Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 aprile 2022

Cassazione n. 41352/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; Lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa, con riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine alle quali il richiedente è stato assolto con sentenza d'appello passata in giudicato (in di una condanna in primo grado).

2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, cli seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen9oltre che vizi motivazionali.

La Corte territoriale, in particolare, avrebbe illogicamente ritenuto sussistente la condotta ostativa argomentando dagli elementi emergenti dalle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, con riferimento ai rapporti anche con un esponente della cosca mafiosa, ma dai quali emergerebbe il suo coinvolgimento nelle diverse attività illecite in materia di armi (non contestate) e di stupefacenti.

A quanto innanzi segue, da parte del ricorrente, la prospettazione di una diversa valutazione del compendio probatorio emergente dalle dette intercettazioni e dalle dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio, queste ultime, in particolare, evidenzianti una condizione di indigenza del richiedente e non di soggetto affiliato ad associazione di tipo mafioso ('ndrangheta).

3. Hanno concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Aquino, nel senso dell'inammissibilità del ricorso, oltre che l'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sollecitando una pronuncia d'inammissibilità o, in subordine, il rigetto dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, anche al netto del tentativo del ricorrente di sostituire a quelle del giudice di merito proprie valutazioni mediante la prospettazione di una diversa valutazione del compendio probatorio emergente dagli esiti delle intercettazioni e dalle dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio.2.

Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

La colpa grave di cui all'art.314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv.

Rv. 259082-01).

2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001).

2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).

Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate).

È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547).

3. Orbene, la Corte territoriale, con motivazione in linea con i principi di diritto di cui innanzi ha ritenuto sussistente nella specie la condotta del richiedente ostativa all'equa riparazione e in sinergia con l'intervento dell'autorità e con il suo mantenimento all'esito di apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede, in quanto supportati da un apparato argornentativo congruo, coerente e non manifestamente illogico. 3.1.

In premessa, l'ordinanza ha rilevato che al richiedente è stata privata la libertà personale in forza di provvedimento cautelare emesso con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., partecipazione ad una cosca di 'ndrangheta con funzione di approvvigionamento di armi e stupefacenti, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], oltre in relazione a fattispecie in materia di stupefacenti.

In merito alle quali imputazioni, ha proseguito il giudice di merito, [OSCURATO:PERSONA] è stato poi assolto, in appello, in ragione della qualificazione del gruppo in termini di mera «banda criminale romana», capeggiata dallo 'ndranghetista [OSCURATO:PERSONA], distinta e autonoma dall'associazione mafiosa, e dell'assenza di prova in ordine alla partecipazione attiva del richiedente ai traffici di stupefacente di cui ai colloqui dallo stesso intrattenuti con altri coindagati.

3.2. Muovendo anche dalla sentenza passata in giudicato, l'ordinanza impugnata è passata all'analisi delle condotte gravemente c:olpose, considerate in nesso sinergico con l'intervento dell'autorità e il mantenimento dello stesso, alla luce del quadro gravemente indiziario sotteso all'ordinanza cautelare.

La Corte territoriale ha argomentato dalle frequentazioni del richiedente con lo 'ndranghetiga [OSCURATO:PERSONA], capo dalla «banda criminale romana» di appartenenza dello stesso richiedente, nonché da diverse intercettazioni di conversazioni, specificatamente indicate nell'ordinanza, intrattenute dal ricorrente con altri indagati ed inerenti ad attività di compravendita di armi oltre che in materia di stupefacenti.

Le emergenze di cui innanzi sono state infine lette, sempre ai fini di cui al procedimento ex art. 314 cod. proc. pen., in uno con l'accertata disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] tanto di armi quanto di sostanze stupefacenti (oggetto di eseguiti sequestri).

Diversamente dalle prospettazioni del ricorrente, in definitiva, con motivazione esente dai denunciati vizi, ha dunque argomentato dalle descritte frequentazioni in rapporto sinergico con l'intervento dell'Autorità.

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

Per converso, dall'inammissibilità del ricorso non consegue anche la rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (sul punto si veda, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella specie, Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], RV. 222264; si vedano altresì, in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie: Sez.

U, n. 5466 del 28/01/04, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277152).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; Lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa, con riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine alle quali il richiedente è stato assolto con sentenza d'appello passata in giudicato (in di una condanna in primo grado). 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, cli seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen9oltre che vizi motivazionali. La Corte territoriale, in particolare, avrebbe illogicamente ritenuto sussistente la condotta ostativa argomentando dagli elementi emergenti dalle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, con riferimento ai rapporti anche con un esponente della cosca mafiosa, ma dai quali emergerebbe il suo coinvolgimento nelle diverse attività illecite in materia di armi (non contestate) e di stupefacenti. A quanto innanzi segue, da parte del ricorrente, la prospettazione di una diversa valutazione del compendio probatorio emergente dalle dette intercettazioni e dalle dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio, queste ultime, in particolare, evidenzianti una condizione di indigenza del richiedente e non di soggetto affiliato ad associazione di tipo mafioso ('ndrangheta). 3. Hanno concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Aquino, nel senso dell'inammissibilità del ricorso, oltre che l'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sollecitando una pronuncia d'inammissibilità o, in subordine, il rigetto dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, anche al netto del tentativo del ricorrente di sostituire a quelle del giudice di merito proprie valutazioni mediante la prospettazione di una diversa valutazione del compendio probatorio emergente dagli esiti delle intercettazioni e dalle dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio.2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art.314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). 2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). 3. Orbene, la Corte territoriale, con motivazione in linea con i principi di diritto di cui innanzi ha ritenuto sussistente nella specie la condotta del richiedente ostativa all'equa riparazione e in sinergia con l'intervento dell'autorità e con il suo mantenimento all'esito di apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede, in quanto supportati da un apparato argornentativo congruo, coerente e non manifestamente illogico. 3.1. In premessa, l'ordinanza ha rilevato che al richiedente è stata privata la libertà personale in forza di provvedimento cautelare emesso con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., partecipazione ad una cosca di 'ndrangheta con funzione di approvvigionamento di armi e stupefacenti, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], oltre in relazione a fattispecie in materia di stupefacenti. In merito alle quali imputazioni, ha proseguito il giudice di merito, [OSCURATO:PERSONA] è stato poi assolto, in appello, in ragione della qualificazione del gruppo in termini di mera «banda criminale romana», capeggiata dallo 'ndranghetista [OSCURATO:PERSONA], distinta e autonoma dall'associazione mafiosa, e dell'assenza di prova in ordine alla partecipazione attiva del richiedente ai traffici di stupefacente di cui ai colloqui dallo stesso intrattenuti con altri coindagati. 3.2. Muovendo anche dalla sentenza passata in giudicato, l'ordinanza impugnata è passata all'analisi delle condotte gravemente c:olpose, considerate in nesso sinergico con l'intervento dell'autorità e il mantenimento dello stesso, alla luce del quadro gravemente indiziario sotteso all'ordinanza cautelare. La Corte territoriale ha argomentato dalle frequentazioni del richiedente con lo 'ndranghetiga [OSCURATO:PERSONA], capo dalla «banda criminale romana» di appartenenza dello stesso richiedente, nonché da diverse intercettazioni di conversazioni, specificatamente indicate nell'ordinanza, intrattenute dal ricorrente con altri indagati ed inerenti ad attività di compravendita di armi oltre che in materia di stupefacenti. Le emergenze di cui innanzi sono state infine lette, sempre ai fini di cui al procedimento ex art. 314 cod. proc. pen., in uno con l'accertata disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] tanto di armi quanto di sostanze stupefacenti (oggetto di eseguiti sequestri). Diversamente dalle prospettazioni del ricorrente, in definitiva, con motivazione esente dai denunciati vizi, ha dunque argomentato dalle descritte frequentazioni in rapporto sinergico con l'intervento dell'Autorità. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). Per converso, dall'inammissibilità del ricorso non consegue anche la rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (sul punto si veda, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella specie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], RV. 222264; si vedano altresì, in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie: Sez. U, n. 5466 del 28/01/04, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277152). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament
Sentenza Cassazione n. 41352/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris