Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 01436/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata applicata la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in termini di detenzione, e a ciò è seguita la confisca del denaro in sequestro.

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si sindaca la sentenza in merito alla disposta confisca del denaro in sequestro tanto per l'assenza di motivazione sul punto quanto per la contraddittorietà e manifesta illogicità dell'apparato argomentativo che, peraltro, non considererebbe gli elementi addotti dalla difesa per giustificare la provenienza del denaro.

3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, oltre che ammissibile ex art. 606 cod. proc. pen., è fondato.

2. Sul punto la sentenza motiva nei seguenti termini: «va disposta la confisca di quanto in sequestro atteso che trattasi di corpo del reato e proventi del reato attesa la incompatibilità e sproporzione tra l'ingente somma in sequestro e i proventi dell'attività lavorativa della coniuge, necessaria per il sostentamento del nucleo familiare».

3. Orbene, premesso che, come risulta dalla rubrica, trattasi di detenzione di stupefacente e non di vendita e che dalla sentenza emerge anche una ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (ritenuta in continuazione), la motivazione è contraddittoria laddove, da un lato, fa riferimento alla confisca di quanto in sequestro perché corpo del reato e provento del reato (peraltro in ipotesi di detenzione e non vendita di stupefacente), e, dall'altro, evoca, senza peraltro motivare sul punto, un'assunta sproporzione tra la somma in sequestro e i proventi dell'attività lavorativa del coniuge dell'imputato (alla stregua dell'art. 240-bis cod. pen).

4. L'apparato argomentativo di cui innanzi, infine, si mostra non in linea con quanto chiarito da Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 2283248, che in questa sede si intende ribadire, per cui, «In relazione al reato di (sola) detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando non si tratti di ipotesi di «lieve entità», di cui al comma 5 del citato articolo, e ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen. (applicabile in forza del rinvio a esso operato dall'art.85-bis d.P.R. n. 309 del 1990), non essendo ipotizzabile una confisca ex art. 240 cod. pen. ovvero ai sensi del comma 7-bis del citato art. 73 per la mancanza del necessario nesso tra il denaro oggetto della statuizione ablatoria e il reato per cui interviene declaratoria di responsabilità.

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la confisca della somma di denaro con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Lecce.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la confisca della somma di denaro e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce.

Così decisb il 25 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata applicata la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in termini di detenzione, e a ciò è seguita la confisca del denaro in sequestro. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si sindaca la sentenza in merito alla disposta confisca del denaro in sequestro tanto per l'assenza di motivazione sul punto quanto per la contraddittorietà e manifesta illogicità dell'apparato argomentativo che, peraltro, non considererebbe gli elementi addotti dalla difesa per giustificare la provenienza del denaro. 3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, oltre che ammissibile ex art. 606 cod. proc. pen., è fondato. 2. Sul punto la sentenza motiva nei seguenti termini: «va disposta la confisca di quanto in sequestro atteso che trattasi di corpo del reato e proventi del reato attesa la incompatibilità e sproporzione tra l'ingente somma in sequestro e i proventi dell'attività lavorativa della coniuge, necessaria per il sostentamento del nucleo familiare». 3. Orbene, premesso che, come risulta dalla rubrica, trattasi di detenzione di stupefacente e non di vendita e che dalla sentenza emerge anche una ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (ritenuta in continuazione), la motivazione è contraddittoria laddove, da un lato, fa riferimento alla confisca di quanto in sequestro perché corpo del reato e provento del reato (peraltro in ipotesi di detenzione e non vendita di stupefacente), e, dall'altro, evoca, senza peraltro motivare sul punto, un'assunta sproporzione tra la somma in sequestro e i proventi dell'attività lavorativa del coniuge dell'imputato (alla stregua dell'art. 240-bis cod. pen). 4. L'apparato argomentativo di cui innanzi, infine, si mostra non in linea con quanto chiarito da Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 2283248, che in questa sede si intende ribadire, per cui, «In relazione al reato di (sola) detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando non si tratti di ipotesi di «lieve entità», di cui al comma 5 del citato articolo, e ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen. (applicabile in forza del rinvio a esso operato dall'art.85-bis d.P.R. n. 309 del 1990), non essendo ipotizzabile una confisca ex art. 240 cod. pen. ovvero ai sensi del comma 7-bis del citato art. 73 per la mancanza del necessario nesso tra il denaro oggetto della statuizione ablatoria e il reato per cui interviene declaratoria di responsabilità. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la confisca della somma di denaro con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Lecce. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la confisca della somma di denaro e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce. Così decisb il 25 novembre 20
Sentenza Cassazione n. 01436/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris