CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26148/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce congiuntamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; Rilevato che il motivo proposto è manifestamente infondato, in quanto sul punto la sentenza di appello risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensione. Considerato, in particolare, che la Corte di appello ha non incongruamente valorizzato (a) il precedente a carico del ricorrente e (b) l'assenza di segnali di resipiscenza (cfr. p. 2 della sentenza), ritenendoli ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio