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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10062/2026

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ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 giugno 2025, la Corte di assise di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte del 13 giugno 2024, in riforma della sentenza della Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto di omicidio loro ascritto, consumato il 26/27 settembre 2008 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte riconosceva anche le aggravanti dell’avere agito con premeditazione e dell’avere commesso il fatto al fine di agevolare le attività del clan di ‘ndrangheta denominato [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), eliminando un aderente alla cosca divenuto inviso ai suoi vertici.

L’omicidio dell’[OSCURATO:PERSONA] era stato contestato ai due odierni ricorrenti in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], personaggi di vertice del clan (insieme a [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], all’epoca detenuto) allora latitanti, che l’avevano deliberato, incaricando della sua esecuzione, appunto, l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA] e nipote di [OSCURATO:PERSONA]), cognato della vittima (in quanto aveva sposato [OSCURATO:PERSONA], anch’ella figlia di [OSCURATO:PERSONA]), e [OSCURATO:PERSONA], capo della locale di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] (una località sita fra Milano e Varese, ove la cosca [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] era, anche, insediata), anch’egli strettamente imparentato con i [OSCURATO:PERSONA] (in quanto figlio di [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]).

Il compito assegnato a [OSCURATO:PERSONA] – e secondo la Corte di rinvio portato a compimento - era, in particolare, quello di attirare [OSCURATO:PERSONA] nell’agguato organizzato, avendo la piena fiducia del cognato.

L’omicidio – proseguiva la Corte di rinvio - era stato consumato oltre che da [OSCURATO:PERSONA] (già condannato per questo in via definitiva, come erano stati ritenuti colpevoli i mandanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), anche dall’altro ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto nell’esecuzione del delitto quale uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] (al vertice della locale di [OSCURATO:PERSONA], alleato dei [OSCURATO:PERSONA], nel cui territorio era stato consumato).

L’omicidio era stato eseguito a bordo di un’autovettura nella quale la vittima si era trovato in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], seduto al posto del passeggero; l’unico colpo d’arma da fuoco che l’aveva attinto (il cadavere era stato rinvenuto il giorno dopo, il 27 settembre 2008, in aperta campagna) gli era stato esploso dal sedile posteriore, colpendolo al capo e provocandone l’immediato decesso.

Erano poi intervenuti, su sollecitazione del [OSCURATO:PERSONA], altri soggetti partecipi alle attività criminali del clan, in particolare i fratelli [OSCURATO:PERSONA] (non chiamati a risponderne nel presente processo), per la ripulitura dell’autovettura e per l’abbandono del cadavere nella campagna circostante.

1.1. La Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza di prime cure del 23 novembre 2021, aveva ritenuto colpevole del fatto omicidiario il solo [OSCURATO:PERSONA], assolvendo così i due odierni ricorrenti ed i presunti mandanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di assise di appello di Milano, nella prima sentenza di appello, del 1 giugno 2023, aveva confermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA] ed aveva riformato le assoluzioni degli odierni ricorrenti e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarandone così la colpevolezza.

La Prima sezione di questa Corte di cassazione, con la sentenza del 13 giugno 2024, aveva rigettato i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così definitivamente dichiarati responsabili, nei ruoli indicati, dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], annullando tuttavia la ricordata sentenza di appello in relazione ai due odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Nella sentenza di annullamento si osservava quanto appresso.

Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] era fondata la censura relativa alla parzialità della rinnovazione istruttoria (ordinata ai sensi dell’art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. in previsione della riforma della sentenza di assoluzione di prime cure).

In particolare, quanto al comportamento da questi tenuto, il giorno dell’omicidio, il 26 settembre 2008 (il cadavere era stato rinvenuto il 27 e l’autopsia aveva collocato il decesso fra le ore serali del 26 e l’una di notte del 27), dopo le ore 16.00 (ora in cui era, ancora, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] nell’abitazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], poi coinvolti nelle fasi post-omicidiarie), che avrebbe concretato il suo concorso nel delitto, consistito nel far rimanere il cognato nella zona di [OSCURATO:PERSONA] (invece di tornare, con [OSCURATO:PERSONA], a Bologna ove dimorava con la moglie [OSCURATO:PERSONA]), attirandolo anche nel tranello organizzato dal [OSCURATO:PERSONA], il giudizio dalla Corte d’appello circa l’inattendibilità del narrato di [OSCURATO:PERSONA] (moglie della vittima) e di [OSCURATO:PERSONA] (cugino della vittima, che aveva accompagnato nel viaggio da Bologna) e la parziale attendibilità di quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] (fratello della vittima) avrebbe potuto essere formulato soltanto ad esito di una loro nuova escussione, ai sensi dell’art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.

Doveva, inoltre, essere risentito il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (fratello del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], moglie della vittima, figlio di [OSCURATO:PERSONA] e nipote di [OSCURATO:PERSONA]) che aveva riferito quanto a sua conoscenza in ordine all’omicidio del cognato [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la Prima sezione osservava, come a carico dello stesso, militassero le dichiarazioni d’accusa di un altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], e le sequenze video che lo ritraevano con [OSCURATO:PERSONA] fra le 19.08 e le 19.12 di quel 26 settembre 2008 presso il bar Nerocafè (un locale che aveva costituito solo una tappa intermedia del percorso che [OSCURATO:PERSONA] aveva compiuto prima di recarsi nel locale ove lo attendeva [OSCURATO:PERSONA], il Ritual, e, poi, di trovarsi nell’autovettura in cui era stato tratto a morte).

Ciò premesso, questa Corte osservava come le videoriprese non potessero costituire un valido riscontro individualizzante e decisivo del concorso nel fatto omicidiario di [OSCURATO:PERSONA], posto che, appunto, si era solo dimostrato che l’imputato e la vittima si erano incontrati qualche ora prima della sua consumazione, avvenuta tuttavia in altro luogo a distanza temporale apprezzabile.

Quanto agli ulteriori riscontri individuati nella sentenza d’appello, si rilevava come le emergenze tratte dall’esame dei tabulati del telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA] non costituissero neppure esse una valida conferma delle dichiarazioni d’accusa dal momento che non si era adeguatamente chiarito se le celle che risultavano essere state impegnate quel giorno, il 26 settembre 2008, e che, secondo la Corte territoriale, avrebbero dimostrato la presenza di [OSCURATO:PERSONA] all’incontro fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], non conducessero, invece, ineluttabilmente a tale conclusione posto che [OSCURATO:PERSONA] stesso dimorava nella medesima città di [OSCURATO:PERSONA].

2. Propongono ricorso entrambi gli imputati, ciascuno a mezzo dei propri difensori.

2.1. [OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], articolano cinque motivi

2.1.1. Con il primo deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza del ricorrente.

La Corte d’appello aveva proceduto a sanare il vizio, rilevato nella sentenza di annullamento, derivante dalla parziale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ma non aveva reso quella motivazione rafforzata che sola avrebbe consentito di superare gli argomenti spesi dal primo giudice, la Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA], nell’assolvere l’imputato.

La Corte di rinvio aveva riassunto (alle p. da 82 a 84 della sentenza impugnata) le emergenze probatorie poste a carico dell’imputato, affermando che le medesime consentivano di ritenere accertato il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

Il suo ruolo sarebbe stato quello di assicurarsi che il cognato, quel giorno, si recasse in [OSCURATO:PERSONA] e non se ne allontanasse (tornando a Bologna ove dimorava con la moglie [OSCURATO:PERSONA]) e si recasse, in serata, presso quel bar Ritual presso il quale [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe fissato un secondo appuntamento (dopo il primo, presso l’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA], nel pomeriggio), ove, invece, l’attendeva [OSCURATO:PERSONA], che, caricatolo su un’autovettura, ne eseguiva l’omicidio.

Così però la Corte di rinvio aveva modificato l’accusa mossa a [OSCURATO:PERSONA] e fatta propria anche dalla sentenza di annullamento, in cui si era, appunto, sollecitato il giudice del rinvio ad accertare quale fosse stato il concreto comportamento di [OSCURATO:PERSONA], dopo il primo incontro con [OSCURATO:PERSONA], tale da costituire la prova del concorso del medesimo nell’omicidio del cognato.

Un accertamento che il giudice di rinvio aveva, invece, eluso.

A sua volta, la Corte di assise di prime cure, nell’assolvere il ricorrente, aveva osservato come non vi fosse certezza che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato presente al momento dell’omicidio e come, di conseguenza, non vi fosse prova del suo concorso nel fatto.

Né poteva dedursi conferma alcuna dell’ipotesi accusatoria dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], circa le confidenze, del tutto generiche, da questi fattegli, in [OSCURATO:PERSONA], prima dell’omicidio stesso.

In sostanza, non vi era elemento alcuno che consentisse di colmare il vuoto probatorio rilevato nella sentenza di annullamento circa la condotta del ricorrente nel pomeriggio e nella serata del 26 settembre, tale da poterne affermare il concorso nel fatto.

Per confermarne comunque la compartecipazione al fatto certo non poteva essere ritenuta sufficiente l‘eventuale circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato attirato proprio da [OSCURATO:PERSONA] nella città di [OSCURATO:PERSONA] e poi, in serata, presso il bar Ritual. [OSCURATO:PERSONA] considerando che si era detto come [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto fallire i precedenti agguati organizzati ai danni del cognato.

Quanto alle dichiarazioni d’accusa dell’altro collaboratore di giustizia escusso nel processo, [OSCURATO:PERSONA] (che aveva accusato [OSCURATO:PERSONA] di avere partecipato, con [OSCURATO:PERSONA], all’esecuzione materiale dell’omicidio, comandatovi da [OSCURATO:PERSONA] il capo del clan di [OSCURATO:PERSONA] in cui entrambi erano inseriti), si doveva ricordare come questi avesse riferito di essere venuto a conoscenza dell’apporto nell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA].

A tal proposito, doveva tuttavia precisarsi che la valutazione dell’attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], come quella dell’altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto essere ripetuta dal giudice del rinvio, posto che il giudicato di legittimità sul punto si era formato solo sulla credibilità dei collaboranti in ordine alle altre posizioni, quelle di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], così che quantomeno l’esame dell’attendibilità “estrinseca” avrebbe dovuto essere rinnovato nel giudizio di rinvio.

A tale proposito, si sottolineava come, nella prima fase di appello, si era depositata una memoria nella quale si erano rappresentati gli elementi di illogicità interni alla versione dei fatti fornita da [OSCURATO:PERSONA] (circa la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ai precedenti tentativi di uccidere [OSCURATO:PERSONA]) ed il contrasto della stessa con quella resa dall’altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva collocato [OSCURATO:PERSONA] nella sola fase preparatoria dell’omicidio mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che il fratello vi aveva materialmente partecipato trovandosi all’interno dell’autovettura in cui lo stesso era stato consumato.

Una evidente ed insanabile contraddizione che la Corte d’appello aveva ritenuto di poter risolvere, considerando la diversità delle fonti di conoscenza dei due collaboratori (nessuno dei quali aveva partecipato al fatto di sangue): per [OSCURATO:PERSONA] la fonte era stata [OSCURATO:PERSONA] (che non aveva ragioni di mutare il fatto) mentre la fonte di [OSCURATO:PERSONA] era stato un altro fratello, [OSCURATO:PERSONA], che sapeva come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non fosse d’accordo nell’eliminare [OSCURATO:PERSONA] e fosse così intenzionato a fornire al congiunto una ricostruzione che non ne causasse una reazione.

Una contraddizione, poi che certo non poteva dirsi già superata dalla sentenza di legittimità (come affermato dal giudice del rinvio) visto che, in tale sede, era stata affrontata in relazione ad una discrasia meno rilevante, il fatto che [OSCURATO:PERSONA], comunque collocato all’interno dell’autovettura, fosse stato colui che aveva esploso il colpo d’arma da fuoco dal sedile posteriore o colui che guidava la vettura.

Neppure si era accertato quale fosse stata la fonte diretta di conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] (che aveva riferito il fatto al fratello [OSCURATO:PERSONA]), così da inficiare alla radice il portato dichiarativo dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

Né su tale punto potevano formularsi eventuali congetture.

Nel caso poi si fosse individuata la fonte di conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] ne sarebbe discesa l’assenza di reciproca autonomia fra le dichiarazioni dei due collaboranti.

Non vi era poi alcuna evidenza dell’intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di reagire ad un omicidio che non aveva condiviso, né poteva darsi particolare significato alla frase proferita, prima di recarsi a [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] al fratello [OSCURATO:PERSONA] (aveva espresso solo un generico dispiacere circa il fatto che si era deciso di eliminare [OSCURATO:PERSONA]) anche considerando che, in precedenza, nulla di significativo [OSCURATO:PERSONA] aveva confidato, a tal proposito, a [OSCURATO:PERSONA].

Non costituivano, altresì, un valido riscontro a quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] neppure le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], assunte per la prima volta nel giudizio di rinvio, laddove questi aveva riferito che, dopo l’omicidio, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva confidato che se ne era occupato personalmente.

Non si era infatti previamente considerato, valutando l’attendibilità delle dichiarazioni dell’[OSCURATO:PERSONA], il fatto che questi avesse un vissuto di tossicodipendenza, tanto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ne aveva escluso l’affidabilità.

Tantomeno poteva ritenersi che [OSCURATO:PERSONA] avesse confidato un fatto di tale rilievo ad un simile personaggio.

Altri elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA] erano stati tratti dai tabulati telefonici del suo cellulare che, secondo la Corte di rinvio, avrebbero attestato la sua presenza in Bologna il 17 settembre ed il 24 settembre 2008, forse in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], ed in [OSCURATO:PERSONA] il 25 settembre 2008.

E tuttavia nulla, da questi, si poteva dedurre di significativo dal momento che quel che si sarebbe dovuto accertare erano i movimenti del [OSCURATO:PERSONA] nel pomeriggio del 26 settembre, dopo le ore 16.00, secondo quanto indicato nella sentenza rescindente.

Di contro risultava, invece, decisivo il fatto che si fosse accertato come non vi fosse stato alcuno contatto fra l’imputato ed il cognato dopo tale orario.

Si era anche ipotizzato che [OSCURATO:PERSONA] avesse risposto ad una telefonata proveniente da [OSCURATO:PERSONA] sull’utenza di uno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], ma si trattava di mera congettura, fondata sul fatto che, pochi minuti prima, proprio il ricorrente (la cui voce era stata riconosciuta da un operante) aveva risposto ad altro contatto sulla medesima utenza.

Né poteva ritenersi in alcun modo decisiva la circostanza che l’imputato avesse, in ipotesi, attirato il cognato a [OSCURATO:PERSONA], perché, invece, quel che si doveva accertare, come si è detto, era soltanto se e quando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fossero nuovamente incontrati dopo il primo abboccamento.

Incontro, questo, che non aveva trovato conferma né da quanto riferito dalla moglie della vittima, [OSCURATO:PERSONA], né da quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], né dalle deposizioni dei testi Trifino (un conoscente presso il quale esercizio [OSCURATO:PERSONA] si era recato dopo esse stato al [OSCURATO:PERSONA]) e Leo.

Quanto poi all’attendibilità degli ulteriori testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], moglie della vittima, ed [OSCURATO:PERSONA] cl. 77, la Corte si era limitata a ritenere prive di credibilità quelle propalazioni che contrastavano con la ricostruzione operata dalla pubblica accusa.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto, seppure solo in parte, attendibile, nonostante quella che era stata definita come la sua comprovata reticenza.

E, comunque, costui non aveva offerto le necessarie indicazioni temporali, avendo parlato di un solo appuntamento, quel pomeriggio, fra la vittima e l’imputato, fissandolo alle 18.30, proprio quando era certo che i due non si trovavano insieme. [OSCURATO:PERSONA] non aveva confermato il secondo appuntamento del marito quel pomeriggio e [OSCURATO:PERSONA] lo aveva escluso (parlando anche del cambio di programma di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dovuto rientrare a Bologna con lui, dopo avere incontrato Leo). [OSCURATO:PERSONA] cl. 77 aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] era rimasto in casa sua la sera del 26 settembre, almeno fino alle 20.30/21.00, così escludendo ogni coinvolgimento dell’imputato nel fatto omicidiario e tuttavia la si era ritenuta inattendibile senza ragione alcuna diversa dal fatto che ciò contrastava l’ipotesi d’accusa.

Quanto al colloquio ritenuto significativo fra l’imputato ed il padre [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in carcere il 3 settembre 2008 (in cui il padre avrebbe acconsentito all’eliminazione del genero), non si era tenuto conto del fatto che, in quella stessa occasione, era presente proprio [OSCURATO:PERSONA] ed era pertanto impossibile che i due avessero discorso della sua eliminazione.

2.1.2. Con il secondo motivo lamentano il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni d’accusa rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA].

Non si era, innanzitutto, disposto il richiesto confronto fra i due, necessario alla luce delle divergenze esistenti fra le due dichiarazioni. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva riferito di aver incontrato [OSCURATO:PERSONA], presso la sua abitazione, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di non ricordarsi di averlo incontrato [OSCURATO:PERSONA] di recente.

Quanto alla attendibilità dello stesso [OSCURATO:PERSONA], non si era considerato, come già più sopra osservato, che questi aveva un passato da tossicodipendente e fosse anche gravato da molte condanne definitive e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] lo aveva definito come persona inaffidabile.

Solo in dibattimento, poi, [OSCURATO:PERSONA] aveva arricchito la propria ricostruzione con ulteriori particolari, quanto all’incontro con [OSCURATO:PERSONA] a casa di [OSCURATO:PERSONA].

E tuttavia [OSCURATO:PERSONA], come detto, aveva negato l’incontro.

Così che non si era adeguatamente valutata l’attendibilità intrinseca ed estrinseca di [OSCURATO:PERSONA] né che il suo narrato avesse ricevuto conferma da alcun riscontro esterno.

2.1.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis cod. pen.

Non si era in alcun modo motivato sulla presunta volontà di [OSCURATO:PERSONA] di favorire l’attività della cosca né l’elemento soggettivo poteva essere dedotto dal mero vantaggio materiale eventualmente derivatone al sodalizio.

2.1.4. Con il quarto motivo deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante della premeditazione.

La Corte aveva motivato soltanto sul piano oggettivo senza scandagliare se anche nell’imputato fosse perdurato il necessario animus necandi.

Né la premeditazione poteva dedursi dai precedenti tentativi (non provati), dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (svilite anche dal Tribunale per il riesame) e dagli argomenti di segno contrario, illustrati nella memoria depositata nel primo processo di appello (osservazioni che si ripetevano nel corpo del ricorso).

2.1.5. Con il quinto motivo lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Considerando sia gli esiti dei vari gradi di giudizio, anche cautelare e la richiesta della stessa pubblica accusa.

Nonché la risalenza del tempo del fatto.

2.2. [OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], deducono in un unico motivo, suddiviso in capitoli, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio raccolto a carico dell’imputato, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla sentenza di annullamento.

Doveva, innanzitutto, ricordarsi come il giudice di prime cure avesse assolto l’imputato ritenendo che quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], circa il suo concorso nell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], non avesse trovato adeguato riscontro nelle videoriprese effettuate dall’impianto di videosorveglianza del bar [OSCURATO:PERSONA], dimostrando, queste, il solo fatto che l’imputato e la vittima erano usciti contemporaneamente dal locale e non che avessero un preciso appuntamento.

Il quadro probatorio a carico del [OSCURATO:PERSONA] era poi rimasto immutato, anche rispetto alle emergenze di cui aveva tenuto conto la sentenza di annullamento.

Nella quale, la Corte di cassazione aveva osservato come anche l’eventuale accompagnamento di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] al bar successivo, il Ritual, non sarebbe stato un riscontro decisivo alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].

E come non costituisse un riscontro decisivo neppure il fatto che, il giorno dell’omicidio, il telefono cellulare del [OSCURATO:PERSONA] si trovasse nei pressi dell’abitazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], in un momento in cui era ancora in corso l’incontro fra [OSCURATO:PERSONA] e la futura vittima, se non si dimostrava che si trattava di una prossimità inusuale (visto che [OSCURATO:PERSONA] abitava anch’egli nella medesima città di [OSCURATO:PERSONA]).

Come si è detto, rispetto a quanto analizzato dalla Corte di legittimità, il quadro probatorio era rimasto identico e, ciò nonostante, la Corte di rinvio aveva ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] corresponsabile dell’omicidio [OSCURATO:PERSONA].

Gli elementi di prova a carico di [OSCURATO:PERSONA] che la prima Corte d’appello aveva valorizzato nella sentenza annullata erano i seguenti: - la chiamata in reità, de relato (da [OSCURATO:PERSONA], esecutore materiale dell’omicidio), di [OSCURATO:PERSONA]; - le emergenze dai tabulati dell’utenza mobile di [OSCURATO:PERSONA] (e degli altri soggetti coinvolti nel fatto); - le videoriprese dell’esterno del bar [OSCURATO:PERSONA]; - la prossimità criminale fra l’imputato e [OSCURATO:PERSONA] (referente del clan di [OSCURATO:PERSONA], ove era stata organizzata l’azione personaggio di spicco della loca di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA], ove si era consumato l’omicidio).

Elementi che, nel giudizio di rinvio, non avevano trovato un assetto diverso (neppure nella verifica dei tabulati del cellulare in uso al [OSCURATO:PERSONA]) da quello che aveva determinato l’annullamento della Corte di cassazione.

2.2.1. Quanto, infatti, alle dichiarazioni de relato di [OSCURATO:PERSONA], era rimasto il contrasto con la diversa ricostruzione operata, sempre de relato, da [OSCURATO:PERSONA], che aveva collocato nella vettura ove si era consumato l’omicidio non il [OSCURATO:PERSONA] ma il fratello [OSCURATO:PERSONA].

E si trattava di contraddizione che la Corte di cassazione non aveva già risolto, come preteso nella sentenza impugnata, posto che l’aveva trattata solo in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla quale la discrasia era di ben minore portata.

Né alcuna novità era derivata dall’escussione del nuovo collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], che nulla aveva riferito circa il presunto ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nell’omicidio dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era rimasto, pertanto, l’unico accusatore del ricorrente.

Ne poteva risolversi la contraddizione fra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle di [OSCURATO:PERSONA], come aveva fatto la Corte territoriale, ritenendo preferibili le prime posto che la fonte diretta di [OSCURATO:PERSONA] era uno dei partecipi al delitto, [OSCURATO:PERSONA], e non altrettanto lo era la fonte di conoscenza di [OSCURATO:PERSONA], il fratello [OSCURATO:PERSONA].

Visto che anche [OSCURATO:PERSONA], come personaggio di vertice del clan, avrebbe dovuto essere a piena conoscenza delle varie fasi del delitto e dei suoi reali autori.

2.2.2. Quanto alle riprese video del bar [OSCURATO:PERSONA] ed ai dati emergenti dai tabulati telefoni dell’utenza in uso all’imputato, si deve osservare quanto segue.

Era una mera congettura il fatto che l’imputato, il pomeriggio del 26 settembre poco dopo le ore 16.00, fosse presso l’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA].

Tanto che, nella sentenza di annullamento si era richiesto di accertare se l’essersi trovato il telefono di [OSCURATO:PERSONA] in tale zona fosse una circostanza insolita per il medesimo, dimorante anch’egli in [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di merito aveva ritenuto di superare l’obiezione rilevando come, dai tabulati, risultasse che [OSCURATO:PERSONA] aveva impegnato proprio la sottocella (una frazione della intera cella) in cui era compresa l’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA] proprio quel giorno per qualche minuto, ma così la Corte aveva omesso di considerare come anche il precedente 23 settembre [OSCURATO:PERSONA] aveva impegnato la medesima sottocella per un tempo equivalente e che, anche nei giorni successivi all’omicidio, in particolare l’11 novembre, era transitato in zona, sostandovi circa sei minuti.

Così che doveva concludersi come il passaggio nei pressi dell’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA] non potesse considerarsi un’eccezione rispetto alla condotta abituale del [OSCURATO:PERSONA].

Del resto, il 26 settembre, quando i due cognati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si erano incontrati, alle ore 12.00, era sopraggiunto [OSCURATO:PERSONA] ma non [OSCURATO:PERSONA], che, a quell’ora, si trovava a Milano, ove vi era rimasto per circa quattro ore.

Né poteva affermarsi che, allontanatisi dall’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vi fosse realmente sopraggiunto [OSCURATO:PERSONA] visto che, dal tabulato, egli risultava in zona alle 16.22/16.26 poco prima che tale incontro terminasse.

Né, per quanto riguarda gli accadimenti successivi di quella giornata, vi era alcuna evidenza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse dato appuntamento con [OSCURATO:PERSONA] al bar [OSCURATO:PERSONA] (che [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto un messaggio del [OSCURATO:PERSONA] era una mera ipotesi).

Come non era emersa una loro pregressa conoscenza.

Neppure era risultato che [OSCURATO:PERSONA] si fosse recato, fra il 22 ed il 28 settembre, nei pressi del bar Ritual, così da controllare il luogo ove si sarebbe attuato l’agguato.

Sul punto, pertanto, avevano trovato smentita anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito come [OSCURATO:PERSONA] ne fosse un abituale frequentatore, quale compaesano di [OSCURATO:PERSONA] (e comunque nel 2008 il locale era ancora del [OSCURATO:PERSONA] e non del [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] aveva poi riferito che, per quanto a sua conoscenza, [OSCURATO:PERSONA] era reperibile solo se contattato da [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva il recapito telefonico. 2.2.3.

Quanto alle videoriprese ed al loro valore di riscontro esterno alla ricostruzione del fatto offerta da [OSCURATO:PERSONA], si osserva quanto segue.

Si doveva, innanzitutto, ricordare che la decisione del giudice del rinvio non poteva fondarsi sugli stessi elementi ritenuti illogici o carenti nella sentenza di annullamento, così che non si poteva attribuire carattere di riscontro dirimente al fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato ripreso fra le 19.08 e le 19.12 dalle videocamere del bar [OSCURATO:PERSONA], negli stessi minuti in cui era stato ripreso anche [OSCURATO:PERSONA].

Né erano sufficienti le ulteriori circostanze, già illustrate nella sentenza annullata, che deponevano per il fatto che [OSCURATO:PERSONA] stesse attendendo qualcuno e che [OSCURATO:PERSONA] fosse entrato nel bar per troppo poco tempo per effettuare una consumazione, e che, infine, [OSCURATO:PERSONA], nell’uscire dal locale, avesse ceduto il passo proprio al [OSCURATO:PERSONA].

Resta il fatto che i due non erano appaiati e che [OSCURATO:PERSONA] si era poi recato, da solo, nel negozio gestito dal suo amico Trifino.

Né appariva attendibile la ricostruzione della Corte laddove questa aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al Trifino di utilizzare il suo cellulare per chiamare Leo per disdire l’appuntamento serale (avendo esaurito il credito del suo) e non l’avesse chiesto invece al [OSCURATO:PERSONA] qualora si fosse trovato in sua compagnia, posto che tale congettura si fondava si un dato incerto, che [OSCURATO:PERSONA] non disponesse del numero di Leo.

In ogni caso non vi era prova alcuna che i due, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fossero insieme anche dopo la loro contemporanea uscita dal [OSCURATO:PERSONA] e che, ancora, [OSCURATO:PERSONA] avesse accompagnato [OSCURATO:PERSONA] al bar Ritual (dove li avrebbe attesi [OSCURATO:PERSONA]).

Del resto, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] era stato accompagnato al Ritual da un suo amico e non da [OSCURATO:PERSONA], che, invece, era già sul posto.

Doveva anche ricordarsi come la morte di [OSCURATO:PERSONA] fosse collocabile intorno alle ore 23.00 (visto che [OSCURATO:PERSONA] e gli altri favoreggiatori avevano cominciato a contattarsi a partire dalle 23.14) e, quindi, dopo alcune ore dal presunto incontro al [OSCURATO:PERSONA].

2.2.4. Quanto agli ulteriori elementi ritenuti riscontrare le accuse di [OSCURATO:PERSONA], occorreva, preliminarmente, ricordare come la sentenza rescindente li avesse, invero, limitati alle videoriprese presso il [OSCURATO:PERSONA] e ai dati emergenti dai tabulati telefonici.

Il fatto che l’utenza del [OSCURATO:PERSONA] non avesse generato traffico fra le 16.26 e le 19.12 era una circostanza del tutto neutra, posto che tale intervallo di tempo era precedente al momento dell’omicidio, coincidendo solo, nell’ultima parte, con l’incrociarsi dell’imputato e di [OSCURATO:PERSONA] presso il bar [OSCURATO:PERSONA].

Quanto ai rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già la Corte di legittimità l’aveva ritenuto un elemento di riscontro non individualizzante.

In ordine agli ulteriori procedimenti, il processo cd.

“Mythos” non era pervenuto a decisione definitiva e comunque non vi era imputato [OSCURATO:PERSONA].

L’indagine “Linfa” era pervenuta al giudicato ma non aveva coinvolto né [OSCURATO:PERSONA] né [OSCURATO:PERSONA].

Nel processo “Infinito-Crimine” [OSCURATO:PERSONA] non risultava imputato.

Quanto al collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] questi aveva fatto il nome di [OSCURATO:PERSONA], avvicinandolo al [OSCURATO:PERSONA], ma solo in relazione al traffico di stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA], poi, che avrebbe messo a disposizione [OSCURATO:PERSONA] per l’azione omicidiaria, neppure era stato accusato di avervi così concorso.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha inviato memoria con la quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

4. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria con la quale ha chiesto di valutare la possibile incompatibilità con la decisione di altro processo a carico del ricorrente del relatore consigliere relatore al fine di una conseguente astensione.

All’udienza di discussione veniva avanzata, per la ritenuta medesima incompatibilità, istanza di ricusazione del consigliere relatore che veniva decisa dalla competente Prima sezione che ne decretava l’inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] merita accoglimento, diversamente da quello di [OSCURATO:PERSONA].

1. Si deve innanzitutto ricordare come il giudice del rinvio, quando la sentenza sia stata annullata da questa Corte per vizi di motivazione, conservi ampi poteri sia riguardo alla valutazione delle prove già acquisite (ed alla possibilità di assumerne altre) sia in ordine alla verifica della persuasività delle medesime ed alla loro concludenza in ordine all’esito decisorio, sia più in generale alla corretta ricostruzione del fatto-reato, con l’unico limite, per il giudice del rinvio, di non poter riproporre gli stessi elementi di prova e le medesime argomentazioni già ritenuti, nella sentenza di annullamento, non idonei a condurre ad una declaratoria di colpevolezza.

Si è così affermato che: - il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 03; Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 – 02; Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629 – 02; - il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio ed in esito alla compiuta rivisitazione addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni purché motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità.

Ne deriva che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli (Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413 – 01; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345 – 01 in cui si è ribadito che, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova.

Principi di diritto che trovavano una sintesi anche nella sentenza Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259811 – 01 in cui si era, appunto, affermato che, in tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio mantiene nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto.

2. Muovendo da tali premesse in diritto, giova comunque ricordare quanto osservato dalla sentenza di annullamento in ordine alle posizioni degli odierni ricorrenti.

Iniziando dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

La Prima sezione aveva osservato (rilevando, in primis, la violazione di legge ed in particolare dell’art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. a seguito della riforma della sentenza assolutoria, violazione che, tuttavia, è stata certamente “sanata” con la rinnovata escussione delle indicate fonti dichiarative): “2.2.7 Sulla base delle premesse sin qui esposte, il Collegio rileva che la violazione dell'art. 603 comma 3 bis sussiste esclusivamente in riferimento alla posizione diFarao [OSCURATO:PERSONA] e non in rapporto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCicino [OSCURATO:PERSONA], come si è detto in apertura.

Ciò perché esaminando le ragioni delle pronunzie assolutorie in primo grado (cuisono correlati i poteri di critica del PM impugnante) solo nel caso di [OSCURATO:PERSONA],al di là dei profili squisitamente valutativi (tipici del momento giurisdizionale nellasua massima e più delicata espressione), siamo di fronte ad un «contrastodichiarativo tra fonti» che non poteva essere sciolto senza un nuovo ascolto deisoggetti portatori di quel contrasto (in aderenza ai contenuti di Sez.

I n. 41358 del29.4.2022, rv 283678 in precedenza citata).

Il contrasto, di vitale importanza nella economia della decisione, riguarda il comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] dopo le ore 16.00 del 26 settembre2008 ed in particolare la sua presenza - o meno - nelle ore successive insieme adAloisio [OSCURATO:PERSONA], quale ipotetico fattore di rassicurazione del cugino (in ciòconsistendo, in ipotesi, l'apporto concorsuale di costui al fatto delittuoso).

Su questo specifico punto le valutazioni espresse dal giudice di secondo grado (di inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e di parziale attendibilità diAloisio [OSCURATO:PERSONA]) potevano essere formulate solo previo nuovo ascolto deisoggetti in questione, in quanto modificative dell'approccio valutativo seguito dal giudice di primo grado.

In tale aspetto, preliminare a tutto, il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] èfondato, dovendosi affidare al giudice del rinvio il compito di procedere - su talecircostanza - al nuovo ascolto delle fonti dichiarative portatrici del contrasto, tracui - limitatamente a tale aspetto - lo stesso [OSCURATO:PERSONA]”.

Alla violazione di legge, sanata con la nuova escussione dei testi indicati e del collaborante [OSCURATO:PERSONA], si era così aggiunta, nella sentenza di annullamento, la specificazione del tema (proposto dalla sentenza in allora impugnata) sul quale si era formato il “contrasto dichiarativo tra le fonti”, ovverossia il contrasto sulla condotta di [OSCURATO:PERSONA] il pomeriggio del 26 ottobre al fine di attirare il cognato [OSCURATO:PERSONA] nell’agguato che era stato organizzato per la serata a partire dall’incontro al bar Ritual.

Senza però che fosse prospettata come necessaria la presenza di [OSCURATO:PERSONA] in tale ultima fase, posto che il suo ruolo avrebbe anche potuto consistere nel fatto che la “sua presenza - o meno - nelle ore successive insieme adAloisio [OSCURATO:PERSONA], quale ipotetico fattore di rassicurazione del cugino”.

In altri termini è del tutto fallace la pretesa, contenuta e ribadita nel ricorso del [OSCURATO:PERSONA], che la sentenza di annullamento abbia limitato la possibilità della prova del suo concorso nel fatto nell’accompagnamento del cognato all’incontro decisivo (quantomeno con [OSCURATO:PERSONA]), avendo invece, la Prima sezione, fatto riferimento ad un più ampio possibile contributo del [OSCURATO:PERSONA] all’azione complessiva e, in particolare, al fatto che la sua presenza avrebbe rassicurato [OSCURATO:PERSONA] inducendolo così (su sua sollecitazione) a recarsi al Ritual.

Restava pertanto un ampio spazio alla Corte di rinvio per valutare, dopo avere completato la rinnovazione istruttoria, l’apporto dato da [OSCURATO:PERSONA] alla consumazione dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], posto che nessuno degli elementi raccolti in precedenza era stato ritenuto di per sé (o nel loro complesso) inidonei a pervenire alla riforma della sentenza di assoluzione di prime cure (l’annullamento era dipeso dalla violazione dell’art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.).

2.1. La Corte di assise di appello di Milano, nella sentenza oggi impugnata, aveva così potuto rivedere integralmente la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed il compendio probatorio raccolto a suo carico (compendio che si era arricchito anche delle dichiarazioni di un ulteriore collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]).

La Corte aveva, innanzitutto, ricordato il contesto e le ragioni del fatto omicidiario, già accertati in via definitiva (p. 18 e ss.): i mandanti dell’omicidio erano stati individuati in [OSCURATO:PERSONA] ed in [OSCURATO:PERSONA] – più determinato [OSCURATO:PERSONA] forse perché la vittima non era un suo prossimo congiunto – che intendevano porre fine alle maldicenze dell’[OSCURATO:PERSONA] derivanti dal fatto dall’omicidio di suo zio [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in [OSCURATO:PERSONA], il 5 agosto 2007, non molto tempo prima ([OSCURATO:PERSONA] sarà assassinato l’anno dopo, il 26/27 settembre 2008).

Omicidio, quello di [OSCURATO:PERSONA], derivato dall’accusa mossagli di avere mal gestito la “bacinella” (la cassa comune del clan).

Degli esecutori materiali dell’omicidio [OSCURATO:PERSONA], era stato individuato e condannato in via definitiva [OSCURATO:PERSONA], referente del clan di [OSCURATO:PERSONA] (una cittadina prossima a [OSCURATO:PERSONA], dove si era consumato l’omicidio), a sua volta congiunto dei [OSCURATO:PERSONA] posto che era figlio di [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimo all’epoca detenuto).

Era pertanto evidente come l’uccisione di [OSCURATO:PERSONA] fosse strettamente riconducibile non solo alla cosca [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ma anche all’ambito familiare dei [OSCURATO:PERSONA] di cui la vittima faceva parte come marito di [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA] e sorella del ricorrente.

Il rancore nutrito da [OSCURATO:PERSONA] per l’uccisione dello zio (riferito anche da un operante, il magg. [OSCURATO:PERSONA], tanto poco mistero egli ne faceva; rapporto, questo, che era noto anche ai capi della cosca e che aveva rafforzato la decisione di ucciderlo), come aveva riferito [OSCURATO:PERSONA] (ben addentro alle dinamiche del clan capitanato da decenni dallo zio [OSCURATO:PERSONA] e dal padre [OSCURATO:PERSONA], oltre che da [OSCURATO:PERSONA]), ben avrebbe potuto sfociare in concrete azioni di vendetta e così ne era stata decisa l’eliminazione.

Un movente composito, dunque, che aveva trovato piena conferma anche nelle parole del collaborante [OSCURATO:PERSONA].

2.2. La Corte di rinvio procedeva poi al vaglio degli elementi che supportavano e giustificavano il giudizio di attendibilità dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (p. 23 e ss.), certo facendo riferimento (come lamentato in ricorso) alla sentenza di annullamento ma richiamando anche le precedenti sentenze di merito in cui si era raggiunto il medesimo esito positivo.

Rendendo così una motivazione che si sottrae ai rilievi mossi in ricorso.

Del resto, sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito quanto a loro conoscenza dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] in modo costante nel tempo e senza neppure tentare di risolvere le discrasie fra i due racconti che pure erano state a loro contestate.

Racconti, che, sul piano oggettivo, non mancano certo di logicità interna posto che ricostruiscono un “omicidio di ‘ndrangheta”, illustrandone ragioni e modi del tutto coerenti al contesto in cui erano maturati.

Quanto poi alle discrasie rinvenibili fra le due ricostruzioni del fatto, le si erano risolte nella parte della motivazione in cui le si erano affrontate; ci si riferisce, in particolare, proprio a quanto riferito (per entrami i collaboratori de relato) in ordine al ruolo rivestito nell’omicidio da [OSCURATO:PERSONA]: per il fratello [OSCURATO:PERSONA], questi era all’interno dell’autovettura dove era avvenuto, per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non era presente in tale ultima fase (con [OSCURATO:PERSONA] vi era l’altro odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]).

2.3. Il fatto omicidiario era stato poi datato dal perito autoptico fra le 19.20 del 26 settembre (un orario che, alla luce delle videoriprese del bar [OSCURATO:PERSONA] e del successivo spostamento di [OSCURATO:PERSONA] al bar Ritual, deve essere, seppure di poco, posposto) e le 1.20 del giorno successivo (il cadavere era stato rinvenuto lo stesso 27 settembre, in aperta campagna con evidenti segni di trascinamento, comprovanti il fatto che non era stato ucciso in quel luogo).

Si era inoltre accertato che [OSCURATO:PERSONA] si era recato a [OSCURATO:PERSONA] in compagnia di suo cugino [OSCURATO:PERSONA] (provenendo da Bologna ove dimoravano) quello stesso 26 settembre nelle prime ore del mattino. [OSCURATO:PERSONA] era ripartito per Bologna alle 17.30/18.00 sempre del 26 settembre, [OSCURATO:PERSONA], nonostante avesse programmato di rientrare con il cugino, si era trattenuto nel legnanese.

2.4. Quanto a ciò che era accaduto prima dell’assassinio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito (p. 27) che proprio il fratello [OSCURATO:PERSONA] gli aveva parlato dei problemi insorti con il cognato a seguito dell’omicidio [OSCURATO:PERSONA] e che, a tal proposito, era stato sollecitato dal cugino [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA]) a recarsi dai due latitanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (i capi del clan non detenuti, diversamente da [OSCURATO:PERSONA]), a parlarne.

Vi era andato e nell’occasione era anche presente [OSCURATO:PERSONA] (l’altro collaboratore di giustizia).

Nonostante le sue resistenze (dovute al rapporto di parentela), lo zio [OSCURATO:PERSONA] e soprattutto [OSCURATO:PERSONA] aveva ribadito la decisione di eliminarlo (per evitare pericolo a loro stessi e ad altri personaggi di vertice della cosca, coinvolti nell’omicidio [OSCURATO:PERSONA]).

Aveva poi nuovamente incontrato l’odierno ricorrente, il fratello [OSCURATO:PERSONA], e gli aveva raccontato quanto i due latitanti avevano deciso, e questi, già conoscendo tale risoluzione, aveva esclamato “sta creando problemi (intendeva: [OSCURATO:PERSONA]), io fra poco devo salire a Milano” ([OSCURATO:PERSONA] è nei pressi), aggiungendo anche, a [OSCURATO:PERSONA] che gli chiedeva cosa andasse a fare a Milano, che “questo bastardo! non mi sta facendo dormire di notte”.

Poche frasi certo, ma significative del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell’organizzazione dell’omicidio del cognato, che altrimenti il suo viaggio a Milano e le dimostrate rabbia e preoccupazione, espresse in prima persona, non avrebbero avuto senso alcuno.

Dopo l’omicidio, [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto notizia dalla sorella [OSCURATO:PERSONA] il giorno dopo, 27 settembre; qualche giorno dopo ancora, in occasione del funerale del cognato, [OSCURATO:PERSONA] aveva incontrato il cugino [OSCURATO:PERSONA] (figlio dello zio [OSCURATO:PERSONA]) che gli aveva confidato come l’azione omicidiaria fosse stata portata materialmente a termine da [OSCURATO:PERSONA] (anch’egli suo cugino) e da suo fratello [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] gliene confermava anche il movente, il timore che [OSCURATO:PERSONA] intendesse vendicarsi dell’omicidio dello zio [OSCURATO:PERSONA].

Più nel dettaglio, [OSCURATO:PERSONA] riferiva che sua sorella [OSCURATO:PERSONA], dopo l’omicidio del marito, si era lamentata con lui che il marito era uscito con “[OSCURATO:PERSONA] di zia [OSCURATO:PERSONA]” ([OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e con “[OSCURATO:PERSONA] nostro” ([OSCURATO:PERSONA], il ricorrente) e si era chiesta “come mai non è rientrato più?”. [OSCURATO:PERSONA] riferiva anche che, questa volta in epoca successiva al delitto, sempre suo fratello [OSCURATO:PERSONA] gli aveva confidato che :”magari vedendo i miei nipoti” (i figli della vittima) - “non sto dormendo più”.

Era allora evidente, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il concorso del fratello [OSCURATO:PERSONA] nell’omicidio del comune cognato, anche nel ruolo fin da subito affidatogli dai capi del clan, di persona che, godendo della sua fiducia, poteva attirarlo nel luogo ove si era stabilito di agire.

Sia da quanto accaduto prima. sia da quanto avvenuto dopo il fatto omicidiario.

Sia da quanto riferito da altri, in particolare da [OSCURATO:PERSONA], sia da quanto confidato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Restando, sempre a detta di [OSCURATO:PERSONA], anche il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nell’esecuzione materiale del fatto, ruolo che, come si è detto, non ha trovato confermate nelle parole dell’altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA].

Discrasia, questa, di cui si parlerà più avanti.

2.4. La Corte di rinvio ricordava così quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA].

Questi, uomo di stretta fiducia di [OSCURATO:PERSONA], era stato da costui incaricato di partecipare all’organizzazione ed all’esecuzione dell’omicidio (p. 32 e ss.).

Sapeva che l’ordine era provenuto dai latitanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (al cui rifugio egli stesso aveva accompagnato, in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

Alcuni tentativi di perpetrare un agguato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] non erano andati a buon fine e, quando si era poi realizzato, egli non vi aveva potuto partecipare (come era programmato) trovandosi a Palermo per ragioni personali.

Aggiungeva, poi, la considerazione che, per le dinamiche dei clan, all’omicidio di un [OSCURATO:PERSONA] (la moglie di [OSCURATO:PERSONA] era una [OSCURATO:PERSONA]) doveva prendere parte un componente del clan che fosse anche un componete della famiglia anagrafica e che questi non poteva essere [OSCURATO:PERSONA] perché questi aveva già espresso il suo disaccordo.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], riferiva che un primo tentativo in [OSCURATO:PERSONA] non era andato a buon fine anche perché questi non aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] (sempre molto diffidente) sul posto (a conferma dei precedenti tentativi, sempre ad opera di [OSCURATO:PERSONA], di attirare il cognato in un agguato la Corte, a p. 54, evidenziava i contatti telefonici e le celle impegnate, il 17 settembre 2008 ed il 24 settembre 2008).

Sul finire dell’estate, [OSCURATO:PERSONA] era risalito nel bolognese così che l’omicidio avrebbe dovuto essere consumato nel nord Italia.

L’incarico di attirarlo nell’alto milanese, ove operava la cosca capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] ed era insediata anche quella dell’alleato [OSCURATO:PERSONA], era stato affidato ancora a [OSCURATO:PERSONA].

L’ultimo agguato, del 26 settembre 2008, aveva avuto buon esito e [OSCURATO:PERSONA] era venuto a conoscenza di quanto in tale occasione accaduto da [OSCURATO:PERSONA] al suo ritorno da Palermo.

L’aveva consumato, nell’autovettura in cui erano saliti, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA] (che aveva lui stesso individuato come suo eventuale sostituto) e della ripulitura della vettura e dell’abbandono si erano occupati i fratelli [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] (che non era nell’autovettura con [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’esplosione del colpo mortale, come, invece, riferito da [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] confermava che era stato grazie a costui che si era potuto attirare [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] prima ed all’ultimo appuntamento poi.

Più precisamente aveva detto: “[OSCURATO:PERSONA] aveva portato [OSCURATO:PERSONA] .. aveva fatto andare [OSCURATO:PERSONA] lì al bar a Mazzafame(un quartiere del comune di [OSCURATO:PERSONA]).

E da lì poi è successo il fatto che l’hanno accompagnato e poi l’occasione per ucciderlo”.

Tutto ciò premesso in ordine al propalato di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di rinvio osservava quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] (così come [OSCURATO:PERSONA]) aveva riferito del ruolo, indispensabile, ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda, che era stato quello, riscuotendo la fiducia del cognato [OSCURATO:PERSONA] (e, del resto, sia il fratello [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA] riferiscono dell’atteggiamento di [OSCURATO:PERSONA], che, pur conscio di dovere fornire il proprio contributo perché richiestogli dai capi del clan, l’aveva vissuto con palese, personale, difficoltà), di condurlo di persona o, comunque, di farlo andare (proprio così si esprime [OSCURATO:PERSONA] in riferimento all’ultimo appuntamento, al bar Ritual, “[OSCURATO:PERSONA] aveva fatto andare [OSCURATO:PERSONA] lì al bar, a Mazzafame– il quartiere di [OSCURATO:PERSONA] ove si trova il Ritual - e da lì poi è successo il fatto che l’hanno accompagnato ..., intende: in auto a morire).

2.5. Se ne deduce, allora, come le dichiarazioni d’accusa dei due collaboratori di giustizia si sovrapponessero in tutto – nell’illustrare il contesto e le ragioni dell’omicidio, nell’individuarne i mandanti, nella organizzazione dell’omicidio, nella presenza di [OSCURATO:PERSONA] nell’autovettura ove lo stesso si era consumato – ed anche nel ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] almeno nella parte, confermata da entrambi, in cui lo stesso era stato incaricato, ed aveva assolto l’incarico, di attirare [OSCURATO:PERSONA] (particolarmente prudente, dovendo ben intuire come le sue proteste per l’omicidio [OSCURATO:PERSONA] non potessero certo essere “gradite” ai vertici del clan [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]) prima a [OSCURATO:PERSONA] e poi, lì, all’ultimo appuntamento.

La Corte di rinvio ha, invero, affrontato la discrasia fra i due racconti sul ruolo avuto da [OSCURATO:PERSONA] nell’ultima parte della complessiva azione: se questi era in auto con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] o non vi era affatto.

E l’ha risolta con una argomentazione che non può considerarsi manifestamente illogica (p. 43), osservando come la fonte di [OSCURATO:PERSONA], il cugino [OSCURATO:PERSONA], era consapevole del fatto che questi non era d’accordo ed era pertanto possibile che egli avesse inteso evitarne reazioni indicando come il materiale sparatore fosse stato proprio suo fratello [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti certo [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe agito.

Attuando così, [OSCURATO:PERSONA], una strategia comunicativa che certo non aveva dovuto adottare [OSCURATO:PERSONA] nel riferire quanto accaduto al suo sodale [OSCURATO:PERSONA], considerando anche che questi avrebbe dovuto partecipare lui stesso all’azione finale (come si è detto era stato sostituito all’ultimo, perché lontano, da [OSCURATO:PERSONA]).

Peraltro, deve anche aggiungersi che [OSCURATO:PERSONA] aveva più volte manifestato la sua difficoltà personale a partecipare all’azione omicidiaria ed era pertanto illogico ed azzardato incaricare proprio costui ad esplodere il colpo d’arma da fuoco al capo del cognato (come, invece, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA]).

2.6. Solo in sede di rinvio a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] si erano aggiunte (p. 38) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (figlio di quel Nicodemo, detto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che aveva capitanato la cosca di [OSCURATO:PERSONA] prima dell’avvento, determinato dal suo assassinio nel 1987, dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]).

La Corte milanese ne aveva prima vagliato l’attendibilità (sempre a p. 38 ed anche, nel prosieguo, a p. 46 e ss.), considerando certo che il prevenuto aveva fatto uso di cocaina (come egli stesso aveva riferito) ma come ciò non ne potesse intaccare il racconto, sia perché aveva egli riferito di avere superato tale dipendenza, sia perché non vi sono elementi che consentano di affermare che l’utilizzo di tale stupefacente ne abbia alterato i ricordi.

Quanto poi all’affermazione di [OSCURATO:PERSONA], riportata nei ricorsi, circa il fatto che di [OSCURATO:PERSONA] non ci si potesse fidare proprio in ragione della sua dipendenza, deve osservarsi come sia ben diversa la fiducia che si deve nutrire nei confronti di un complice in attività criminali dalla affidabilità di quanto tale soggetto possa riferire all’autorità giudiziaria circa il suo precedente vissuto.

Venendo alle dichiarazioni del nuovo collaborante sul fatto oggetto dell’odierno processo, egli aveva riferito di conoscere e frequentare i componenti della famiglia (anagrafica) [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare era in confidenza proprio con l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Conosceva anche la vittima, [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA], anch’ella, come [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA].

Era al corrente del fatto che, a seguito dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si era distaccato dalla cosca ed aveva formato un piccolo gruppo (con lo scopo di trafficare negli stupefacenti ma anche, in prospettiva, di vendicarsi della morte dello zio), in cui gli aveva anche offerto di far parte.

La cosa si era risaputa ed i vertici della cosca avevano deciso di eliminarlo, come gli aveva confidato suo cognato [OSCURATO:PERSONA], inserito nel clan.

Era consapevole del fatto che un’azione omicidiaria ai danni dell’[OSCURATO:PERSONA], stretto congiunto dei [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto esser condotte, per le regole della ‘ndrangheta, da uno dei suoi familiari (così da evitare una spirale di vendette).

Dopo l’omicidio, aveva incontrato proprio l’odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], davanti alla porta della casa di [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva detto (riferendosi al fatto consumato pochi giorni prima): “sono stanco morto, devo partire subito, comunque state tranquilli che me la sono vista io personalmente”.

Qualche tempo dopo, quanto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si trovava detenuto nel carcere di Palmi, insieme ancora a [OSCURATO:PERSONA], diffusasi la voce della possibile collaborazione con la giustizia del fratello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto di rassicurarlo circa il fatto che non gli avesse raccontato nulla: “ma non è che sa pure il fatto mio ?” (una domanda che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricondotto alla confidenza ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] circa il suo coinvolgimento nell’omicidio [OSCURATO:PERSONA]).

A conferma del fatto che nel clan era risaputo il contributo dato da [OSCURATO:PERSONA] all’omicidio del cognato, [OSCURATO:PERSONA] aveva anche riferito che, nel corso della comune detenzione cautelare per il processo denominato “Stige”, [OSCURATO:PERSONA], saputo della collaborazione con la giustizia di [OSCURATO:PERSONA], gli aveva detto di temere per le accuse che questi poteva muovere, appunto, a [OSCURATO:PERSONA].

2.7. Ed allora, considerava la Corte di rinvio, anche la ricostruzione offerta da [OSCURATO:PERSONA] si somma e conferma quanto riferito dai precedenti collaboratori di giustizia in ordine al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell’omicidio del cognato [OSCURATO:PERSONA].

Ricostruzione, quella di [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità è vieppiù confermata dalla originalità, rispetto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], di alcuni dettagli.

Quanto al contesto ed al movente, più ricco appare il racconto di [OSCURATO:PERSONA] che, sempre riconducendo la decisione ai vertici della cosca e riferendo dell’astio che [OSCURATO:PERSONA] nutriva a seguito dell’omicidio dello zio [OSCURATO:PERSONA], riferiva come [OSCURATO:PERSONA] avesse coagulato intorno a sé un gruppo di persone (di cui faceva i nomi) che ne condividevano gli intenti, circostanza venuta a conoscenza dei vertici della cosca, così ancor più chiarendo le ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], temendo vendette, aveva deciso per la sua eliminazione.

E, ancora, quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] confermava la rivendicazione da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] circa il suo contributo concreto e personale all’omicidio e, quanto al colloquio con [OSCURATO:PERSONA] successivo al fatto, confermava come proprio questi fosse stato la fonte di conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] (visto il timore nutrito da [OSCURATO:PERSONA] che questi rivelasse quanto confidatogli).

Per chiudere, poi, sul punto, la ipotizzata non autonomia della varie chiamate in reità de relato, resta smentita (o rimane una mera congettura), posto che la fonte di [OSCURATO:PERSONA] (e, di riflesso, di [OSCURATO:PERSONA]) non è nota (e comunque si tratta di notizie che circolavano nel clan), e, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] aveva anche raccolto le confidenze dirette del fratello [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto il racconto-confessione da [OSCURATO:PERSONA] ed aveva avuto anch’egli conoscenza diretta del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] aveva anch’egli raccolto la confidenza-confessione di [OSCURATO:PERSONA].

A tale ultimo proposito poi dal racconto fattone da [OSCURATO:PERSONA], non si può dedurre con certezza che al momento dell’incontro con [OSCURATO:PERSONA] fosse presente anche [OSCURATO:PERSONA] (che non ne aveva conservato il ricordo) posto che il riferimento è solo al luogo dell’incontro, la porta della sua abitazione.

Da ultimo, la Corte di rinvio ha anche analizzato le dichiarazioni di un ulteriore collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], che, de relato da un proprio parente, era venuto a sapere che [OSCURATO:PERSONA] si era recato a far visita al padre [OSCURATO:PERSONA] nel carcere dover questi era detenuto, al fine di ottenere anche il suo assenso all’omicidio dell’[OSCURATO:PERSONA], assenso che evidentemente vi era stato.

La difesa obietta che, come puntualizzato dalla medesima Corte, [OSCURATO:PERSONA] era stato accompagnato proprio da [OSCURATO:PERSONA] ed era pertanto impossibile che si fosse parlato del suo assassinio.

E, tuttavia, non emerge, dalla lettura della sentenza impugnata, che [OSCURATO:PERSONA], oltre ad aver accompagnato sul posto il cognato, fosse stato anche presente al colloquio fra padre e figlio ed è, comunque evidente, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ben avrebbero potuto approfittare di un momentaneo allontanamento o distrazione dell’[OSCURATO:PERSONA] o ne avessero trattato con poche parole in linguaggio allusivo o cifrato, non da altri intelleggibile.

In ogni caso si trattava solo di un ulteriore conferma non di per sé, come annotato dalla Corte, necessaria.

Tanto che a [OSCURATO:PERSONA] non era stata neppure mossa l’accusa di essere stato l’ulteriore mandante dell’omicidio del genero.

2.8. Così ricostruita, dalla Corte di rinvio, con motivazione manifestamente priva di aporie logiche, la “convergenza del molteplice” fra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la medesima aveva analizzato anche gli ulteriori elementi di prova.

E ciò al fine di trovare riscontri a quanto riferito dai collaboratori circa il fatto che [OSCURATO:PERSONA], già attirato a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], si fosse recato al Ritual perché [OSCURATO:PERSONA] stesso gli aveva dato proprio lì il secondo appuntamento di quel giorno (i due erano stati insieme, a casa dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], dalle 12.00 alle 16.20, circa).

Affrontando così anche il contenuto delle rinnovate deposizioni, disposte ai sensi dell’art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. (come indicato nella sentenza di annullamento), di [OSCURATO:PERSONA] (il fratello della vittima), [OSCURATO:PERSONA] (il cugino di [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] da Bologna a [OSCURATO:PERSONA] e che la sera stessa vi era tornato, diversamente da quanto programmato, da solo) ed [OSCURATO:PERSONA] (la moglie di [OSCURATO:PERSONA]).

Era, innanzitutto, non controverso (era stato dato per scontato anche nella sentenza di annullamento) il fatto che, quel giorno, il 26 settembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fossero incontrati intorno alle ore 12.00 e fossero rimasti insieme, presente anche [OSCURATO:PERSONA] (come aveva ammesso lui stesso nel corso di un colloquio in carcere con i suoi familiari), nell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA].

Alle 16.20, [OSCURATO:PERSONA], ancora in casa di [OSCURATO:PERSONA] si era sentito con [OSCURATO:PERSONA], mentre alle precedenti 14.44 [OSCURATO:PERSONA] aveva risposto al telefono dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (come questi confermava in una conversazione, successiva alla sua escussione, con il fratello [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] aveva poi raggiunto il cugino [OSCURATO:PERSONA] al bar Ferraro ed i due erano andati ad incontrare [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (una cittadina distante pochi km) e, quindi, [OSCURATO:PERSONA] stesso, poco prima delle 19.00, si era avviato sulla strada del ritorno, a Bologna, senza [OSCURATO:PERSONA] che aveva nel frattempo deciso - [OSCURATO:PERSONA] lo era venuto a sapere durante l’incontro con Leo - di non tornare a casa quella sera, come avevano ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), invece, in origine preventivato.

Tra le 19.07 e le 19.12 vi era stato l’incontro al [OSCURATO:PERSONA] fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Incontro che non assume rilevanza particolare quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], pur dovendosi ritenere priva di vizi logici la complessiva ricostruzione fattane dalla Corte di rinvio, con rinnovata e persuasiva motivazione, nel senso che, appunto, in quel bar i due si erano proprio incontrati, trovandosi [OSCURATO:PERSONA] sul posto in evidente attesa di qualcuno ed essendo usciti dal locale entrambi, dopo che [OSCURATO:PERSONA] vi era entrato qualche istante prima, in reciproca compagnia tanto che il primo aveva ceduto il passo al secondo. [OSCURATO:PERSONA], si era recato nell’esercizio commerciale di un suo amico (tale Trifino) lì nei pressi e con il cellulare di questi (non funzionando più il suo) aveva contattato [OSCURATO:PERSONA].

Ed infine [OSCURATO:PERSONA] era andato verso il bar Ritual.

Nel frattempo, erano stati registrati una serie di contatti, fra i soggetti poi monitorati, che interessavano prima una conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle 19.18, e poi, a partire dalle 19.49, anche il luogo ove, il giorno successivo verrà ritrovato il cadavere di [OSCURATO:PERSONA], contatti ascrivibili agli uomini che gravitavano intorno al [OSCURATO:PERSONA] medesimo: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, tra le 20.56 e le 21.12 l’utenza di [OSCURATO:PERSONA] andava e veniva dal bar Ritual al luogo di rinvenimento del cadavere, come se facesse la spola fra i due punti.

Contatti che erano però continuati fino a ore più tarde anche fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.9. Il concreto contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA] all’omicidio che, come si è detto, era già stato in parte realizzato attirando il cognato a [OSCURATO:PERSONA] si era, tuttavia, secondo la Corte di rinvio, confermato e completato dando ad [OSCURATO:PERSONA], già convinto a rimanere a [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che tornare a Bologna, un secondo appuntamento proprio al bar Ritual ove l’attendeva (quantomeno) [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di rinvio ne traeva la prova (p. 61) dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], de relato da [OSCURATO:PERSONA], da quelle di [OSCURATO:PERSONA], per averlo saputo dalla sorella [OSCURATO:PERSONA], e, infine, da quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], per averlo appreso da [OSCURATO:PERSONA] e, ancora, da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (“[OSCURATO:PERSONA] aveva fatto andare [OSCURATO:PERSONA] lì al bar , a Mazzafame– il quartiere di [OSCURATO:PERSONA] ove si trova il Ritual - e da lì poi è successo il fatto che l’hanno accompagnato ...) e di [OSCURATO:PERSONA] (la sorella [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito che il marito era uscito con “[OSCURATO:PERSONA] di zia [OSCURATO:PERSONA]” - [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e con “[OSCURATO:PERSONA] nostro” ([OSCURATO:PERSONA], il ricorrente) ed aveva soggiunto: “come mai non è rientrato più?”) si è già detto. [OSCURATO:PERSONA], per suo conto, aveva riferito (di quanto era venuto a conoscenza dopo l’omicidio del fratello): “ho telefonato a mia cognata [OSCURATO:PERSONA], lei mi ha detto che era andato ad un appuntamento (e si riferiva ovviamente a quello da cui non era più tornato, perchè altrimenti la frase non avrebbe avuto senso) con il fratello [OSCURATO:PERSONA]” – come del resto [OSCURATO:PERSONA] aveva già osservato, parlando con il fratello [OSCURATO:PERSONA].

Del resto, [OSCURATO:PERSONA] aveva anche ricordato come il cugino [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] mi raccontò che venerdì (il 26 settembre 2008, il giorno dell’omicidio, era di venerdì) era salito da Bologna insieme a mio fratello [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultimo si era incontrato verso le 12.00 con [OSCURATO:PERSONA] e che con il cognato si sarebbe dovuto vedere anche la sera di venerdì e che aveva un secondo appuntamento alle ore 18.30”.

Dichiarazione che [OSCURATO:PERSONA] sostanzialmente confermava in dibattimento seppure con un “mi sembra”.

Colloqui – con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] – che il teste sostanzialmente (seppure ancora con i “mi sembra”) confermava anche nella nuova escussione davanti alla Corte di rinvio.

2.10. [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato dichiarazioni che finiscono (pur con molta titubanza e asseriti difetti di memoria) per confermare quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], almeno sull’appuntamento che [OSCURATO:PERSONA] aveva alle 20.30 di quel giorno (senza tuttavia precisare con chi l’avesse).

Nelle sue prime dichiarazioni, in indagini preliminari, aveva infatti affermato: “appena siamo usciti a far ripartire la vettura mio cugino mi riferiva di rientrare a casa da solo a Bologna in quanto lui aveva un altro appuntamento alle 20.30”.

Nel primo dibattimento aveva lamentato un difetto di memoria: “ricordo che doveva rimanere là, ma il motivo perché doveva rimanere là non me lo ricordo .. magari mi ricordavo che forse mi ha detto “c’ho da fare qualcosa alle 20.30””.

Nel dibattimento di rinvio, ribadiva di non ricordare la circostanza (del secondo appuntamento) ma affermava anche che, quanto alle prime dichiarazioni (le interpolazione, dello scrivente, servono a comprenderne il seso): “se voi vi prendete, senza (bisogno di) leggerli(ora, davanti a me) i fogli (su cui era stato verbalizzato ciò … ) che vi dissi la prima volta che mi chiamarono la dottoressa Bocassini ve li firmo tutti perché quella là è la … (visto la premessa la parola che manca è: la verità) adesso io non posso essere corretto e preciso sulle cose a distanza di anni”.

E proseguiva, riferendosi alle prime dichiarazioni “se io dissi così vuol dire che aveva un appuntamento (alle 20.30) però con chi non ..(intende: non lo so).

Era pertanto evidente la conferma, proveniente anche dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], di quel secondo appuntamento che aveva trattenuto in [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la moglie della vittima, costei aveva riferito che, quel 26 settembre del 2008, si era preoccupata quando alla sera (il marito era partito per Milano la mattina stessa) [OSCURATO:PERSONA] non era rientrato, non rispondeva alle chiamate ed il suo cellulare era divenuto, infine, irraggiungibile.

Il giorno dopo, il 27 settembre, intorno alle 13.00, i carabinieri le avevano comunicato il ritrovamento del cadavere del marito.

Solo nei giorni successivi aveva saputo che suo marito era andato in Lombardia in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e che, quello stesso 26 settembre, si era incontrato anche con suo fratello [OSCURATO:PERSONA].

Negava tuttavia di avere chiesto qualsivoglia chiarimento su quanto accaduto a costoro.

Affermando, inoltre, di non essersi fatta alcuna domanda su quanto accaduto quel giorno.

Ribadendo tali dichiarazioni anche quando era stata nuovamente escussa dalla Corte di rinvio.

2.10. Era allora priva di manifesti vizi logici il giudizio della Corte di assise di appello, nella sentenza oggi impugnata, circa la sostanziale conferma di quel secondo appuntamento nel narrato di [OSCURATO:PERSONA] fissato al fratello [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], la ragione per cui di era recato a quel bar Ritual, dove lo attendeva [OSCURATO:PERSONA].

E come tale appuntamento avesse trovato conferma – almeno sulla sua oggettiva esistenza se non sulla sua attribuibilità soggettiva - in quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], così da inserirsi, perfettamente, nel quadro probatorio già sopra delineato (che, lo si ribadisce, è composto anche dalle plurime confessioni stragiudiziali del ricorrente circa il suo fattivo concorso nel fatto).

Certo, sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA], perfettamente consapevoli (anche per i meri legami familiari con gli interessati) del contesto complessivo in cui era maturato l’omicidio e del calibro criminale dei soggetti coinvolti, avevano mostrato una qualche reticenza, ma avevano anche ammesso che le dichiarazioni per prime rilasciate in sede di indagini preliminari rispondevano al vero, pur non volendole ripetere davanti agli imputati.

Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], era evidente come non fosse attendibile il fatto che si fosse totalmente disinteressata delle ragioni e dei modi dell’uccisione del marito (plurimi, invece e comprensibilmente, erano stati i suoi contati telefonici quel 26 settembre con [OSCURATO:PERSONA], visto che il marito non rispondeva, dalle 19.25 alle 22.30) e, come, al contrario, ella avesse ben intuito chi l’avesse ucciso: più volte si era lamentata del fatto che [OSCURATO:PERSONA] era uscito con i due [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e, da allora, non avesse fatto più ritorno.

2.11. Quanto, infine, alle dichiarazioni dell’altra [OSCURATO:PERSONA] (cl. 77, figlia di [OSCURATO:PERSONA]), le stesse venivano giudicate inattendibili e, comunque, prive di rilievo probatorio.

La testimone aveva, infatti, riferito di vivere a [OSCURATO:PERSONA] nella abitazione di sua zia [OSCURATO:PERSONA] (madre di [OSCURATO:PERSONA], oltre che sorella di suo padre [OSCURATO:PERSONA]) e che, quel 26 settembre, anche suo cugino [OSCURATO:PERSONA] era ospite della zia, essendovi giunto qualche giorno prima.

Ricordava che, quel giorno, [OSCURATO:PERSONA] era rientrato a casa intorno alle 17.30/18.00 e che vi era rimasto almeno fino alle 20.30/21.00, quando lei era andata a dormire.

La Corte di merito giudicava inattendibile tale deposizione la testimone aveva riferito di una presenza di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] da più giorni, una circostanza però che non era vera.

Ed aggiungeva, comunque, la Corte, che quanto riferito non poteva costituire unalibi per [OSCURATO:PERSONA] sia perché egli era accusato di avere organizzato un appuntamento (e non di essersi trovato sul posto), sia perché l’ora dell’omicidio era stata fissata in un intervallo di tempo (dalla 19.20 alle 1.00 di notte) su cui il preteso alibi (che cessava alle 21.00) avrebbe ben poco inciso.

2.12. Da tutto quanto sopra argomentato - rivisto dalla Corte di rinvio l’intero compendio probatorio raccolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], integrato ai sensi dell’art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen., come richiesto dalla sentenza di annullamento – un quadro che era stato anche integrato da nuove acquisizioni, ne discende la non manifesta illogicità della ritenuta colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’omicidio del cognato [OSCURATO:PERSONA].

Da ciò discende il rigetto dei motivi di ricorso attinenti a tale declaratoria.

2.13. Nel ricorso [OSCURATO:PERSONA] si contesta anche la ritenuta configurabilità delle circostanze aggravanti – dell’avere agito con premeditazione ed al fine di agevolare le attività del clan di ‘ndrangheta [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – ma i motivi spesi sul punto sono anch’essi infondati.

Da tutto quanto sopra osservato, infatti, si deduce che [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente consapevole dell’esigenza del clan capeggiato anche dai suoi stretti familiari di eliminare [OSCURATO:PERSONA] visto che questi, non condividendo una precedente azione omicidiaria, era diventato, oggettivamente, un pericolo per il clan nel suo complesso.

Altrettanto evidente è la sua partecipazione alla complessa attività ed organizzazione dell’azione omicidiaria stessa così concretandosi anche in capo al ricorrente l’aggravante della premeditazione.

È inoltre infondato l’ulteriore motivo attenente al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La gravità del fatto, il contesto in cui è maturato, la piena adesione a tale contesto dell’odierno ricorrete sono tutti elementi che non possono essere superati dal mero decorso del tempo dal fatto.

Non vi erano poi altre ragioni, in ipotesi afferenti il comportamento processuale, che giustificassero il riconoscimento della sollecitata diminuzione della pena.

Al complessivo rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.

3. Diversa, come si è preannunciata, è la decisione in ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza di annullamento della Prima sezione aveva così argomentato: “il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

Ad avviso del Collegio, la motivazione espressa in sentenza non consente dirisolvere in modo congruo - e rispettoso del canone valutativo di cui all'art.533cod. proc. pen . - le ambiguità probatorie che erano state evidenziate in primogrado.

Ciò perché, anzitutto, l'accrescimento degli elementi dimostrativi è - nel casodel [OSCURATO:PERSONA] - solo apparente, tra primo e secondo grado di giudizio, così comededotto dal ricorrente.

Restano infatti i due dati dimostrativi principali: a) le dichiarazioni rese dalRispoli (rectius: dal [OSCURATO:PERSONA]); b) la sequenza video che inquadra prima [OSCURATO:PERSONA] e poi [OSCURATO:PERSONA] tra le ore 19.08 e le ore 19.12 presso il bar Nerocafe , con tutte le ambiguità sottese al comportamento successivo tenuto dall'[OSCURATO:PERSONA], evidenziato nella decisione diprimo grado.

E' di certo possibile che [OSCURATO:PERSONA], pur in un complessivo contesto di diffidenzaemerso nella istruttoria, si sia - per qualche ragione ignota - fidato del Cicinoe abbia accettato un (primo) passaggio da costui verso il bar Ritual, luogo oveavrebbe (secondo la narrazione del [OSCURATO:PERSONA]) incontrato il [OSCURATO:PERSONA], tuttavia lavalenza del riscontro (in questo caso rappresentata dal segmento del filmato),pur di interesse, resta non pienamente univoca, dovendosi considerare che ildecesso dell'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuto in un orario posteriore che potrebbeessere non brevissimo (il range è fino oltre l'una di quella notte), il che lascia aperte ipotesi alternative (in rapporto alla figura ed al ruolo del [OSCURATO:PERSONA]) nonprive di cittadinanza logica.

Inoltre, è fondata - ad avviso del Collegio - la doglianza difensiva sul rilievoattribuito, in chiave rafforzativa, agli agganci di cella pomeridiani realizzati dall'apparecchio telefonico del [OSCURATO:PERSONA] (in particolare intorno alle 16.30 nei pressidella abitazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], sodali del [OSCURATO:PERSONA] e indicati dal [OSCURATO:PERSONA] favoreggiatori nella fase post delictum).

Non viene chiarito, inparticolare, se la posizione registrata dell'apparecchio del [OSCURATO:PERSONA] sia effettivamente 'anomala' rispetto al suo luogo di abitazione o ad altri luoghi dalui frequentati, il che rende fortemente assertiva l'affermazione secondo cui ilCicino era anch'egli - in quella fascia oraria - a casa dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la comune militanza associativa, per vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] e dicostui al [OSCURATO:PERSONA] - asseverata in sentenza - pur se esistente non sarebbedecisiva ai fini qui considerati, trattandosi di un aspetto «di contesto», diinteresse ma non capace di accrescere - in quanto tale - lo specifico portatonarrativo del [OSCURATO:PERSONA] sul fatto omicidiario.

Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio pernuovo giudizio, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], a diversa Sezionedella Corte di Assise di Appello di Milano.”

3.1. Nella sentenza di annullamento si erano così soppesati (diversamente da quanto accaduto nel valutare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], in cui si era ritenuto “preliminare a tutto” la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.) gli elementi di prova che avevano determinato la Corte di assise di appello a riformare la sentenza assolutoria.

Si era, innanzitutto, rilevato come questi fossero le dichiarazioni d’accusa di [OSCURATO:PERSONA] e le videoregistrazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato registrato entrare ed uscire dal bar Nerocafè quel pomeriggio del 26 settembre 2008 tra le 19.08 e le 19.12, insieme (nell’uscire) alla vittima del reato, [OSCURATO:PERSONA].

E come a ciò si fosse aggiunto – si osservava ancora nella sentenza di annullamento - quanto era emerso dall’analisi dei tabulati del telefono cellulare in uso al ricorrente, con particolare riferimento al fatto che il medesimo si fosse trovato nella medesima cella in cui era inclusa l’abitazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], in un orario compatibile con la parte finale dell’incontro fra la vittima, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Questa Corte, tuttavia, come si è visto, aveva osservato come l’incontro presso il bar Nerocafè, fra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], non avesse valenza di inequivoco riscontro posto che l’omicidio non era stato consumato immediatamente dopo e che non vi erano elementi concludenti da cui poter dedurre il fatto che [OSCURATO:PERSONA], incontrato [OSCURATO:PERSONA] al Nerocafe, fosse stato poi da questi accompagnato all’appuntamento finale, fissatogli da [OSCURATO:PERSONA], presso il bar Ritual.

Osservava ancora, la Prima sezione, che neppure i dati ricavati dai tabulati telefonici potessero costituire un adeguato riscontro al narrato del [OSCURATO:PERSONA] se non si fosse concretamente accertato che la posizione registrata del [OSCURATO:PERSONA] quel pomeriggio nei pressi dell’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA] costituisse una “anomalia” rispetto alla sua condotta abituale, dimorando anch’egli nella città di [OSCURATO:PERSONA].

3.2. E, allora, si deve ricordare quanto già in premessa sottolineato, in linea generale, circa i limiti del giudizio di rinvio, in cui il giudice, a seguito di una sentenza di annullamento per difetto di motivazione, nel rivalutare il compendio probatorio, trova il (solo) limite consistente nel non ripetere il percorso logico già censurato, così da fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione.

Riportando tale principio di diritto alla odierna concreta fattispecie, occorre allora verificare se la sentenza del giudice del rinvio su [OSCURATO:PERSONA] abbia superato il rilevato deficit motivazionale senza valicare il limite indicato, riproponendo il medesimo assetto motivazionale.

Deficit che, invece, non è stato colmato, posto che le assunte specificazioni del quadro probatorio non hanno, invece, adeguatamente superato le carenze evidenziate nella sentenza di annullamento.

3.3. Quanto all’incontro fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso in [OSCURATO:PERSONA] – premesso che appare del tutto convincente il giudizio circa il significato delle immagini che depongono, in modo non equivoco, sull’incontro fra i due, programmato in precedenza – fra le 19.08 e le 19.12 non si è aggiunta alcuna altra circostanza, alcun altro elemento logico, che consentisse di superare l’affermazione della Prima sezione circa la non valenza del medesimo fatto quale adeguato riscontro individualizzante a carico del [OSCURATO:PERSONA], a conferma delle accuse mossegli da [OSCURATO:PERSONA].

In aggiunta a quanto già rilevato nella sentenza di annullamento – circa il fatto che l’incontro fosse avvenuto in orario non prossimo all’omicidio e che non vi fosse prova che avesse preluso all’ulteriore accompagnamento (di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA]) al bar Ritual - deve anche osservarsi come neppure soccorrono le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva, invece, riferito come, per quanto poteva ricordare dei racconti fattigli da [OSCURATO:PERSONA] (p. 37 e 38 della stessa sentenza impugnata), non fosse stato [OSCURATO:PERSONA] ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA] presso il Ritual ma questi vi fosse giunto in auto con un suo amico mentre [OSCURATO:PERSONA] era già sul posto con [OSCURATO:PERSONA] stesso.

3.4. Quanto all’analisi dei tabulati telefonici, la Corte di rinvio accentrava la propria attenzione sulla settimana tra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 giugno 2025, la Corte di assise di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte del 13 giugno 2024, in riforma della sentenza della Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto di omicidio loro ascritto, consumato il 26/27 settembre 2008 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte riconosceva anche le aggravanti dell’avere agito con premeditazione e dell’avere commesso il fatto al fine di agevolare le attività del clan di ‘ndrangheta denominato [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), eliminando un aderente alla cosca divenuto inviso ai suoi vertici. L’omicidio dell’[OSCURATO:PERSONA] era stato contestato ai due odierni ricorrenti in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], personaggi di vertice del clan (insieme a [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], all’epoca detenuto) allora latitanti, che l’avevano deliberato, incaricando della sua esecuzione, appunto, l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA] e nipote di [OSCURATO:PERSONA]), cognato della vittima (in quanto aveva sposato [OSCURATO:PERSONA], anch’ella figlia di [OSCURATO:PERSONA]), e [OSCURATO:PERSONA], capo della locale di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] (una località sita fra Milano e Varese, ove la cosca [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] era, anche, insediata), anch’egli strettamente imparentato con i [OSCURATO:PERSONA] (in quanto figlio di [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]). Il compito assegnato a [OSCURATO:PERSONA] – e secondo la Corte di rinvio portato a compimento - era, in particolare, quello di attirare [OSCURATO:PERSONA] nell’agguato organizzato, avendo la piena fiducia del cognato. L’omicidio – proseguiva la Corte di rinvio - era stato consumato oltre che da [OSCURATO:PERSONA] (già condannato per questo in via definitiva, come erano stati ritenuti colpevoli i mandanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), anche dall’altro ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto nell’esecuzione del delitto quale uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] (al vertice della locale di [OSCURATO:PERSONA], alleato dei [OSCURATO:PERSONA], nel cui territorio era stato consumato). L’omicidio era stato eseguito a bordo di un’autovettura nella quale la vittima si era trovato in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], seduto al posto del passeggero; l’unico colpo d’arma da fuoco che l’aveva attinto (il cadavere era stato rinvenuto il giorno dopo, il 27 settembre 2008, in aperta campagna) gli era stato esploso dal sedile posteriore, colpendolo al capo e provocandone l’immediato decesso. Erano poi intervenuti, su sollecitazione del [OSCURATO:PERSONA], altri soggetti partecipi alle attività criminali del clan, in particolare i fratelli [OSCURATO:PERSONA] (non chiamati a risponderne nel presente processo), per la ripulitura dell’autovettura e per l’abbandono del cadavere nella campagna circostante. 1.1. La Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza di prime cure del 23 novembre 2021, aveva ritenuto colpevole del fatto omicidiario il solo [OSCURATO:PERSONA], assolvendo così i due odierni ricorrenti ed i presunti mandanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di assise di appello di Milano, nella prima sentenza di appello, del 1 giugno 2023, aveva confermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA] ed aveva riformato le assoluzioni degli odierni ricorrenti e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarandone così la colpevolezza. La Prima sezione di questa Corte di cassazione, con la sentenza del 13 giugno 2024, aveva rigettato i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così definitivamente dichiarati responsabili, nei ruoli indicati, dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], annullando tuttavia la ricordata sentenza di appello in relazione ai due odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Nella sentenza di annullamento si osservava quanto appresso. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] era fondata la censura relativa alla parzialità della rinnovazione istruttoria (ordinata ai sensi dell’art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. in previsione della riforma della sentenza di assoluzione di prime cure). In particolare, quanto al comportamento da questi tenuto, il giorno dell’omicidio, il 26 settembre 2008 (il cadavere era stato rinvenuto il 27 e l’autopsia aveva collocato il decesso fra le ore serali del 26 e l’una di notte del 27), dopo le ore 16.00 (ora in cui era, ancora, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] nell’abitazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], poi coinvolti nelle fasi post-omicidiarie), che avrebbe concretato il suo concorso nel delitto, consistito nel far rimanere il cognato nella zona di [OSCURATO:PERSONA] (invece di tornare, con [OSCURATO:PERSONA], a Bologna ove dimorava con la moglie [OSCURATO:PERSONA]), attirandolo anche nel tranello organizzato dal [OSCURATO:PERSONA], il giudizio dalla Corte d’appello circa l’inattendibilità del narrato di [OSCURATO:PERSONA] (moglie della vittima) e di [OSCURATO:PERSONA] (cugino della vittima, che aveva accompagnato nel viaggio da Bologna) e la parziale attendibilità di quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] (fratello della vittima) avrebbe potuto essere formulato soltanto ad esito di una loro nuova escussione, ai sensi dell’art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. Doveva, inoltre, essere risentito il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (fratello del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], moglie della vittima, figlio di [OSCURATO:PERSONA] e nipote di [OSCURATO:PERSONA]) che aveva riferito quanto a sua conoscenza in ordine all’omicidio del cognato [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la Prima sezione osservava, come a carico dello stesso, militassero le dichiarazioni d’accusa di un altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], e le sequenze video che lo ritraevano con [OSCURATO:PERSONA] fra le 19.08 e le 19.12 di quel 26 settembre 2008 presso il bar Nerocafè (un locale che aveva costituito solo una tappa intermedia del percorso che [OSCURATO:PERSONA] aveva compiuto prima di recarsi nel locale ove lo attendeva [OSCURATO:PERSONA], il Ritual, e, poi, di trovarsi nell’autovettura in cui era stato tratto a morte). Ciò premesso, questa Corte osservava come le videoriprese non potessero costituire un valido riscontro individualizzante e decisivo del concorso nel fatto omicidiario di [OSCURATO:PERSONA], posto che, appunto, si era solo dimostrato che l’imputato e la vittima si erano incontrati qualche ora prima della sua consumazione, avvenuta tuttavia in altro luogo a distanza temporale apprezzabile. Quanto agli ulteriori riscontri individuati nella sentenza d’appello, si rilevava come le emergenze tratte dall’esame dei tabulati del telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA] non costituissero neppure esse una valida conferma delle dichiarazioni d’accusa dal momento che non si era adeguatamente chiarito se le celle che risultavano essere state impegnate quel giorno, il 26 settembre 2008, e che, secondo la Corte territoriale, avrebbero dimostrato la presenza di [OSCURATO:PERSONA] all’incontro fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], non conducessero, invece, ineluttabilmente a tale conclusione posto che [OSCURATO:PERSONA] stesso dimorava nella medesima città di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propongono ricorso entrambi gli imputati, ciascuno a mezzo dei propri difensori. 2.1. [OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], articolano cinque motivi 2.1.1. Con il primo deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza del ricorrente. La Corte d’appello aveva proceduto a sanare il vizio, rilevato nella sentenza di annullamento, derivante dalla parziale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ma non aveva reso quella motivazione rafforzata che sola avrebbe consentito di superare gli argomenti spesi dal primo giudice, la Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA], nell’assolvere l’imputato. La Corte di rinvio aveva riassunto (alle p. da 82 a 84 della sentenza impugnata) le emergenze probatorie poste a carico dell’imputato, affermando che le medesime consentivano di ritenere accertato il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Il suo ruolo sarebbe stato quello di assicurarsi che il cognato, quel giorno, si recasse in [OSCURATO:PERSONA] e non se ne allontanasse (tornando a Bologna ove dimorava con la moglie [OSCURATO:PERSONA]) e si recasse, in serata, presso quel bar Ritual presso il quale [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe fissato un secondo appuntamento (dopo il primo, presso l’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA], nel pomeriggio), ove, invece, l’attendeva [OSCURATO:PERSONA], che, caricatolo su un’autovettura, ne eseguiva l’omicidio. Così però la Corte di rinvio aveva modificato l’accusa mossa a [OSCURATO:PERSONA] e fatta propria anche dalla sentenza di annullamento, in cui si era, appunto, sollecitato il giudice del rinvio ad accertare quale fosse stato il concreto comportamento di [OSCURATO:PERSONA], dopo il primo incontro con [OSCURATO:PERSONA], tale da costituire la prova del concorso del medesimo nell’omicidio del cognato. Un accertamento che il giudice di rinvio aveva, invece, eluso. A sua volta, la Corte di assise di prime cure, nell’assolvere il ricorrente, aveva osservato come non vi fosse certezza che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato presente al momento dell’omicidio e come, di conseguenza, non vi fosse prova del suo concorso nel fatto. Né poteva dedursi conferma alcuna dell’ipotesi accusatoria dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], circa le confidenze, del tutto generiche, da questi fattegli, in [OSCURATO:PERSONA], prima dell’omicidio stesso. In sostanza, non vi era elemento alcuno che consentisse di colmare il vuoto probatorio rilevato nella sentenza di annullamento circa la condotta del ricorrente nel pomeriggio e nella serata del 26 settembre, tale da poterne affermare il concorso nel fatto. Per confermarne comunque la compartecipazione al fatto certo non poteva essere ritenuta sufficiente l‘eventuale circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato attirato proprio da [OSCURATO:PERSONA] nella città di [OSCURATO:PERSONA] e poi, in serata, presso il bar Ritual. [OSCURATO:PERSONA] considerando che si era detto come [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto fallire i precedenti agguati organizzati ai danni del cognato. Quanto alle dichiarazioni d’accusa dell’altro collaboratore di giustizia escusso nel processo, [OSCURATO:PERSONA] (che aveva accusato [OSCURATO:PERSONA] di avere partecipato, con [OSCURATO:PERSONA], all’esecuzione materiale dell’omicidio, comandatovi da [OSCURATO:PERSONA] il capo del clan di [OSCURATO:PERSONA] in cui entrambi erano inseriti), si doveva ricordare come questi avesse riferito di essere venuto a conoscenza dell’apporto nell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA]. A tal proposito, doveva tuttavia precisarsi che la valutazione dell’attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], come quella dell’altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto essere ripetuta dal giudice del rinvio, posto che il giudicato di legittimità sul punto si era formato solo sulla credibilità dei collaboranti in ordine alle altre posizioni, quelle di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], così che quantomeno l’esame dell’attendibilità “estrinseca” avrebbe dovuto essere rinnovato nel giudizio di rinvio. A tale proposito, si sottolineava come, nella prima fase di appello, si era depositata una memoria nella quale si erano rappresentati gli elementi di illogicità interni alla versione dei fatti fornita da [OSCURATO:PERSONA] (circa la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ai precedenti tentativi di uccidere [OSCURATO:PERSONA]) ed il contrasto della stessa con quella resa dall’altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva collocato [OSCURATO:PERSONA] nella sola fase preparatoria dell’omicidio mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che il fratello vi aveva materialmente partecipato trovandosi all’interno dell’autovettura in cui lo stesso era stato consumato. Una evidente ed insanabile contraddizione che la Corte d’appello aveva ritenuto di poter risolvere, considerando la diversità delle fonti di conoscenza dei due collaboratori (nessuno dei quali aveva partecipato al fatto di sangue): per [OSCURATO:PERSONA] la fonte era stata [OSCURATO:PERSONA] (che non aveva ragioni di mutare il fatto) mentre la fonte di [OSCURATO:PERSONA] era stato un altro fratello, [OSCURATO:PERSONA], che sapeva come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non fosse d’accordo nell’eliminare [OSCURATO:PERSONA] e fosse così intenzionato a fornire al congiunto una ricostruzione che non ne causasse una reazione. Una contraddizione, poi che certo non poteva dirsi già superata dalla sentenza di legittimità (come affermato dal giudice del rinvio) visto che, in tale sede, era stata affrontata in relazione ad una discrasia meno rilevante, il fatto che [OSCURATO:PERSONA], comunque collocato all’interno dell’autovettura, fosse stato colui che aveva esploso il colpo d’arma da fuoco dal sedile posteriore o colui che guidava la vettura. Neppure si era accertato quale fosse stata la fonte diretta di conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] (che aveva riferito il fatto al fratello [OSCURATO:PERSONA]), così da inficiare alla radice il portato dichiarativo dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Né su tale punto potevano formularsi eventuali congetture. Nel caso poi si fosse individuata la fonte di conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] ne sarebbe discesa l’assenza di reciproca autonomia fra le dichiarazioni dei due collaboranti. Non vi era poi alcuna evidenza dell’intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di reagire ad un omicidio che non aveva condiviso, né poteva darsi particolare significato alla frase proferita, prima di recarsi a [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] al fratello [OSCURATO:PERSONA] (aveva espresso solo un generico dispiacere circa il fatto che si era deciso di eliminare [OSCURATO:PERSONA]) anche considerando che, in precedenza, nulla di significativo [OSCURATO:PERSONA] aveva confidato, a tal proposito, a [OSCURATO:PERSONA]. Non costituivano, altresì, un valido riscontro a quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] neppure le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], assunte per la prima volta nel giudizio di rinvio, laddove questi aveva riferito che, dopo l’omicidio, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva confidato che se ne era occupato personalmente. Non si era infatti previamente considerato, valutando l’attendibilità delle dichiarazioni dell’[OSCURATO:PERSONA], il fatto che questi avesse un vissuto di tossicodipendenza, tanto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ne aveva escluso l’affidabilità. Tantomeno poteva ritenersi che [OSCURATO:PERSONA] avesse confidato un fatto di tale rilievo ad un simile personaggio. Altri elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA] erano stati tratti dai tabulati telefonici del suo cellulare che, secondo la Corte di rinvio, avrebbero attestato la sua presenza in Bologna il 17 settembre ed il 24 settembre 2008, forse in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], ed in [OSCURATO:PERSONA] il 25 settembre 2008. E tuttavia nulla, da questi, si poteva dedurre di significativo dal momento che quel che si sarebbe dovuto accertare erano i movimenti del [OSCURATO:PERSONA] nel pomeriggio del 26 settembre, dopo le ore 16.00, secondo quanto indicato nella sentenza rescindente. Di contro risultava, invece, decisivo il fatto che si fosse accertato come non vi fosse stato alcuno contatto fra l’imputato ed il cognato dopo tale orario. Si era anche ipotizzato che [OSCURATO:PERSONA] avesse risposto ad una telefonata proveniente da [OSCURATO:PERSONA] sull’utenza di uno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], ma si trattava di mera congettura, fondata sul fatto che, pochi minuti prima, proprio il ricorrente (la cui voce era stata riconosciuta da un operante) aveva risposto ad altro contatto sulla medesima utenza. Né poteva ritenersi in alcun modo decisiva la circostanza che l’imputato avesse, in ipotesi, attirato il cognato a [OSCURATO:PERSONA], perché, invece, quel che si doveva accertare, come si è detto, era soltanto se e quando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fossero nuovamente incontrati dopo il primo abboccamento. Incontro, questo, che non aveva trovato conferma né da quanto riferito dalla moglie della vittima, [OSCURATO:PERSONA], né da quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], né dalle deposizioni dei testi Trifino (un conoscente presso il quale esercizio [OSCURATO:PERSONA] si era recato dopo esse stato al [OSCURATO:PERSONA]) e Leo. Quanto poi all’attendibilità degli ulteriori testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], moglie della vittima, ed [OSCURATO:PERSONA] cl. 77, la Corte si era limitata a ritenere prive di credibilità quelle propalazioni che contrastavano con la ricostruzione operata dalla pubblica accusa. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto, seppure solo in parte, attendibile, nonostante quella che era stata definita come la sua comprovata reticenza. E, comunque, costui non aveva offerto le necessarie indicazioni temporali, avendo parlato di un solo appuntamento, quel pomeriggio, fra la vittima e l’imputato, fissandolo alle 18.30, proprio quando era certo che i due non si trovavano insieme. [OSCURATO:PERSONA] non aveva confermato il secondo appuntamento del marito quel pomeriggio e [OSCURATO:PERSONA] lo aveva escluso (parlando anche del cambio di programma di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dovuto rientrare a Bologna con lui, dopo avere incontrato Leo). [OSCURATO:PERSONA] cl. 77 aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] era rimasto in casa sua la sera del 26 settembre, almeno fino alle 20.30/21.00, così escludendo ogni coinvolgimento dell’imputato nel fatto omicidiario e tuttavia la si era ritenuta inattendibile senza ragione alcuna diversa dal fatto che ciò contrastava l’ipotesi d’accusa. Quanto al colloquio ritenuto significativo fra l’imputato ed il padre [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in carcere il 3 settembre 2008 (in cui il padre avrebbe acconsentito all’eliminazione del genero), non si era tenuto conto del fatto che, in quella stessa occasione, era presente proprio [OSCURATO:PERSONA] ed era pertanto impossibile che i due avessero discorso della sua eliminazione. 2.1.2. Con il secondo motivo lamentano il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni d’accusa rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Non si era, innanzitutto, disposto il richiesto confronto fra i due, necessario alla luce delle divergenze esistenti fra le due dichiarazioni. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva riferito di aver incontrato [OSCURATO:PERSONA], presso la sua abitazione, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di non ricordarsi di averlo incontrato [OSCURATO:PERSONA] di recente. Quanto alla attendibilità dello stesso [OSCURATO:PERSONA], non si era considerato, come già più sopra osservato, che questi aveva un passato da tossicodipendente e fosse anche gravato da molte condanne definitive e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] lo aveva definito come persona inaffidabile. Solo in dibattimento, poi, [OSCURATO:PERSONA] aveva arricchito la propria ricostruzione con ulteriori particolari, quanto all’incontro con [OSCURATO:PERSONA] a casa di [OSCURATO:PERSONA]. E tuttavia [OSCURATO:PERSONA], come detto, aveva negato l’incontro. Così che non si era adeguatamente valutata l’attendibilità intrinseca ed estrinseca di [OSCURATO:PERSONA] né che il suo narrato avesse ricevuto conferma da alcun riscontro esterno. 2.1.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis cod. pen. Non si era in alcun modo motivato sulla presunta volontà di [OSCURATO:PERSONA] di favorire l’attività della cosca né l’elemento soggettivo poteva essere dedotto dal mero vantaggio materiale eventualmente derivatone al sodalizio. 2.1.4. Con il quarto motivo deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante della premeditazione. La Corte aveva motivato soltanto sul piano oggettivo senza scandagliare se anche nell’imputato fosse perdurato il necessario animus necandi. Né la premeditazione poteva dedursi dai precedenti tentativi (non provati), dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (svilite anche dal Tribunale per il riesame) e dagli argomenti di segno contrario, illustrati nella memoria depositata nel primo processo di appello (osservazioni che si ripetevano nel corpo del ricorso). 2.1.5. Con il quinto motivo lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Considerando sia gli esiti dei vari gradi di giudizio, anche cautelare e la richiesta della stessa pubblica accusa. Nonché la risalenza del tempo del fatto. 2.2. [OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], deducono in un unico motivo, suddiviso in capitoli, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio raccolto a carico dell’imputato, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla sentenza di annullamento. Doveva, innanzitutto, ricordarsi come il giudice di prime cure avesse assolto l’imputato ritenendo che quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], circa il suo concorso nell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], non avesse trovato adeguato riscontro nelle videoriprese effettuate dall’impianto di videosorveglianza del bar [OSCURATO:PERSONA], dimostrando, queste, il solo fatto che l’imputato e la vittima erano usciti contemporaneamente dal locale e non che avessero un preciso appuntamento. Il quadro probatorio a carico del [OSCURATO:PERSONA] era poi rimasto immutato, anche rispetto alle emergenze di cui aveva tenuto conto la sentenza di annullamento. Nella quale, la Corte di cassazione aveva osservato come anche l’eventuale accompagnamento di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] al bar successivo, il Ritual, non sarebbe stato un riscontro decisivo alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]. E come non costituisse un riscontro decisivo neppure il fatto che, il giorno dell’omicidio, il telefono cellulare del [OSCURATO:PERSONA] si trovasse nei pressi dell’abitazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], in un momento in cui era ancora in corso l’incontro fra [OSCURATO:PERSONA] e la futura vittima, se non si dimostrava che si trattava di una prossimità inusuale (visto che [OSCURATO:PERSONA] abitava anch’egli nella medesima città di [OSCURATO:PERSONA]). Come si è detto, rispetto a quanto analizzato dalla Corte di legittimità, il quadro probatorio era rimasto identico e, ciò nonostante, la Corte di rinvio aveva ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] corresponsabile dell’omicidio [OSCURATO:PERSONA]. Gli elementi di prova a carico di [OSCURATO:PERSONA] che la prima Corte d’appello aveva valorizzato nella sentenza annullata erano i seguenti: - la chiamata in reità, de relato (da [OSCURATO:PERSONA], esecutore materiale dell’omicidio), di [OSCURATO:PERSONA]; - le emergenze dai tabulati dell’utenza mobile di [OSCURATO:PERSONA] (e degli altri soggetti coinvolti nel fatto); - le videoriprese dell’esterno del bar [OSCURATO:PERSONA]; - la prossimità criminale fra l’imputato e [OSCURATO:PERSONA] (referente del clan di [OSCURATO:PERSONA], ove era stata organizzata l’azione personaggio di spicco della loca di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA], ove si era consumato l’omicidio). Elementi che, nel giudizio di rinvio, non avevano trovato un assetto diverso (neppure nella verifica dei tabulati del cellulare in uso al [OSCURATO:PERSONA]) da quello che aveva determinato l’annullamento della Corte di cassazione. 2.2.1. Quanto, infatti, alle dichiarazioni de relato di [OSCURATO:PERSONA], era rimasto il contrasto con la diversa ricostruzione operata, sempre de relato, da [OSCURATO:PERSONA], che aveva collocato nella vettura ove si era consumato l’omicidio non il [OSCURATO:PERSONA] ma il fratello [OSCURATO:PERSONA]. E si trattava di contraddizione che la Corte di cassazione non aveva già risolto, come preteso nella sentenza impugnata, posto che l’aveva trattata solo in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla quale la discrasia era di ben minore portata. Né alcuna novità era derivata dall’escussione del nuovo collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], che nulla aveva riferito circa il presunto ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nell’omicidio dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era rimasto, pertanto, l’unico accusatore del ricorrente. Ne poteva risolversi la contraddizione fra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle di [OSCURATO:PERSONA], come aveva fatto la Corte territoriale, ritenendo preferibili le prime posto che la fonte diretta di [OSCURATO:PERSONA] era uno dei partecipi al delitto, [OSCURATO:PERSONA], e non altrettanto lo era la fonte di conoscenza di [OSCURATO:PERSONA], il fratello [OSCURATO:PERSONA]. Visto che anche [OSCURATO:PERSONA], come personaggio di vertice del clan, avrebbe dovuto essere a piena conoscenza delle varie fasi del delitto e dei suoi reali autori. 2.2.2. Quanto alle riprese video del bar [OSCURATO:PERSONA] ed ai dati emergenti dai tabulati telefoni dell’utenza in uso all’imputato, si deve osservare quanto segue. Era una mera congettura il fatto che l’imputato, il pomeriggio del 26 settembre poco dopo le ore 16.00, fosse presso l’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA]. Tanto che, nella sentenza di annullamento si era richiesto di accertare se l’essersi trovato il telefono di [OSCURATO:PERSONA] in tale zona fosse una circostanza insolita per il medesimo, dimorante anch’egli in [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito aveva ritenuto di superare l’obiezione rilevando come, dai tabulati, risultasse che [OSCURATO:PERSONA] aveva impegnato proprio la sottocella (una frazione della intera cella) in cui era compresa l’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA] proprio quel giorno per qualche minuto, ma così la Corte aveva omesso di considerare come anche il precedente 23 settembre [OSCURATO:PERSONA] aveva impegnato la medesima sottocella per un tempo equivalente e che, anche nei giorni successivi all’omicidio, in particolare l’11 novembre, era transitato in zona, sostandovi circa sei minuti. Così che doveva concludersi come il passaggio nei pressi dell’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA] non potesse considerarsi un’eccezione rispetto alla condotta abituale del [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, il 26 settembre, quando i due cognati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si erano incontrati, alle ore 12.00, era sopraggiunto [OSCURATO:PERSONA] ma non [OSCURATO:PERSONA], che, a quell’ora, si trovava a Milano, ove vi era rimasto per circa quattro ore. Né poteva affermarsi che, allontanatisi dall’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vi fosse realmente sopraggiunto [OSCURATO:PERSONA] visto che, dal tabulato, egli risultava in zona alle 16.22/16.26 poco prima che tale incontro terminasse. Né, per quanto riguarda gli accadimenti successivi di quella giornata, vi era alcuna evidenza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse dato appuntamento con [OSCURATO:PERSONA] al bar [OSCURATO:PERSONA] (che [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto un messaggio del [OSCURATO:PERSONA] era una mera ipotesi). Come non era emersa una loro pregressa conoscenza. Neppure era risultato che [OSCURATO:PERSONA] si fosse recato, fra il 22 ed il 28 settembre, nei pressi del bar Ritual, così da controllare il luogo ove si sarebbe attuato l’agguato. Sul punto, pertanto, avevano trovato smentita anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito come [OSCURATO:PERSONA] ne fosse un abituale frequentatore, quale compaesano di [OSCURATO:PERSONA] (e comunque nel 2008 il locale era ancora del [OSCURATO:PERSONA] e non del [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] aveva poi riferito che, per quanto a sua conoscenza, [OSCURATO:PERSONA] era reperibile solo se contattato da [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva il recapito telefonico. 2.2.3. Quanto alle videoriprese ed al loro valore di riscontro esterno alla ricostruzione del fatto offerta da [OSCURATO:PERSONA], si osserva quanto segue. Si doveva, innanzitutto, ricordare che la decisione del giudice del rinvio non poteva fondarsi sugli stessi elementi ritenuti illogici o carenti nella sentenza di annullamento, così che non si poteva attribuire carattere di riscontro dirimente al fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato ripreso fra le 19.08 e le 19.12 dalle videocamere del bar [OSCURATO:PERSONA], negli stessi minuti in cui era stato ripreso anche [OSCURATO:PERSONA]. Né erano sufficienti le ulteriori circostanze, già illustrate nella sentenza annullata, che deponevano per il fatto che [OSCURATO:PERSONA] stesse attendendo qualcuno e che [OSCURATO:PERSONA] fosse entrato nel bar per troppo poco tempo per effettuare una consumazione, e che, infine, [OSCURATO:PERSONA], nell’uscire dal locale, avesse ceduto il passo proprio al [OSCURATO:PERSONA]. Resta il fatto che i due non erano appaiati e che [OSCURATO:PERSONA] si era poi recato, da solo, nel negozio gestito dal suo amico Trifino. Né appariva attendibile la ricostruzione della Corte laddove questa aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al Trifino di utilizzare il suo cellulare per chiamare Leo per disdire l’appuntamento serale (avendo esaurito il credito del suo) e non l’avesse chiesto invece al [OSCURATO:PERSONA] qualora si fosse trovato in sua compagnia, posto che tale congettura si fondava si un dato incerto, che [OSCURATO:PERSONA] non disponesse del numero di Leo. In ogni caso non vi era prova alcuna che i due, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fossero insieme anche dopo la loro contemporanea uscita dal [OSCURATO:PERSONA] e che, ancora, [OSCURATO:PERSONA] avesse accompagnato [OSCURATO:PERSONA] al bar Ritual (dove li avrebbe attesi [OSCURATO:PERSONA]). Del resto, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] era stato accompagnato al Ritual da un suo amico e non da [OSCURATO:PERSONA], che, invece, era già sul posto. Doveva anche ricordarsi come la morte di [OSCURATO:PERSONA] fosse collocabile intorno alle ore 23.00 (visto che [OSCURATO:PERSONA] e gli altri favoreggiatori avevano cominciato a contattarsi a partire dalle 23.14) e, quindi, dopo alcune ore dal presunto incontro al [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.4. Quanto agli ulteriori elementi ritenuti riscontrare le accuse di [OSCURATO:PERSONA], occorreva, preliminarmente, ricordare come la sentenza rescindente li avesse, invero, limitati alle videoriprese presso il [OSCURATO:PERSONA] e ai dati emergenti dai tabulati telefonici. Il fatto che l’utenza del [OSCURATO:PERSONA] non avesse generato traffico fra le 16.26 e le 19.12 era una circostanza del tutto neutra, posto che tale intervallo di tempo era precedente al momento dell’omicidio, coincidendo solo, nell’ultima parte, con l’incrociarsi dell’imputato e di [OSCURATO:PERSONA] presso il bar [OSCURATO:PERSONA]. Quanto ai rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già la Corte di legittimità l’aveva ritenuto un elemento di riscontro non individualizzante. In ordine agli ulteriori procedimenti, il processo cd. “Mythos” non era pervenuto a decisione definitiva e comunque non vi era imputato [OSCURATO:PERSONA]. L’indagine “Linfa” era pervenuta al giudicato ma non aveva coinvolto né [OSCURATO:PERSONA] né [OSCURATO:PERSONA]. Nel processo “Infinito-Crimine” [OSCURATO:PERSONA] non risultava imputato. Quanto al collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] questi aveva fatto il nome di [OSCURATO:PERSONA], avvicinandolo al [OSCURATO:PERSONA], ma solo in relazione al traffico di stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA], poi, che avrebbe messo a disposizione [OSCURATO:PERSONA] per l’azione omicidiaria, neppure era stato accusato di avervi così concorso. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha inviato memoria con la quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 4. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria con la quale ha chiesto di valutare la possibile incompatibilità con la decisione di altro processo a carico del ricorrente del relatore consigliere relatore al fine di una conseguente astensione. All’udienza di discussione veniva avanzata, per la ritenuta medesima incompatibilità, istanza di ricusazione del consigliere relatore che veniva decisa dalla competente Prima sezione che ne decretava l’inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] merita accoglimento, diversamente da quello di [OSCURATO:PERSONA]. 1. Si deve innanzitutto ricordare come il giudice del rinvio, quando la sentenza sia stata annullata da questa Corte per vizi di motivazione, conservi ampi poteri sia riguardo alla valutazione delle prove già acquisite (ed alla possibilità di assumerne altre) sia in ordine alla verifica della persuasività delle medesime ed alla loro concludenza in ordine all’esito decisorio, sia più in generale alla corretta ricostruzione del fatto-reato, con l’unico limite, per il giudice del rinvio, di non poter riproporre gli stessi elementi di prova e le medesime argomentazioni già ritenuti, nella sentenza di annullamento, non idonei a condurre ad una declaratoria di colpevolezza. Si è così affermato che: - il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 03; Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 – 02; Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629 – 02; - il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio ed in esito alla compiuta rivisitazione addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni purché motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità. Ne deriva che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli (Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413 – 01; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345 – 01 in cui si è ribadito che, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova. Principi di diritto che trovavano una sintesi anche nella sentenza Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259811 – 01 in cui si era, appunto, affermato che, in tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio mantiene nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto. 2. Muovendo da tali premesse in diritto, giova comunque ricordare quanto osservato dalla sentenza di annullamento in ordine alle posizioni degli odierni ricorrenti. Iniziando dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. La Prima sezione aveva osservato (rilevando, in primis, la violazione di legge ed in particolare dell’art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. a seguito della riforma della sentenza assolutoria, violazione che, tuttavia, è stata certamente “sanata” con la rinnovata escussione delle indicate fonti dichiarative): “2.2.7 Sulla base delle premesse sin qui esposte, il Collegio rileva che la violazione dell'art. 603 comma 3 bis sussiste esclusivamente in riferimento alla posizione diFarao [OSCURATO:PERSONA] e non in rapporto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCicino [OSCURATO:PERSONA], come si è detto in apertura. Ciò perché esaminando le ragioni delle pronunzie assolutorie in primo grado (cuisono correlati i poteri di critica del PM impugnante) solo nel caso di [OSCURATO:PERSONA],al di là dei profili squisitamente valutativi (tipici del momento giurisdizionale nellasua massima e più delicata espressione), siamo di fronte ad un «contrastodichiarativo tra fonti» che non poteva essere sciolto senza un nuovo ascolto deisoggetti portatori di quel contrasto (in aderenza ai contenuti di Sez. I n. 41358 del29.4.2022, rv 283678 in precedenza citata). Il contrasto, di vitale importanza nella economia della decisione, riguarda il comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] dopo le ore 16.00 del 26 settembre2008 ed in particolare la sua presenza - o meno - nelle ore successive insieme adAloisio [OSCURATO:PERSONA], quale ipotetico fattore di rassicurazione del cugino (in ciòconsistendo, in ipotesi, l'apporto concorsuale di costui al fatto delittuoso). Su questo specifico punto le valutazioni espresse dal giudice di secondo grado (di inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e di parziale attendibilità diAloisio [OSCURATO:PERSONA]) potevano essere formulate solo previo nuovo ascolto deisoggetti in questione, in quanto modificative dell'approccio valutativo seguito dal giudice di primo grado. In tale aspetto, preliminare a tutto, il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] èfondato, dovendosi affidare al giudice del rinvio il compito di procedere - su talecircostanza - al nuovo ascolto delle fonti dichiarative portatrici del contrasto, tracui - limitatamente a tale aspetto - lo stesso [OSCURATO:PERSONA]”. Alla violazione di legge, sanata con la nuova escussione dei testi indicati e del collaborante [OSCURATO:PERSONA], si era così aggiunta, nella sentenza di annullamento, la specificazione del tema (proposto dalla sentenza in allora impugnata) sul quale si era formato il “contrasto dichiarativo tra le fonti”, ovverossia il contrasto sulla condotta di [OSCURATO:PERSONA] il pomeriggio del 26 ottobre al fine di attirare il cognato [OSCURATO:PERSONA] nell’agguato che era stato organizzato per la serata a partire dall’incontro al bar Ritual. Senza però che fosse prospettata come necessaria la presenza di [OSCURATO:PERSONA] in tale ultima fase, posto che il suo ruolo avrebbe anche potuto consistere nel fatto che la “sua presenza - o meno - nelle ore successive insieme adAloisio [OSCURATO:PERSONA], quale ipotetico fattore di rassicurazione del cugino”. In altri termini è del tutto fallace la pretesa, contenuta e ribadita nel ricorso del [OSCURATO:PERSONA], che la sentenza di annullamento abbia limitato la possibilità della prova del suo concorso nel fatto nell’accompagnamento del cognato all’incontro decisivo (quantomeno con [OSCURATO:PERSONA]), avendo invece, la Prima sezione, fatto riferimento ad un più ampio possibile contributo del [OSCURATO:PERSONA] all’azione complessiva e, in particolare, al fatto che la sua presenza avrebbe rassicurato [OSCURATO:PERSONA] inducendolo così (su sua sollecitazione) a recarsi al Ritual. Restava pertanto un ampio spazio alla Corte di rinvio per valutare, dopo avere completato la rinnovazione istruttoria, l’apporto dato da [OSCURATO:PERSONA] alla consumazione dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], posto che nessuno degli elementi raccolti in precedenza era stato ritenuto di per sé (o nel loro complesso) inidonei a pervenire alla riforma della sentenza di assoluzione di prime cure (l’annullamento era dipeso dalla violazione dell’art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.). 2.1. La Corte di assise di appello di Milano, nella sentenza oggi impugnata, aveva così potuto rivedere integralmente la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed il compendio probatorio raccolto a suo carico (compendio che si era arricchito anche delle dichiarazioni di un ulteriore collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]). La Corte aveva, innanzitutto, ricordato il contesto e le ragioni del fatto omicidiario, già accertati in via definitiva (p. 18 e ss.): i mandanti dell’omicidio erano stati individuati in [OSCURATO:PERSONA] ed in [OSCURATO:PERSONA] – più determinato [OSCURATO:PERSONA] forse perché la vittima non era un suo prossimo congiunto – che intendevano porre fine alle maldicenze dell’[OSCURATO:PERSONA] derivanti dal fatto dall’omicidio di suo zio [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in [OSCURATO:PERSONA], il 5 agosto 2007, non molto tempo prima ([OSCURATO:PERSONA] sarà assassinato l’anno dopo, il 26/27 settembre 2008). Omicidio, quello di [OSCURATO:PERSONA], derivato dall’accusa mossagli di avere mal gestito la “bacinella” (la cassa comune del clan). Degli esecutori materiali dell’omicidio [OSCURATO:PERSONA], era stato individuato e condannato in via definitiva [OSCURATO:PERSONA], referente del clan di [OSCURATO:PERSONA] (una cittadina prossima a [OSCURATO:PERSONA], dove si era consumato l’omicidio), a sua volta congiunto dei [OSCURATO:PERSONA] posto che era figlio di [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimo all’epoca detenuto). Era pertanto evidente come l’uccisione di [OSCURATO:PERSONA] fosse strettamente riconducibile non solo alla cosca [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ma anche all’ambito familiare dei [OSCURATO:PERSONA] di cui la vittima faceva parte come marito di [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA] e sorella del ricorrente. Il rancore nutrito da [OSCURATO:PERSONA] per l’uccisione dello zio (riferito anche da un operante, il magg. [OSCURATO:PERSONA], tanto poco mistero egli ne faceva; rapporto, questo, che era noto anche ai capi della cosca e che aveva rafforzato la decisione di ucciderlo), come aveva riferito [OSCURATO:PERSONA] (ben addentro alle dinamiche del clan capitanato da decenni dallo zio [OSCURATO:PERSONA] e dal padre [OSCURATO:PERSONA], oltre che da [OSCURATO:PERSONA]), ben avrebbe potuto sfociare in concrete azioni di vendetta e così ne era stata decisa l’eliminazione. Un movente composito, dunque, che aveva trovato piena conferma anche nelle parole del collaborante [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. La Corte di rinvio procedeva poi al vaglio degli elementi che supportavano e giustificavano il giudizio di attendibilità dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (p. 23 e ss.), certo facendo riferimento (come lamentato in ricorso) alla sentenza di annullamento ma richiamando anche le precedenti sentenze di merito in cui si era raggiunto il medesimo esito positivo. Rendendo così una motivazione che si sottrae ai rilievi mossi in ricorso. Del resto, sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito quanto a loro conoscenza dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] in modo costante nel tempo e senza neppure tentare di risolvere le discrasie fra i due racconti che pure erano state a loro contestate. Racconti, che, sul piano oggettivo, non mancano certo di logicità interna posto che ricostruiscono un “omicidio di ‘ndrangheta”, illustrandone ragioni e modi del tutto coerenti al contesto in cui erano maturati. Quanto poi alle discrasie rinvenibili fra le due ricostruzioni del fatto, le si erano risolte nella parte della motivazione in cui le si erano affrontate; ci si riferisce, in particolare, proprio a quanto riferito (per entrami i collaboratori de relato) in ordine al ruolo rivestito nell’omicidio da [OSCURATO:PERSONA]: per il fratello [OSCURATO:PERSONA], questi era all’interno dell’autovettura dove era avvenuto, per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non era presente in tale ultima fase (con [OSCURATO:PERSONA] vi era l’altro odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). 2.3. Il fatto omicidiario era stato poi datato dal perito autoptico fra le 19.20 del 26 settembre (un orario che, alla luce delle videoriprese del bar [OSCURATO:PERSONA] e del successivo spostamento di [OSCURATO:PERSONA] al bar Ritual, deve essere, seppure di poco, posposto) e le 1.20 del giorno successivo (il cadavere era stato rinvenuto lo stesso 27 settembre, in aperta campagna con evidenti segni di trascinamento, comprovanti il fatto che non era stato ucciso in quel luogo). Si era inoltre accertato che [OSCURATO:PERSONA] si era recato a [OSCURATO:PERSONA] in compagnia di suo cugino [OSCURATO:PERSONA] (provenendo da Bologna ove dimoravano) quello stesso 26 settembre nelle prime ore del mattino. [OSCURATO:PERSONA] era ripartito per Bologna alle 17.30/18.00 sempre del 26 settembre, [OSCURATO:PERSONA], nonostante avesse programmato di rientrare con il cugino, si era trattenuto nel legnanese. 2.4. Quanto a ciò che era accaduto prima dell’assassinio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito (p. 27) che proprio il fratello [OSCURATO:PERSONA] gli aveva parlato dei problemi insorti con il cognato a seguito dell’omicidio [OSCURATO:PERSONA] e che, a tal proposito, era stato sollecitato dal cugino [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA]) a recarsi dai due latitanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (i capi del clan non detenuti, diversamente da [OSCURATO:PERSONA]), a parlarne. Vi era andato e nell’occasione era anche presente [OSCURATO:PERSONA] (l’altro collaboratore di giustizia). Nonostante le sue resistenze (dovute al rapporto di parentela), lo zio [OSCURATO:PERSONA] e soprattutto [OSCURATO:PERSONA] aveva ribadito la decisione di eliminarlo (per evitare pericolo a loro stessi e ad altri personaggi di vertice della cosca, coinvolti nell’omicidio [OSCURATO:PERSONA]). Aveva poi nuovamente incontrato l’odierno ricorrente, il fratello [OSCURATO:PERSONA], e gli aveva raccontato quanto i due latitanti avevano deciso, e questi, già conoscendo tale risoluzione, aveva esclamato “sta creando problemi (intendeva: [OSCURATO:PERSONA]), io fra poco devo salire a Milano” ([OSCURATO:PERSONA] è nei pressi), aggiungendo anche, a [OSCURATO:PERSONA] che gli chiedeva cosa andasse a fare a Milano, che “questo bastardo! non mi sta facendo dormire di notte”. Poche frasi certo, ma significative del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell’organizzazione dell’omicidio del cognato, che altrimenti il suo viaggio a Milano e le dimostrate rabbia e preoccupazione, espresse in prima persona, non avrebbero avuto senso alcuno. Dopo l’omicidio, [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto notizia dalla sorella [OSCURATO:PERSONA] il giorno dopo, 27 settembre; qualche giorno dopo ancora, in occasione del funerale del cognato, [OSCURATO:PERSONA] aveva incontrato il cugino [OSCURATO:PERSONA] (figlio dello zio [OSCURATO:PERSONA]) che gli aveva confidato come l’azione omicidiaria fosse stata portata materialmente a termine da [OSCURATO:PERSONA] (anch’egli suo cugino) e da suo fratello [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] gliene confermava anche il movente, il timore che [OSCURATO:PERSONA] intendesse vendicarsi dell’omicidio dello zio [OSCURATO:PERSONA]. Più nel dettaglio, [OSCURATO:PERSONA] riferiva che sua sorella [OSCURATO:PERSONA], dopo l’omicidio del marito, si era lamentata con lui che il marito era uscito con “[OSCURATO:PERSONA] di zia [OSCURATO:PERSONA]” ([OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e con “[OSCURATO:PERSONA] nostro” ([OSCURATO:PERSONA], il ricorrente) e si era chiesta “come mai non è rientrato più?”. [OSCURATO:PERSONA] riferiva anche che, questa volta in epoca successiva al delitto, sempre suo fratello [OSCURATO:PERSONA] gli aveva confidato che :”magari vedendo i miei nipoti” (i figli della vittima) - “non sto dormendo più”. Era allora evidente, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il concorso del fratello [OSCURATO:PERSONA] nell’omicidio del comune cognato, anche nel ruolo fin da subito affidatogli dai capi del clan, di persona che, godendo della sua fiducia, poteva attirarlo nel luogo ove si era stabilito di agire. Sia da quanto accaduto prima. sia da quanto avvenuto dopo il fatto omicidiario. Sia da quanto riferito da altri, in particolare da [OSCURATO:PERSONA], sia da quanto confidato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Restando, sempre a detta di [OSCURATO:PERSONA], anche il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nell’esecuzione materiale del fatto, ruolo che, come si è detto, non ha trovato confermate nelle parole dell’altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]. Discrasia, questa, di cui si parlerà più avanti. 2.4. La Corte di rinvio ricordava così quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA]. Questi, uomo di stretta fiducia di [OSCURATO:PERSONA], era stato da costui incaricato di partecipare all’organizzazione ed all’esecuzione dell’omicidio (p. 32 e ss.). Sapeva che l’ordine era provenuto dai latitanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (al cui rifugio egli stesso aveva accompagnato, in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Alcuni tentativi di perpetrare un agguato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] non erano andati a buon fine e, quando si era poi realizzato, egli non vi aveva potuto partecipare (come era programmato) trovandosi a Palermo per ragioni personali. Aggiungeva, poi, la considerazione che, per le dinamiche dei clan, all’omicidio di un [OSCURATO:PERSONA] (la moglie di [OSCURATO:PERSONA] era una [OSCURATO:PERSONA]) doveva prendere parte un componente del clan che fosse anche un componete della famiglia anagrafica e che questi non poteva essere [OSCURATO:PERSONA] perché questi aveva già espresso il suo disaccordo. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], riferiva che un primo tentativo in [OSCURATO:PERSONA] non era andato a buon fine anche perché questi non aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] (sempre molto diffidente) sul posto (a conferma dei precedenti tentativi, sempre ad opera di [OSCURATO:PERSONA], di attirare il cognato in un agguato la Corte, a p. 54, evidenziava i contatti telefonici e le celle impegnate, il 17 settembre 2008 ed il 24 settembre 2008). Sul finire dell’estate, [OSCURATO:PERSONA] era risalito nel bolognese così che l’omicidio avrebbe dovuto essere consumato nel nord Italia. L’incarico di attirarlo nell’alto milanese, ove operava la cosca capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] ed era insediata anche quella dell’alleato [OSCURATO:PERSONA], era stato affidato ancora a [OSCURATO:PERSONA]. L’ultimo agguato, del 26 settembre 2008, aveva avuto buon esito e [OSCURATO:PERSONA] era venuto a conoscenza di quanto in tale occasione accaduto da [OSCURATO:PERSONA] al suo ritorno da Palermo. L’aveva consumato, nell’autovettura in cui erano saliti, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA] (che aveva lui stesso individuato come suo eventuale sostituto) e della ripulitura della vettura e dell’abbandono si erano occupati i fratelli [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] (che non era nell’autovettura con [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’esplosione del colpo mortale, come, invece, riferito da [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] confermava che era stato grazie a costui che si era potuto attirare [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] prima ed all’ultimo appuntamento poi. Più precisamente aveva detto: “[OSCURATO:PERSONA] aveva portato [OSCURATO:PERSONA] .. aveva fatto andare [OSCURATO:PERSONA] lì al bar a Mazzafame(un quartiere del comune di [OSCURATO:PERSONA]). E da lì poi è successo il fatto che l’hanno accompagnato e poi l’occasione per ucciderlo”. Tutto ciò premesso in ordine al propalato di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di rinvio osservava quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] (così come [OSCURATO:PERSONA]) aveva riferito del ruolo, indispensabile, ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda, che era stato quello, riscuotendo la fiducia del cognato [OSCURATO:PERSONA] (e, del resto, sia il fratello [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA] riferiscono dell’atteggiamento di [OSCURATO:PERSONA], che, pur conscio di dovere fornire il proprio contributo perché richiestogli dai capi del clan, l’aveva vissuto con palese, personale, difficoltà), di condurlo di persona o, comunque, di farlo andare (proprio così si esprime [OSCURATO:PERSONA] in riferimento all’ultimo appuntamento, al bar Ritual, “[OSCURATO:PERSONA] aveva fatto andare [OSCURATO:PERSONA] lì al bar, a Mazzafame– il quartiere di [OSCURATO:PERSONA] ove si trova il Ritual - e da lì poi è successo il fatto che l’hanno accompagnato ..., intende: in auto a morire). 2.5. Se ne deduce, allora, come le dichiarazioni d’accusa dei due collaboratori di giustizia si sovrapponessero in tutto – nell’illustrare il contesto e le ragioni dell’omicidio, nell’individuarne i mandanti, nella organizzazione dell’omicidio, nella presenza di [OSCURATO:PERSONA] nell’autovettura ove lo stesso si era consumato – ed anche nel ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] almeno nella parte, confermata da entrambi, in cui lo stesso era stato incaricato, ed aveva assolto l’incarico, di attirare [OSCURATO:PERSONA] (particolarmente prudente, dovendo ben intuire come le sue proteste per l’omicidio [OSCURATO:PERSONA] non potessero certo essere “gradite” ai vertici del clan [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]) prima a [OSCURATO:PERSONA] e poi, lì, all’ultimo appuntamento. La Corte di rinvio ha, invero, affrontato la discrasia fra i due racconti sul ruolo avuto da [OSCURATO:PERSONA] nell’ultima parte della complessiva azione: se questi era in auto con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] o non vi era affatto. E l’ha risolta con una argomentazione che non può considerarsi manifestamente illogica (p. 43), osservando come la fonte di [OSCURATO:PERSONA], il cugino [OSCURATO:PERSONA], era consapevole del fatto che questi non era d’accordo ed era pertanto possibile che egli avesse inteso evitarne reazioni indicando come il materiale sparatore fosse stato proprio suo fratello [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti certo [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe agito. Attuando così, [OSCURATO:PERSONA], una strategia comunicativa che certo non aveva dovuto adottare [OSCURATO:PERSONA] nel riferire quanto accaduto al suo sodale [OSCURATO:PERSONA], considerando anche che questi avrebbe dovuto partecipare lui stesso all’azione finale (come si è detto era stato sostituito all’ultimo, perché lontano, da [OSCURATO:PERSONA]). Peraltro, deve anche aggiungersi che [OSCURATO:PERSONA] aveva più volte manifestato la sua difficoltà personale a partecipare all’azione omicidiaria ed era pertanto illogico ed azzardato incaricare proprio costui ad esplodere il colpo d’arma da fuoco al capo del cognato (come, invece, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA]). 2.6. Solo in sede di rinvio a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] si erano aggiunte (p. 38) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (figlio di quel Nicodemo, detto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che aveva capitanato la cosca di [OSCURATO:PERSONA] prima dell’avvento, determinato dal suo assassinio nel 1987, dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]). La Corte milanese ne aveva prima vagliato l’attendibilità (sempre a p. 38 ed anche, nel prosieguo, a p. 46 e ss.), considerando certo che il prevenuto aveva fatto uso di cocaina (come egli stesso aveva riferito) ma come ciò non ne potesse intaccare il racconto, sia perché aveva egli riferito di avere superato tale dipendenza, sia perché non vi sono elementi che consentano di affermare che l’utilizzo di tale stupefacente ne abbia alterato i ricordi. Quanto poi all’affermazione di [OSCURATO:PERSONA], riportata nei ricorsi, circa il fatto che di [OSCURATO:PERSONA] non ci si potesse fidare proprio in ragione della sua dipendenza, deve osservarsi come sia ben diversa la fiducia che si deve nutrire nei confronti di un complice in attività criminali dalla affidabilità di quanto tale soggetto possa riferire all’autorità giudiziaria circa il suo precedente vissuto. Venendo alle dichiarazioni del nuovo collaborante sul fatto oggetto dell’odierno processo, egli aveva riferito di conoscere e frequentare i componenti della famiglia (anagrafica) [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare era in confidenza proprio con l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Conosceva anche la vittima, [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA], anch’ella, come [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA]. Era al corrente del fatto che, a seguito dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si era distaccato dalla cosca ed aveva formato un piccolo gruppo (con lo scopo di trafficare negli stupefacenti ma anche, in prospettiva, di vendicarsi della morte dello zio), in cui gli aveva anche offerto di far parte. La cosa si era risaputa ed i vertici della cosca avevano deciso di eliminarlo, come gli aveva confidato suo cognato [OSCURATO:PERSONA], inserito nel clan. Era consapevole del fatto che un’azione omicidiaria ai danni dell’[OSCURATO:PERSONA], stretto congiunto dei [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto esser condotte, per le regole della ‘ndrangheta, da uno dei suoi familiari (così da evitare una spirale di vendette). Dopo l’omicidio, aveva incontrato proprio l’odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], davanti alla porta della casa di [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva detto (riferendosi al fatto consumato pochi giorni prima): “sono stanco morto, devo partire subito, comunque state tranquilli che me la sono vista io personalmente”. Qualche tempo dopo, quanto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si trovava detenuto nel carcere di Palmi, insieme ancora a [OSCURATO:PERSONA], diffusasi la voce della possibile collaborazione con la giustizia del fratello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto di rassicurarlo circa il fatto che non gli avesse raccontato nulla: “ma non è che sa pure il fatto mio ?” (una domanda che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricondotto alla confidenza ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] circa il suo coinvolgimento nell’omicidio [OSCURATO:PERSONA]). A conferma del fatto che nel clan era risaputo il contributo dato da [OSCURATO:PERSONA] all’omicidio del cognato, [OSCURATO:PERSONA] aveva anche riferito che, nel corso della comune detenzione cautelare per il processo denominato “Stige”, [OSCURATO:PERSONA], saputo della collaborazione con la giustizia di [OSCURATO:PERSONA], gli aveva detto di temere per le accuse che questi poteva muovere, appunto, a [OSCURATO:PERSONA]. 2.7. Ed allora, considerava la Corte di rinvio, anche la ricostruzione offerta da [OSCURATO:PERSONA] si somma e conferma quanto riferito dai precedenti collaboratori di giustizia in ordine al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell’omicidio del cognato [OSCURATO:PERSONA]. Ricostruzione, quella di [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità è vieppiù confermata dalla originalità, rispetto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], di alcuni dettagli. Quanto al contesto ed al movente, più ricco appare il racconto di [OSCURATO:PERSONA] che, sempre riconducendo la decisione ai vertici della cosca e riferendo dell’astio che [OSCURATO:PERSONA] nutriva a seguito dell’omicidio dello zio [OSCURATO:PERSONA], riferiva come [OSCURATO:PERSONA] avesse coagulato intorno a sé un gruppo di persone (di cui faceva i nomi) che ne condividevano gli intenti, circostanza venuta a conoscenza dei vertici della cosca, così ancor più chiarendo le ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], temendo vendette, aveva deciso per la sua eliminazione. E, ancora, quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] confermava la rivendicazione da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] circa il suo contributo concreto e personale all’omicidio e, quanto al colloquio con [OSCURATO:PERSONA] successivo al fatto, confermava come proprio questi fosse stato la fonte di conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] (visto il timore nutrito da [OSCURATO:PERSONA] che questi rivelasse quanto confidatogli). Per chiudere, poi, sul punto, la ipotizzata non autonomia della varie chiamate in reità de relato, resta smentita (o rimane una mera congettura), posto che la fonte di [OSCURATO:PERSONA] (e, di riflesso, di [OSCURATO:PERSONA]) non è nota (e comunque si tratta di notizie che circolavano nel clan), e, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] aveva anche raccolto le confidenze dirette del fratello [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto il racconto-confessione da [OSCURATO:PERSONA] ed aveva avuto anch’egli conoscenza diretta del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] aveva anch’egli raccolto la confidenza-confessione di [OSCURATO:PERSONA]. A tale ultimo proposito poi dal racconto fattone da [OSCURATO:PERSONA], non si può dedurre con certezza che al momento dell’incontro con [OSCURATO:PERSONA] fosse presente anche [OSCURATO:PERSONA] (che non ne aveva conservato il ricordo) posto che il riferimento è solo al luogo dell’incontro, la porta della sua abitazione. Da ultimo, la Corte di rinvio ha anche analizzato le dichiarazioni di un ulteriore collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], che, de relato da un proprio parente, era venuto a sapere che [OSCURATO:PERSONA] si era recato a far visita al padre [OSCURATO:PERSONA] nel carcere dover questi era detenuto, al fine di ottenere anche il suo assenso all’omicidio dell’[OSCURATO:PERSONA], assenso che evidentemente vi era stato. La difesa obietta che, come puntualizzato dalla medesima Corte, [OSCURATO:PERSONA] era stato accompagnato proprio da [OSCURATO:PERSONA] ed era pertanto impossibile che si fosse parlato del suo assassinio. E, tuttavia, non emerge, dalla lettura della sentenza impugnata, che [OSCURATO:PERSONA], oltre ad aver accompagnato sul posto il cognato, fosse stato anche presente al colloquio fra padre e figlio ed è, comunque evidente, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ben avrebbero potuto approfittare di un momentaneo allontanamento o distrazione dell’[OSCURATO:PERSONA] o ne avessero trattato con poche parole in linguaggio allusivo o cifrato, non da altri intelleggibile. In ogni caso si trattava solo di un ulteriore conferma non di per sé, come annotato dalla Corte, necessaria. Tanto che a [OSCURATO:PERSONA] non era stata neppure mossa l’accusa di essere stato l’ulteriore mandante dell’omicidio del genero. 2.8. Così ricostruita, dalla Corte di rinvio, con motivazione manifestamente priva di aporie logiche, la “convergenza del molteplice” fra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la medesima aveva analizzato anche gli ulteriori elementi di prova. E ciò al fine di trovare riscontri a quanto riferito dai collaboratori circa il fatto che [OSCURATO:PERSONA], già attirato a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], si fosse recato al Ritual perché [OSCURATO:PERSONA] stesso gli aveva dato proprio lì il secondo appuntamento di quel giorno (i due erano stati insieme, a casa dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], dalle 12.00 alle 16.20, circa). Affrontando così anche il contenuto delle rinnovate deposizioni, disposte ai sensi dell’art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. (come indicato nella sentenza di annullamento), di [OSCURATO:PERSONA] (il fratello della vittima), [OSCURATO:PERSONA] (il cugino di [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] da Bologna a [OSCURATO:PERSONA] e che la sera stessa vi era tornato, diversamente da quanto programmato, da solo) ed [OSCURATO:PERSONA] (la moglie di [OSCURATO:PERSONA]). Era, innanzitutto, non controverso (era stato dato per scontato anche nella sentenza di annullamento) il fatto che, quel giorno, il 26 settembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fossero incontrati intorno alle ore 12.00 e fossero rimasti insieme, presente anche [OSCURATO:PERSONA] (come aveva ammesso lui stesso nel corso di un colloquio in carcere con i suoi familiari), nell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Alle 16.20, [OSCURATO:PERSONA], ancora in casa di [OSCURATO:PERSONA] si era sentito con [OSCURATO:PERSONA], mentre alle precedenti 14.44 [OSCURATO:PERSONA] aveva risposto al telefono dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (come questi confermava in una conversazione, successiva alla sua escussione, con il fratello [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] aveva poi raggiunto il cugino [OSCURATO:PERSONA] al bar Ferraro ed i due erano andati ad incontrare [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (una cittadina distante pochi km) e, quindi, [OSCURATO:PERSONA] stesso, poco prima delle 19.00, si era avviato sulla strada del ritorno, a Bologna, senza [OSCURATO:PERSONA] che aveva nel frattempo deciso - [OSCURATO:PERSONA] lo era venuto a sapere durante l’incontro con Leo - di non tornare a casa quella sera, come avevano ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), invece, in origine preventivato. Tra le 19.07 e le 19.12 vi era stato l’incontro al [OSCURATO:PERSONA] fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Incontro che non assume rilevanza particolare quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], pur dovendosi ritenere priva di vizi logici la complessiva ricostruzione fattane dalla Corte di rinvio, con rinnovata e persuasiva motivazione, nel senso che, appunto, in quel bar i due si erano proprio incontrati, trovandosi [OSCURATO:PERSONA] sul posto in evidente attesa di qualcuno ed essendo usciti dal locale entrambi, dopo che [OSCURATO:PERSONA] vi era entrato qualche istante prima, in reciproca compagnia tanto che il primo aveva ceduto il passo al secondo. [OSCURATO:PERSONA], si era recato nell’esercizio commerciale di un suo amico (tale Trifino) lì nei pressi e con il cellulare di questi (non funzionando più il suo) aveva contattato [OSCURATO:PERSONA]. Ed infine [OSCURATO:PERSONA] era andato verso il bar Ritual. Nel frattempo, erano stati registrati una serie di contatti, fra i soggetti poi monitorati, che interessavano prima una conversazione fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle 19.18, e poi, a partire dalle 19.49, anche il luogo ove, il giorno successivo verrà ritrovato il cadavere di [OSCURATO:PERSONA], contatti ascrivibili agli uomini che gravitavano intorno al [OSCURATO:PERSONA] medesimo: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, tra le 20.56 e le 21.12 l’utenza di [OSCURATO:PERSONA] andava e veniva dal bar Ritual al luogo di rinvenimento del cadavere, come se facesse la spola fra i due punti. Contatti che erano però continuati fino a ore più tarde anche fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.9. Il concreto contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA] all’omicidio che, come si è detto, era già stato in parte realizzato attirando il cognato a [OSCURATO:PERSONA] si era, tuttavia, secondo la Corte di rinvio, confermato e completato dando ad [OSCURATO:PERSONA], già convinto a rimanere a [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che tornare a Bologna, un secondo appuntamento proprio al bar Ritual ove l’attendeva (quantomeno) [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di rinvio ne traeva la prova (p. 61) dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], de relato da [OSCURATO:PERSONA], da quelle di [OSCURATO:PERSONA], per averlo saputo dalla sorella [OSCURATO:PERSONA], e, infine, da quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], per averlo appreso da [OSCURATO:PERSONA] e, ancora, da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (“[OSCURATO:PERSONA] aveva fatto andare [OSCURATO:PERSONA] lì al bar , a Mazzafame– il quartiere di [OSCURATO:PERSONA] ove si trova il Ritual - e da lì poi è successo il fatto che l’hanno accompagnato ...) e di [OSCURATO:PERSONA] (la sorella [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito che il marito era uscito con “[OSCURATO:PERSONA] di zia [OSCURATO:PERSONA]” - [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e con “[OSCURATO:PERSONA] nostro” ([OSCURATO:PERSONA], il ricorrente) ed aveva soggiunto: “come mai non è rientrato più?”) si è già detto. [OSCURATO:PERSONA], per suo conto, aveva riferito (di quanto era venuto a conoscenza dopo l’omicidio del fratello): “ho telefonato a mia cognata [OSCURATO:PERSONA], lei mi ha detto che era andato ad un appuntamento (e si riferiva ovviamente a quello da cui non era più tornato, perchè altrimenti la frase non avrebbe avuto senso) con il fratello [OSCURATO:PERSONA]” – come del resto [OSCURATO:PERSONA] aveva già osservato, parlando con il fratello [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, [OSCURATO:PERSONA] aveva anche ricordato come il cugino [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] mi raccontò che venerdì (il 26 settembre 2008, il giorno dell’omicidio, era di venerdì) era salito da Bologna insieme a mio fratello [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultimo si era incontrato verso le 12.00 con [OSCURATO:PERSONA] e che con il cognato si sarebbe dovuto vedere anche la sera di venerdì e che aveva un secondo appuntamento alle ore 18.30”. Dichiarazione che [OSCURATO:PERSONA] sostanzialmente confermava in dibattimento seppure con un “mi sembra”. Colloqui – con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] – che il teste sostanzialmente (seppure ancora con i “mi sembra”) confermava anche nella nuova escussione davanti alla Corte di rinvio. 2.10. [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato dichiarazioni che finiscono (pur con molta titubanza e asseriti difetti di memoria) per confermare quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], almeno sull’appuntamento che [OSCURATO:PERSONA] aveva alle 20.30 di quel giorno (senza tuttavia precisare con chi l’avesse). Nelle sue prime dichiarazioni, in indagini preliminari, aveva infatti affermato: “appena siamo usciti a far ripartire la vettura mio cugino mi riferiva di rientrare a casa da solo a Bologna in quanto lui aveva un altro appuntamento alle 20.30”. Nel primo dibattimento aveva lamentato un difetto di memoria: “ricordo che doveva rimanere là, ma il motivo perché doveva rimanere là non me lo ricordo .. magari mi ricordavo che forse mi ha detto “c’ho da fare qualcosa alle 20.30””. Nel dibattimento di rinvio, ribadiva di non ricordare la circostanza (del secondo appuntamento) ma affermava anche che, quanto alle prime dichiarazioni (le interpolazione, dello scrivente, servono a comprenderne il seso): “se voi vi prendete, senza (bisogno di) leggerli(ora, davanti a me) i fogli (su cui era stato verbalizzato ciò … ) che vi dissi la prima volta che mi chiamarono la dottoressa Bocassini ve li firmo tutti perché quella là è la … (visto la premessa la parola che manca è: la verità) adesso io non posso essere corretto e preciso sulle cose a distanza di anni”. E proseguiva, riferendosi alle prime dichiarazioni “se io dissi così vuol dire che aveva un appuntamento (alle 20.30) però con chi non ..(intende: non lo so). Era pertanto evidente la conferma, proveniente anche dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], di quel secondo appuntamento che aveva trattenuto in [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la moglie della vittima, costei aveva riferito che, quel 26 settembre del 2008, si era preoccupata quando alla sera (il marito era partito per Milano la mattina stessa) [OSCURATO:PERSONA] non era rientrato, non rispondeva alle chiamate ed il suo cellulare era divenuto, infine, irraggiungibile. Il giorno dopo, il 27 settembre, intorno alle 13.00, i carabinieri le avevano comunicato il ritrovamento del cadavere del marito. Solo nei giorni successivi aveva saputo che suo marito era andato in Lombardia in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e che, quello stesso 26 settembre, si era incontrato anche con suo fratello [OSCURATO:PERSONA]. Negava tuttavia di avere chiesto qualsivoglia chiarimento su quanto accaduto a costoro. Affermando, inoltre, di non essersi fatta alcuna domanda su quanto accaduto quel giorno. Ribadendo tali dichiarazioni anche quando era stata nuovamente escussa dalla Corte di rinvio. 2.10. Era allora priva di manifesti vizi logici il giudizio della Corte di assise di appello, nella sentenza oggi impugnata, circa la sostanziale conferma di quel secondo appuntamento nel narrato di [OSCURATO:PERSONA] fissato al fratello [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], la ragione per cui di era recato a quel bar Ritual, dove lo attendeva [OSCURATO:PERSONA]. E come tale appuntamento avesse trovato conferma – almeno sulla sua oggettiva esistenza se non sulla sua attribuibilità soggettiva - in quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], così da inserirsi, perfettamente, nel quadro probatorio già sopra delineato (che, lo si ribadisce, è composto anche dalle plurime confessioni stragiudiziali del ricorrente circa il suo fattivo concorso nel fatto). Certo, sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA], perfettamente consapevoli (anche per i meri legami familiari con gli interessati) del contesto complessivo in cui era maturato l’omicidio e del calibro criminale dei soggetti coinvolti, avevano mostrato una qualche reticenza, ma avevano anche ammesso che le dichiarazioni per prime rilasciate in sede di indagini preliminari rispondevano al vero, pur non volendole ripetere davanti agli imputati. Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], era evidente come non fosse attendibile il fatto che si fosse totalmente disinteressata delle ragioni e dei modi dell’uccisione del marito (plurimi, invece e comprensibilmente, erano stati i suoi contati telefonici quel 26 settembre con [OSCURATO:PERSONA], visto che il marito non rispondeva, dalle 19.25 alle 22.30) e, come, al contrario, ella avesse ben intuito chi l’avesse ucciso: più volte si era lamentata del fatto che [OSCURATO:PERSONA] era uscito con i due [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e, da allora, non avesse fatto più ritorno. 2.11. Quanto, infine, alle dichiarazioni dell’altra [OSCURATO:PERSONA] (cl. 77, figlia di [OSCURATO:PERSONA]), le stesse venivano giudicate inattendibili e, comunque, prive di rilievo probatorio. La testimone aveva, infatti, riferito di vivere a [OSCURATO:PERSONA] nella abitazione di sua zia [OSCURATO:PERSONA] (madre di [OSCURATO:PERSONA], oltre che sorella di suo padre [OSCURATO:PERSONA]) e che, quel 26 settembre, anche suo cugino [OSCURATO:PERSONA] era ospite della zia, essendovi giunto qualche giorno prima. Ricordava che, quel giorno, [OSCURATO:PERSONA] era rientrato a casa intorno alle 17.30/18.00 e che vi era rimasto almeno fino alle 20.30/21.00, quando lei era andata a dormire. La Corte di merito giudicava inattendibile tale deposizione la testimone aveva riferito di una presenza di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] da più giorni, una circostanza però che non era vera. Ed aggiungeva, comunque, la Corte, che quanto riferito non poteva costituire unalibi per [OSCURATO:PERSONA] sia perché egli era accusato di avere organizzato un appuntamento (e non di essersi trovato sul posto), sia perché l’ora dell’omicidio era stata fissata in un intervallo di tempo (dalla 19.20 alle 1.00 di notte) su cui il preteso alibi (che cessava alle 21.00) avrebbe ben poco inciso. 2.12. Da tutto quanto sopra argomentato - rivisto dalla Corte di rinvio l’intero compendio probatorio raccolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], integrato ai sensi dell’art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen., come richiesto dalla sentenza di annullamento – un quadro che era stato anche integrato da nuove acquisizioni, ne discende la non manifesta illogicità della ritenuta colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’omicidio del cognato [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò discende il rigetto dei motivi di ricorso attinenti a tale declaratoria. 2.13. Nel ricorso [OSCURATO:PERSONA] si contesta anche la ritenuta configurabilità delle circostanze aggravanti – dell’avere agito con premeditazione ed al fine di agevolare le attività del clan di ‘ndrangheta [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – ma i motivi spesi sul punto sono anch’essi infondati. Da tutto quanto sopra osservato, infatti, si deduce che [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente consapevole dell’esigenza del clan capeggiato anche dai suoi stretti familiari di eliminare [OSCURATO:PERSONA] visto che questi, non condividendo una precedente azione omicidiaria, era diventato, oggettivamente, un pericolo per il clan nel suo complesso. Altrettanto evidente è la sua partecipazione alla complessa attività ed organizzazione dell’azione omicidiaria stessa così concretandosi anche in capo al ricorrente l’aggravante della premeditazione. È inoltre infondato l’ulteriore motivo attenente al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La gravità del fatto, il contesto in cui è maturato, la piena adesione a tale contesto dell’odierno ricorrete sono tutti elementi che non possono essere superati dal mero decorso del tempo dal fatto. Non vi erano poi altre ragioni, in ipotesi afferenti il comportamento processuale, che giustificassero il riconoscimento della sollecitata diminuzione della pena. Al complessivo rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali. 3. Diversa, come si è preannunciata, è la decisione in ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di annullamento della Prima sezione aveva così argomentato: “il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Ad avviso del Collegio, la motivazione espressa in sentenza non consente dirisolvere in modo congruo - e rispettoso del canone valutativo di cui all'art.533cod. proc. pen . - le ambiguità probatorie che erano state evidenziate in primogrado. Ciò perché, anzitutto, l'accrescimento degli elementi dimostrativi è - nel casodel [OSCURATO:PERSONA] - solo apparente, tra primo e secondo grado di giudizio, così comededotto dal ricorrente. Restano infatti i due dati dimostrativi principali: a) le dichiarazioni rese dalRispoli (rectius: dal [OSCURATO:PERSONA]); b) la sequenza video che inquadra prima [OSCURATO:PERSONA] e poi [OSCURATO:PERSONA] tra le ore 19.08 e le ore 19.12 presso il bar Nerocafe , con tutte le ambiguità sottese al comportamento successivo tenuto dall'[OSCURATO:PERSONA], evidenziato nella decisione diprimo grado. E' di certo possibile che [OSCURATO:PERSONA], pur in un complessivo contesto di diffidenzaemerso nella istruttoria, si sia - per qualche ragione ignota - fidato del Cicinoe abbia accettato un (primo) passaggio da costui verso il bar Ritual, luogo oveavrebbe (secondo la narrazione del [OSCURATO:PERSONA]) incontrato il [OSCURATO:PERSONA], tuttavia lavalenza del riscontro (in questo caso rappresentata dal segmento del filmato),pur di interesse, resta non pienamente univoca, dovendosi considerare che ildecesso dell'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuto in un orario posteriore che potrebbeessere non brevissimo (il range è fino oltre l'una di quella notte), il che lascia aperte ipotesi alternative (in rapporto alla figura ed al ruolo del [OSCURATO:PERSONA]) nonprive di cittadinanza logica. Inoltre, è fondata - ad avviso del Collegio - la doglianza difensiva sul rilievoattribuito, in chiave rafforzativa, agli agganci di cella pomeridiani realizzati dall'apparecchio telefonico del [OSCURATO:PERSONA] (in particolare intorno alle 16.30 nei pressidella abitazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], sodali del [OSCURATO:PERSONA] e indicati dal [OSCURATO:PERSONA] favoreggiatori nella fase post delictum). Non viene chiarito, inparticolare, se la posizione registrata dell'apparecchio del [OSCURATO:PERSONA] sia effettivamente 'anomala' rispetto al suo luogo di abitazione o ad altri luoghi dalui frequentati, il che rende fortemente assertiva l'affermazione secondo cui ilCicino era anch'egli - in quella fascia oraria - a casa dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la comune militanza associativa, per vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] e dicostui al [OSCURATO:PERSONA] - asseverata in sentenza - pur se esistente non sarebbedecisiva ai fini qui considerati, trattandosi di un aspetto «di contesto», diinteresse ma non capace di accrescere - in quanto tale - lo specifico portatonarrativo del [OSCURATO:PERSONA] sul fatto omicidiario. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio pernuovo giudizio, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], a diversa Sezionedella Corte di Assise di Appello di Milano.” 3.1. Nella sentenza di annullamento si erano così soppesati (diversamente da quanto accaduto nel valutare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], in cui si era ritenuto “preliminare a tutto” la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.) gli elementi di prova che avevano determinato la Corte di assise di appello a riformare la sentenza assolutoria. Si era, innanzitutto, rilevato come questi fossero le dichiarazioni d’accusa di [OSCURATO:PERSONA] e le videoregistrazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato registrato entrare ed uscire dal bar Nerocafè quel pomeriggio del 26 settembre 2008 tra le 19.08 e le 19.12, insieme (nell’uscire) alla vittima del reato, [OSCURATO:PERSONA]. E come a ciò si fosse aggiunto – si osservava ancora nella sentenza di annullamento - quanto era emerso dall’analisi dei tabulati del telefono cellulare in uso al ricorrente, con particolare riferimento al fatto che il medesimo si fosse trovato nella medesima cella in cui era inclusa l’abitazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], in un orario compatibile con la parte finale dell’incontro fra la vittima, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Questa Corte, tuttavia, come si è visto, aveva osservato come l’incontro presso il bar Nerocafè, fra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], non avesse valenza di inequivoco riscontro posto che l’omicidio non era stato consumato immediatamente dopo e che non vi erano elementi concludenti da cui poter dedurre il fatto che [OSCURATO:PERSONA], incontrato [OSCURATO:PERSONA] al Nerocafe, fosse stato poi da questi accompagnato all’appuntamento finale, fissatogli da [OSCURATO:PERSONA], presso il bar Ritual. Osservava ancora, la Prima sezione, che neppure i dati ricavati dai tabulati telefonici potessero costituire un adeguato riscontro al narrato del [OSCURATO:PERSONA] se non si fosse concretamente accertato che la posizione registrata del [OSCURATO:PERSONA] quel pomeriggio nei pressi dell’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA] costituisse una “anomalia” rispetto alla sua condotta abituale, dimorando anch’egli nella città di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. E, allora, si deve ricordare quanto già in premessa sottolineato, in linea generale, circa i limiti del giudizio di rinvio, in cui il giudice, a seguito di una sentenza di annullamento per difetto di motivazione, nel rivalutare il compendio probatorio, trova il (solo) limite consistente nel non ripetere il percorso logico già censurato, così da fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione. Riportando tale principio di diritto alla odierna concreta fattispecie, occorre allora verificare se la sentenza del giudice del rinvio su [OSCURATO:PERSONA] abbia superato il rilevato deficit motivazionale senza valicare il limite indicato, riproponendo il medesimo assetto motivazionale. Deficit che, invece, non è stato colmato, posto che le assunte specificazioni del quadro probatorio non hanno, invece, adeguatamente superato le carenze evidenziate nella sentenza di annullamento. 3.3. Quanto all’incontro fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso in [OSCURATO:PERSONA] – premesso che appare del tutto convincente il giudizio circa il significato delle immagini che depongono, in modo non equivoco, sull’incontro fra i due, programmato in precedenza – fra le 19.08 e le 19.12 non si è aggiunta alcuna altra circostanza, alcun altro elemento logico, che consentisse di superare l’affermazione della Prima sezione circa la non valenza del medesimo fatto quale adeguato riscontro individualizzante a carico del [OSCURATO:PERSONA], a conferma delle accuse mossegli da [OSCURATO:PERSONA]. In aggiunta a quanto già rilevato nella sentenza di annullamento – circa il fatto che l’incontro fosse avvenuto in orario non prossimo all’omicidio e che non vi fosse prova che avesse preluso all’ulteriore accompagnamento (di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA]) al bar Ritual - deve anche osservarsi come neppure soccorrono le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva, invece, riferito come, per quanto poteva ricordare dei racconti fattigli da [OSCURATO:PERSONA] (p. 37 e 38 della stessa sentenza impugnata), non fosse stato [OSCURATO:PERSONA] ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA] presso il Ritual ma questi vi fosse giunto in auto con un suo amico mentre [OSCURATO:PERSONA] era già sul posto con [OSCURATO:PERSONA] stesso. 3.4. Quanto all’analisi dei tabulati telefonici, la Corte di rinvio accentrava la propria attenzione sulla settimana tra
Sentenza Cassazione n. 10062/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris