art. 182 c.p.c. - avrebbe dovuto essere rilevato dallo Stara, al massimo, entro la memoria di replica di primo grado, cioè fino a quando durava il potere del giudice di primo grado di rilevare d'ufficio la questione (cfr. Cass. n. 21381 del 2018); il secondo motivo deduce -sub A)- la nullità della pronuncia in parte qua per violazione degli artt. 112„ 277 e 132, n. 4 c.p.c., nonché -sub B)-, in subordine, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 617, 618, 289, 630, 153, 154 e 134-136 c.p.c. nonché dei principi in materia di comunicazione dei provvedimenti: il ricorrente assume che la Corte di appello «ha omesso di considerare e di pronunciare sulla portata effettiva dei due profili del giudizio di appello», «che determinavano una lettura dei fatti di causa diversi da quelli seguiti dal Tribunale del reclamo e sui quali la Corte di Appello doveva comunque pronunciarsi specificamente»; in subordine, gli assunti della Corte erano comunque erronei; il motivo è inammissibile, in quanto la Corte ha dato esaustiva risposta ai motivi di appello e il ricorrente si limita a reiterare le argomentazioni svolte nei gradi di merito e a dichiarare di non condividere le conclusioni della Corte territoriale, senza tuttavia investire specificamente il fulcro della decisione, costituito dall'affermazione della inammissibilità d& reclamo ex art. 630 c.p.c., in quanto rimedio relativo alle fattispecie tipiche di estinzione e, altresì, dal rilievo che, essendo stata proposta opposizione agli atti esecutivi, alla fase sommaria sarebbe dovuta seguire la fase di merito (che l'opponente era tenuto ad attivare previa richiesta di integrazione del provvedimento conclusivo della fase sommaria); deve ulteriormente considerarsi che: con riferimento alla prima censura, quella rubricata sub A) a pag. 8 ed illustrata a partire dalle ultime due righe della pagina 10, lo stesso ricorrente, fermo che non spiega la violazione delle norme evocate, svolge considerazioni che si sostanziano nell'assunto che il tribunale non avrebbe preso in esame le argomentazioni svolte nel secondo motivo di appello, che riproduce; senonché, il ricorrente non spiega perché la motivazione della corte territoriale non avrebbe nella sostanza con le sue argomentazioni esaminato, cosa possibile anche per implicito, quelle svolte nel motivo né spiega perché le stesse, che, sebbene relative a circostanze inerenti lo svolgimento processuale, rileverebbero per le implicazioni in iure, appunto non troverebbero risposta nelle argomentazioni della Corte di Appello;quanto alla seconda censura (quella rubricata sub B), le enunciazioni del ricorrente risultano assolutamente assertorie e prive di considerazioni in iure che valgano a criticare il tessuto argomentativo della sentenza; col terzo motivo (che deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.), il ricorrente contesta la sentenza nella parte in cui ha affermato che non sussistevano peculiarità tali da giustificare una riforma della sentenza di primo grado in punto di condanna dello Stara alle spese di lite: assume che «nessuna liquidazione di spese poteva darsi per via della carenza di valida procura del difensore del Condominio» e che «in realtà la proposizione del reclamo era giusta e non solo, in ipotesi scusabile, quantomeno perché il GE stesso [...] aveva indicato la proponibilità del mezzo di reclamo, indicazione ritenuta erronea dalla CTAP, e cui» l'opponente «si era adeguato, per cui la compensazione delle spese "si imponeva"»; il motivo, che si risolve in una censura dell'apprezzamento di merito che ha condotto la Corte a ritenere insussistenti ragioni che giustificassero la compensazione delle spese pretesa dallo Stara (peraltro sulla base di rilievi, quali il difetto di valida procura del Condominio e l'ammissibilità del reclamo, che sono stati ritenuti infondati dalla Corte di appello), è inammissibile in quanto il mancato utilizzo della facoltà di compensazione delle spese non è sindacabile in sede di legittimità (secondo il consolidato principio di diritto di cui a Cass., Sez. Un., n. 14989 del 2005); all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dello Stara al pagamento delle spese di lite; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bi
Sentenza Cassazione n. 02468/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris