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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17101/2024

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la seguente SENTEN2:A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 21/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 21 settembre 2023 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Rimini il 28 agosto 2004, irrevocabile il 3 febbraio 2006, di condanna alla pena di 2 anni di reclusione e 2.200 euro di multa per fatto dell'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 commesso il 28 agosto 2004.

L'istanza è stata accolta ex art. 168, comma 4, cod. pen. perché concessa in violazione dell'articolo 164, comma 4, in presenza di cause ostative, in quanto la pena inflitta, cumulata con quella irrogata con precedente condanna per delitto (sentenza del Tribunale di Napoli del 27 gennaio 2003, irrevocabile il 5 aprile 2003, di condanna alla pena di 4 mesi di reclusione per i reati degli 337 e 582 cod. pen., fatto commesso il 25 gennaio 2003), superava i limiti stabiliti dall'articolo

163. h

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione per essere stata revocata la sospensione condizionale con provvedimento che indica soltanto la data di nascita del condannato e omette gli ulteriori dati necessari per lo scrutinio di legittimità, tra cui l'indicazione della condanna che avrebbe generato i presupposti della revoca della sospensione condizionale.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge per essere stata revocata la sospensione condizionale nonostante che le due condanne che sono state oggetto del provvedimento del giudice dell'esecuzione (quella che conteneva la statuizione sulla sospensione condizionale e quella che ne ha determinato la revoca) sono relative a fatti commessi quando il condannato era infraventunenne, quindi il limite massimo di pena sospendibile era di due anni e sei mesi, non Superato nel caso in esame.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge per essere stata revocata la sospensione condizionale da giudice incompetente, atteso che la sentenza del Tribunale di Rimini era passata in giudicato prima della sentenza del tribunale di Napoli che ne ha determinato la revoca, e quindi non sussiste la competenza ex art. 168 cod. pen. del giudice che ha emesso il provvedimento, né è possibile ritenere revocare che avrebbe potuto essere revocata la pena sospesa ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. perché i fatti sono di indole differente.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge per essere stata revocata la sospensione condizionale in violazione del principio del giudicato, posto che il Tribunale di Rimini aveva deciso di concedere il beneficio della sospensione condizionale, atteso il rispetto del limite massimo di due anni e sei mesi di reclusione per cui era concedibile la sospensione condizionale a duna infraventunenne; nonostante tale sentenza fosse passata in giudicato il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di revocarla senza fossero intervenute sopravvenienze.

Con il quinto motivo deduce violazione di legge per essere stata revocata la sospensione condizionale, nonostante che per la sentenza che l'aveva concessa esistessero i presupposti per la estinzione non essendo stati commessi reati nei cinque anni successivi.

Con il sesto motivo deduce violazione di legge per essere stata revocata la sospensione condizionale nonostante si trattasse di pena estinta ex art. 172 cod. pen., in quanto decorsi i 10 anni necessari per l'estinzione dec:orrenti dal termine di 5 anni dopo la pronuncia della sentenza che aveva disposto la pena sospesa.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso.Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Va osservato preliminarmente che la competenza del Tribunale di Napoli come giudice dell'esecuzione, contestata nel terzo motivo di ricorso, è radicata ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen. da ulteriore sentenza di condanna del Tribunale di Napoli del 30 gennaio 2023 citata nel provvedimento impugnato, ed intervenuta nelle more.

E' fondato, però, il secondo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri.

Il 28 agosto 2004, giorno in cui ha commesso il reato giudicato dalla sentenza del Tribunale di Rimini del 28 agosto 2004, il ricorrente, che è nato il 20 dicembre 1984, non aveva compiuto ancora 21 anni.

Ne consegue che al caso in esame si applica la norma dell'art. 163, comma 3, primo periodo, cod pen., che dispone che "se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi".

Il presupposto in forza del quale il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca della sospensione condizionale, pertanto, si rivela non corretto, e rende necessario annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTEN2:A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 21/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 21 settembre 2023 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Rimini il 28 agosto 2004, irrevocabile il 3 febbraio 2006, di condanna alla pena di 2 anni di reclusione e 2.200 euro di multa per fatto dell'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 commesso il 28 agosto 2004. L'istanza è stata accolta ex art. 168, comma 4, cod. pen. perché concessa in violazione dell'articolo 164, comma 4, in presenza di cause ostative, in quanto la pena inflitta, cumulata con quella irrogata con precedente condanna per delitto (sentenza del Tribunale di Napoli del 27 gennaio 2003, irrevocabile il 5 aprile 2003, di condanna alla pena di 4 mesi di reclusione per i reati degli 337 e 582 cod. pen., fatto commesso il 25 gennaio 2003), superava i limiti stabiliti dall'articolo 163. h 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione per essere stata revocata la sospensione condizionale con provvedimento che indica soltanto la data di nascita del condannato e omette gli ulteriori dati necessari per lo scrutinio di legittimità, tra cui l'indicazione della condanna che avrebbe generato i presupposti della revoca della sospensione condizionale. Con il secondo motivo deduce violazione di legge per essere stata revocata la sospensione condizionale nonostante che le due condanne che sono state oggetto del provvedimento del giudice dell'esecuzione (quella che conteneva la statuizione sulla sospensione condizionale e quella che ne ha determinato la revoca) sono relative a fatti commessi quando il condannato era infraventunenne, quindi il limite massimo di pena sospendibile era di due anni e sei mesi, non Superato nel caso in esame. Con il terzo motivo deduce violazione di legge per essere stata revocata la sospensione condizionale da giudice incompetente, atteso che la sentenza del Tribunale di Rimini era passata in giudicato prima della sentenza del tribunale di Napoli che ne ha determinato la revoca, e quindi non sussiste la competenza ex art. 168 cod. pen. del giudice che ha emesso il provvedimento, né è possibile ritenere revocare che avrebbe potuto essere revocata la pena sospesa ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. perché i fatti sono di indole differente. Con il quarto motivo deduce violazione di legge per essere stata revocata la sospensione condizionale in violazione del principio del giudicato, posto che il Tribunale di Rimini aveva deciso di concedere il beneficio della sospensione condizionale, atteso il rispetto del limite massimo di due anni e sei mesi di reclusione per cui era concedibile la sospensione condizionale a duna infraventunenne; nonostante tale sentenza fosse passata in giudicato il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di revocarla senza fossero intervenute sopravvenienze. Con il quinto motivo deduce violazione di legge per essere stata revocata la sospensione condizionale, nonostante che per la sentenza che l'aveva concessa esistessero i presupposti per la estinzione non essendo stati commessi reati nei cinque anni successivi. Con il sesto motivo deduce violazione di legge per essere stata revocata la sospensione condizionale nonostante si trattasse di pena estinta ex art. 172 cod. pen., in quanto decorsi i 10 anni necessari per l'estinzione dec:orrenti dal termine di 5 anni dopo la pronuncia della sentenza che aveva disposto la pena sospesa. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso.Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Va osservato preliminarmente che la competenza del Tribunale di Napoli come giudice dell'esecuzione, contestata nel terzo motivo di ricorso, è radicata ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen. da ulteriore sentenza di condanna del Tribunale di Napoli del 30 gennaio 2023 citata nel provvedimento impugnato, ed intervenuta nelle more. E' fondato, però, il secondo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri. Il 28 agosto 2004, giorno in cui ha commesso il reato giudicato dalla sentenza del Tribunale di Rimini del 28 agosto 2004, il ricorrente, che è nato il 20 dicembre 1984, non aveva compiuto ancora 21 anni. Ne consegue che al caso in esame si applica la norma dell'art. 163, comma 3, primo periodo, cod pen., che dispone che "se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi". Il presupposto in forza del quale il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca della sospensione condizionale, pertanto, si rivela non corretto, e rende necessario annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 17101/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris